PESCARA – Contro la recente sospensione dell’attività dell’unico Centro Recupero della Fauna Selvatica in Abruzzo interviene la Stazione ornitologica abruzzese onlus (SOA) , con un’articolata proposta di Legge Regionale inviata al Presidente Marco Marsilio ed a tutti i consiglieri regionali.

“Mentre in altre regioni sono attivi, e finanziati, 84 Centri l’ Abruzzo, Regione dei Parchi – si legge nella nota -, rischia di diventare il fanalino di coda  nel salvataggio degli animali selvatici. In Abruzzo opera da oltre 40 anni un CRAS gestito dai Carabinieri Forestali di Pescara che nel solo 2022 ha accolto 536 uccelli feriti o in difficoltà, la recente sospensione dell’attività dell’unico Centro regionale per carenza di risorse e la necessità di un vero coordinamento e coinvolgimento tra i diversi Enti competenti in materia ( Regione, ASL, Carabinieri Forestali, Enti Parco, Università) e le associazioni di volontariato è l’occasione per una proposta di miglioramento delle attività di recupero e cura della fauna”.

IL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

“Norme in materia di soccorso, detenzione temporanea e liberazione della fauna selvatica in difficoltà”

Art. 1

Finalità e definizioni

1.       La Giunta Regionale, in osservanza delle previsioni delle leggi394/1991 e 157/1992 e in conformità delle leggi regionali n.73/1988, n. 38/1996, n.10/2004 e n.50/1993disciplina il soccorso, la detenzione temporanea ed il successivo rilascio in natura della fauna selvatica autoctona in difficoltà e individua i centri di recupero di fauna selvatica (CRFS) abilitati a ricoverare tale fauna.

2.      I Centri di Recupero della Fauna Selvatica (CRFS) hanno la finalità di soccorrere, curare, riabilitare e reintrodurre in natura esemplari appartenenti a specie di fauna selvatica autoctona rinvenuti feriti, debilitati e/o comunque in difficoltà.

3.      Agli Enti gestori delle Aree Protette competono le finalità di cui al presente articolo ai sensi della L. 394/1991 e L.R. 38/1996 per le quali provvedono attraverso propri CRFS, istituiti e abilitati ai sensi della presente Legge, e/o mediante specifiche convenzioni, anche  a titolo oneroso, con i CRFS di cui al precedente comma 2.

Art. 2

Accreditamento dei C.R.F.S.

1.      I Centri di Recupero della Fauna Selvatica abilitati a ricevere e detenere fauna selvatica autoctona, ai sensi della presente legge, devono essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal Regolamento di cui al successivo articolo 4 e a tal fine accreditatimediante Determina Dirigenziale dal competente Servizio della Regione Abruzzo, secondo le modalità previste dal medesimo Regolamento.

2.      Possono presentare domanda di accreditamentocome CRFS:

a.      I Carabinieri Forestali

b.     Gli Enti gestori di aree protette

c.     Le ASSL

d.     Le Università, Enti ed Istituti pubblici di ricerca

e.     Le ONG o i soggetti privati previo accordo con le suddette amministrazioni pubbliche.

3.       L’accreditamento ha durata quinquennale e viene rinnovata su domanda da presentarsi entro i tre mesi che precedono la scadenza.

4.       I CRFS abilitati ai sensi del presente articolo possono avvalersi della collaborazione di volontari segnalati dalle associazioni animaliste e ambientaliste per il recupero e il mantenimento di esemplari che presentano minori traumi o difficoltà appartenenti alle specie animali più comuni e di minore rilevanza conservazionistica purché opportunamente formati e abilitati ai sensi dei requisiti e modalità individuati dal Regolamento di cui al successivo articolo 4;

5.       I CRFS accreditatidevono preferibilmente essere destinati al recupero e cura di classi o categorie di animali diversi.

6.       Per il recupero, cura e liberazione delle tartarughe marine e cetacei è accreditato il Centro gestito dalla Associazione Centro Studi Cetacei onlus di Pescara.

7.       Per il recupero e detenzione di animali esotici non appartenenti alla fauna autoctona provvedono i competenti Uffici dei Carabinieri Forestali.

8.       La Regione Abruzzo si avvale inoltre della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Teramo e dei CRFS per le attività di formazione e addestramento del personale o volontari da impiegarsi nelle attività di manipolazione e trasferimento presso i CRFS degli animali appartenenti a specie di fauna selvatica autoctona rinvenuti feriti, debilitati o comunque in difficoltà e per ogni attività prevista per le finalità della presente Legge.

9.       I volontari di cui al comma 4 del presente articolo verranno inclusi in un elenco regionale con Determina del Dirigente del competente Servizio della Regione Abruzzo.

10.   Il competente Servizio della Giunta Regionaleindividua,nell’ambito del Regolamento di cui al successivo art. 4 le caratteristiche organizzative e gli ambiti operativi ottimali a soddisfare le esigenze relative al soccorso, detenzione temporanea e rilascio di fauna selvatica in difficoltà, il cui raggiungimento costituisce condizioneper l’accreditamento dei Centri di Recupero di Fauna Selvatica di cui al comma 1. È fatta salva la possibilità per le aree protette di provvedere autonomamente al soccorso, detenzione temporanea e rilascio di fauna selvatica in difficoltà.

11.   La Regione Abruzzo provvede, sulla base delle disponibilità a carico del bilancio regionale,all’erogazione di un contributo annuale ai CRFS accreditati ai sensi della presente legge, parametrato alla mole di attività svolta, ovvero all’acquisto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale necessari per le attività di manipolazione e trasporto degli animali recuperati nonché all’approvvigionamento del carburante necessario per il loro trasferimento.

12.   La Regione Abruzzo provvedecomunque allo stanziamento di uno specifico contributo al CRFS gestito dai Carabinieri Forestali, nell’ambito della convenzione triennale stipulata ai sensi degli Accordi di Programma tra la Regione Abruzzo e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per l’impiego dei Carabinieri Forestali nell’ambito delle materie di competenza regionale.

 

Art. 3

Requisiti minimi dei Centri di Recupero Fauna Selvatica

1.     I requisiti minimi per l’abilitazione di un Centro di Recupero della Fauna Selvatica sono:

a) una struttura medico-veterinaria diretta da un laureato in medicina veterinaria, iscritto all’albo professionale provinciale, in qualità di Direttore Sanitario. il Centro può, inoltre, avvalersi, attraverso apposite convenzioni, di strutture medico-veterinarie pubbliche e/o private esterne al Centro stesso, per eventuali interventi diagnostici o terapeutici che richiedano particolari competenze o strumentazione tecnica.

b) una o più strutture per la prima degenza e per la riabilitazione, adeguate alle esigenze degli animali che devono esservi ricoverati;

c) una o più strutture per l’isolamento, adeguate alle esigenze degli animali che devono esservi ricoverati, distinte e separate dalle restanti zone del Centro;

d) uno o più locali per lo stoccaggio e la conservazione degli alimenti;

e) uno o più locali per lo stoccaggio e conservazione delle carcasse animali.

2.   L’autorizzazione ha durata quinquennale e viene rinnovata su domanda da presentarsi entro i tre mesi che precedono la scadenza.

Art. 4

Regolamento

1.     Entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione Abruzzo con provvedimento della Giunta Regionale ne approva il Regolamento di attuazione.

2.     La proposta di Regolamento di cui al precedente comma 1 è predisposta dalDipartimento della Regione Abruzzo competente in materia di gestione e tutela della Fauna Selvatica, sentiti gli altri Dipartimenti della Regione Abruzzo competenti in materia di tutela della Biodiversità, della salute e del Volontariato, il comando regionale dei Carabinieri Forestali, gli Enti gestori dei Parchi presenti nella Regione e le ONG specializzate nella ricerca e protezione della fauna selvatica.

3.     Il Regolamento definisce:

a)    requisiti, criteri e modalità di gestione per l’accreditamento dei CRFS ai sensi dell’articolo 2 della presente legge;

b)    ruoli e competenze dei Carabinieri Forestali, degli Enti gestori delle aree protette, delle ASSL, della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Teramo, dell’IZS Abruzzo e Molise, delle ONG;

c)     modalità di formazione, selezione e abilitazione di collaboratori volontari segnalati dalle associazioni animaliste ed ambientaliste per il recupero e il mantenimento di esemplari che presentano minori traumi o difficoltà, appartenenti alle specie animali più comuni e di minore rilevanza conservazionistica;

d)    elenco e modalità di recupero delle specie animali oggetto delle finalità della presente legge e delle priorità di intervento con particolare riferimento a:

1.     specie tutelate ai sensi delle normative dell’Unione europea;

2.     specie tutelate e particolarmente protette ai sensi delle normative nazionali e regionali;

3.     specie problematiche ai sensi del Decreto 19 Aprile 1996;

4.     criteri e modalità per la raccolta e condivisione di dati faunistici, biometrici e sanitari;

5.     criteri e modalità per la cessione o affidamentotemporaneo , anche a privati, di esemplari non liberabili o morti con priorità per l’utilizzo degli stessi a scopi scientifici, captive breeding e didattici;

6.     criteri e modalità per la destinazione delle carcasse di mammiferi ungulati ai centri di alimentazione di uccelli necrofagi autorizzati ai sensi del Regolamento n. 1069/2009 del parlamento europeo e del consiglio e del regolamento (ue) n. 142/2011.

 

Art. 5

Centro Recupero Fauna Selvatica dei Carabinieri Forestali

1.       Il Centro Recupero Fauna Selvatica gestito dal Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Pescara dei Carabinieri Forestali, di cui alla legge regionale n. 73/88, opera quale Centro di riferimento regionale per i fini di cui alla presente legge, a seguito e nell’ambito dei rapporti convenzionali e accordi di programma tra le rispettive amministrazioni di riferimento richiamati nel precedente articolo 2.

 

 

Art.6

NORME TRANSITORIE E FINALI

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi previsti nella presente legge, quantificati per l’anno 2025 complessivamente in Euro 100.000, trovano capienza nei seguenti capitoli del bilancio regionale che per l’anno in corso presentano i seguenti stanziamenti:

a) capitolo …………

b) capitolo …………..

2. Per gli anni successivi al 2025 gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono determinati con legge di bilancio ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002 n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) sui pertinenti capitoli di spesa.

3. Gli oneri derivanti dalla applicazione del precedente articolo 2 comma 12, seguitano a trovare capienza nei limiti degli stanziamenti dei pertinenti capitoli del Bilancio Regionale;

Norma transitoria

2.        Per quanto non disciplinato dalla presente legge, e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al precedente articolo 4, il CRFS di cui al precedente articolo 5 è comunque abilitato, ai sensi della presente legge, alla cura, detenzione temporanea e al rilascio in natura di esemplari appartenenti a specie di fauna selvatica.

 

Abrogazione della L.R. 8 settembre 1988, n. 73

3.       Dalla data di pubblicazione del regolamento di cui al precedente articolo 4, è abrogata la L.R. 8 settembre 1988, n. 73 “Provvidenze a favore del centro di recupero rapaci e selvatici”.