L’AQUILA – Non potrà sorgere una “nuova” L’Aquila Rugby con la cessione del titolo sportivo di un’altra società del campionato di massima divisione o di divisioni inferiori, a meno che non sia la Gran Sasso oppure l’Avezzano.
Lo afferma con chiarezza l’articolo 4 del Regolamento organico della Federazione italiana rugby (Fir), intitolato appunto “Titolo sportivo – fusioni fra soggetti affiliati e cessione”.
Per prima cosa, non si può acquistare un titolo sportivo. La lettera “a” del comma 4 impone infatti che “la cessione sia a titolo totalmente gratuito”.
Sempre nel comma 4, dove si spiegano le condizioni in base alle quali il Consiglio federale può autorizzare la cessione del titolo, alla lettera “d” la federazione impone che “i soggetti affiliati (come dire, chi dà e chi riceve il titolo, ndr) devono aver sede nella stessa provincia o in province limitrofe, o, salva motivata deroga da parte del Consiglio Federale, facente parte della medesima regione od area geografica”.
Dato per escluso il titolo sportivo di Roma, ceduto proprio in queste ore, quest’ultima possibilità di deroga per “area geografica” potrebbe forse autorizzare a sperare che una “nuova L’Aquila” possa farsi cedere il titolo da Firenze, che peraltro non è in massima serie ma in quella immediatamente inferiore, la serie A. Ma non sembra un percorso agevole.
Stesso paletto territoriale esiste per quanto riguarda le fusioni, affrontate al comma 3, in cui pure si impongono le “province limitrofe” per accorpare due società.
Il divieto ricalca un po’ quello presente in altri sport.
CALCIO
Anche il calcio come la pallaovale nega la possibilità di cessione onerosa di un titolo sportivo: nell’articolo 52 delle Noif (Norme organizzative interne della Figc) si legge che “In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione”.
Le fusioni sono invece normate dall’articolo 20 delle stesse Noif, e i criteri anche qui sono rigidi: “in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti”.
In ambito dilettantistico e di settore per l’attività giovanile e scolastica, invece, “le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse”.
Nell’ipotesi “mista” in cui la fusione sia effettuata tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico o giovanile e scolastico, “vige il criterio stabilito in ambito professionistico”, quindi al massimo tra Comuni confinanti.
BASKET
Come rugby e calcio anche il basket vieta la vendita del titolo, nell’articolo 128 del Regolamento organico: “Il titolo sportivo non può essere in nessun caso oggetto di cessione o di valutazione economica”.
In compenso, la pallacanestro concede ampio spazio alle fusioni. Nell’articolo 135 si dice che, “se la fusione riguarda una Società delle professionistiche o di A1 femminile ed una di serie inferiore non vi sono limiti territoriali”.
Un titolo sportivo di palla a spicchi, insomma, con una fusione può volare da Bolzano a Palermo. Nel rugby no. (alb.or.)






