GUARDIAGRELE – “Perché la nuova e ‘virtuosa’ classe politica ha ‘imposto’, per 6 lunghi anni, il commissariamento alla sanità abruzzese? Inerzia, ignavia…Pilato e Celestino!” Parte da questa provocazione, l’intervento, ospitato da Abruzzoweb, di Angelo Orlando, ex parlamentare e consigliere regionale Prc e presidente della prima commissione Bilancio.
“Inerzia”, “ignavia”…Pilato e Celestino!
Recita la legge 191/2009, articolo 2, comma 88: “Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge e restano fermi l’assetto della gestione commissariale previ gente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale. È fatta salva la possibilità per la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi della disciplina recata dal presente articolo. A seguito dell’approvazione del nuovo piano cessano i commissariamenti secondo i tempi e le procedure definiti nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale…”
Quindi, in ossequio al disposto del secondo periodo del comma 88, dal primo gennaio 2010, la politica abruzzese avrebbe potuto tranquillamente assumersi la responsabilità di redigere un nuovo piano di rientro, con precise e autonome scelte di programmazione dell’assetto territoriale e della rete ospedaliera e, liberandosi dal controllo romano e agendo in assoluta armonia con il nuovo accordo firmato con il Governo, restituire, altresì, al Consiglio regionale la potestà legislativa inibita dal regime commissariale.
Evidentemente, però, nel testo della legge 191/2009 pubblicato in Abruzzo questo secondo periodo è assente, prova ne sia che, a partire dalla DCA 44/2010 del Presidente-Commissario Dottor Gianni Chiodi, elevato al soglio commissariale dal Governo sodale in tinta azzurra, viene regolarmente e ossessivamente citato solo il primo periodo.
Il destino del periodo occultato appare, comunque, decisamente originale. Nella sentenza del Tar Abruzzo del 17 maggio 2011, sentenza con la quale viene annullata quella parte del Programma Operativo 2010 che prevedeva la disattivazione dei “piccoli ospedali” è scritto testualmente: “…
Tra l’altro, il successivo periodo del comma 88 riserva solo alla regione (e non al commissario) l’eventuale adozione di un nuovo piano di rientro, il quale una volta concordato con il governo centrale potrà progressivamente determinare la fine dell’intervento surrogatoria nella gestione della sanità regionale”.
Nella stessa sentenza, subito dopo, appare all’orizzonte la citazione della sentenza 2/2010 della suprema corte, senza che però risalti quel passaggio che avrebbe smontato tutto il castello dei governanti nostrani, il passaggio che recita: “… Le prerogative costituzionali del consiglio regionale esercitate in danno dei poteri attribuiti al commissario si pongono in contrasto con l’articolo 120, comma due, della costituzione”.
Il riferimento al periodo incriminato del comma 88 è presente anche nella sentenza numero 292/2011 dello stesso Tar Abruzzo, in un passo nel quale, di fatto, il tribunale amministrativo imputa alla regione la colpa di aver- scientemente?- evitato di ricorrere a questa possibilità, dimostrandosi quindi “inerte”!
È storia nota che dopo queste due sentenze il Governo correrà in soccorso del presidente-commissario con il famigerato articolo 17, comma 4, lettera c) della legge 111/2011, articolo che, di fatto, innalza a livello di norma superiore i provvedimenti commissariali.
Sfiorando il ridicolo, quella che era l’accusa rivolta dal Tar Abruzzo alla Regione, si trasforma, ora, in scudo per il Governo e argomento salvifico per la Regione “ inerte “! Quando il Comune di Tagliacozzo obietterà sulla illegittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 4, lettera c) della legge 111/2011, la norma salva-Chiodi, il Tar Abruzzo, investito della questione, porrà il problema della legittimità costituzionale di questa norma di fronte al giudice delle leggi.
Nell’ordinanza della Corte n.173/2013, ordinanza che dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, il Governo interverrà così: “Secondo l’interveniente, non sussisterebbe una irragionevole estromissione degli organi regionali dalla funzione di rivedere le proprie leggi in contrasto con gli obiettivi del piano di rientro, con conseguente infondatezza delle censure riferite all’articolo 17 terzo comma della costituzione, in quanto la regione avrebbe potuto riappropriarsi dei poteri di riprogrammazione del piano di rientro e porre fine al commissariamento, proponendo un nuovo piano, ai sensi dell’articolo due, comma 88, della legge numero 191 del 2009…”
Il governo quindi, in sostanza usa l’inerzia della Regione per difendere l’operato stesso della Regione! Così, tra astuzia, silenzi, lapsus memoriae e altro, in Abruzzo l’inerzia deresponsabilizzante – decide tutto Roma, noi non possiamo fare scelte!- calpesta l’articolo 32 della Costituzione! Perché, allora, solo il povero Celestino nel girone degli IGNAVI ?






