L’AQUILA – La Regione Abruzzo è stata condannata in tribunale a risarcire un automobilista la cui macchina è andata a schiantarsi contro un grosso lupo che, nella notte, aveva attraversato la strada senza illuminazione nel territorio comunale di San Demetrio ne’ Vestini (L’Aquila). L’ente, che ha a carico molte sentenze simili , dovrà pagare 3mila euro oltre alle spese legali e agli interessi.
” È evidente, dunque” ,si legge nella motivazione del giudice Sonia Lustri, “sia dalle disposizioni di legge regionale che statale, che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni ai terzi, è responsabile dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme. La responsabilità delle Regioni, peraltro, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, deve essere valutata alla stregua dei principi generali ex art. 2052 c.c., poiché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità, previsto da tale disposizione, si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale, e, dall’altro, le specie selvatiche protette sono affidate alla cura e gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema”.
“Le risultanze istruttorie”, si legge nell’atto, “consentono di ritenere fondata la domanda di parte ricorrente. L’evento della collisione tra il mezzo di proprietà del ricorrente e il lupo, circostanza, peraltro, non contestata dalla parte resistente, è risultato confermato dalla relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri della Stazione di Barisciano, intervenuti sul luogo del sinistro, oltre che dalla prova testimoniale”.
“Dalla relazione redatta dai Carabinieri e dal fascicolo fotografico risulta gli stessi hanno accertato la presenza dell’animale selvatico, ormai deceduto, posto sul bordo della strada, i danni subiti dal veicolo come da fotografie allegate e l’assenza di tracce di frenata sulla carreggiata, oltre la presenza del segnale di animali selvatici vaganti posto a m. 393 prima della posizione finale del veicolo. Tali circostanze sono state confermate in sede di prova testimoniale dal Carabiniere Carlini Cristian il quale ha riferito che il veicolo del ricorrente presentava danni anche sul tetto, sul parabrezza anteriore e sulle fiancate sia destra che sinistra. Il Carabiniere ha, infine, precisato che nel tratto di strada in oggetto non vi erano guard rail né illuminazione pubblica”.
“Orbene, alla luce di tali risultanze, considerata anche l’ora notturna in cui si è verificato l’incidente, l’assenza di illuminazione pubblica, oltre che l’assenza di guard rail, è evidente che alcuna responsabilità possa essere attribuita alla condotta di guida del ricorrente stante l’improvvisa immissione dell’animale selvatico nella carreggiata. Appare, infatti, verosimile ritenere che l’apertura degli airbag e il ribaltamento del mezzo, nonché la successiva perdita di controllo del veicolo siano state conseguenze ordinarie dell’impatto con un grosso animale selvatico e non provano in alcun modo il superamento dei limiti di velocità”.
“Tenuto conto, dunque, della mancanza di misure atte ad impedire l’accesso di animali selvatici sulla strada, nonché del fatto che la Regione non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito, è evidente che debba essere riconosciuta una responsabilità imputabile alla Regione Abruzzo la quale non ha predisposto tutte quelle misure idonee (ad esempio la presenza di guard rail o la predisposizione di sistemi di ritenzione o di dissuasione ottica, nonché l’illuminazione pubblica) ad evitare che la fauna selvatica potesse arrecare danni alle cose o alle persone”.
Il ricorso per conto dell’automobilista è stato redatto dagli avvocati Nicola Lely e Francesco Alfonsi, dichiaratisi antistatari.
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