L’AQUILA – Tutti coloro che hanno richiesto o che richiederanno il contributo per la riparazione di danni ad abitazioni classificate con esito “E” hanno l’obbligo di produrre la richiesta di permesso per costruire o la denuncia di inizio attività.

Lo ricorda, con un avviso pubblicato sul sito Internet www.comune.laquila.it, il servizio Emergenza e ricostruzione del Comune dell’Aquila, sottolineando che tale prescrizione è prevista all’articolo 2 comma 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri numero 3790.

La procedura consentirà la verifica, da parte competenti uffici comunali, della coerenza degli interventi con gli strumenti urbanistici vigenti. In caso di mancata presentazione di tali documenti, non sarà possibile procedere al rilascio del contributo definitivo.

Lo stesso servizio comunale rammenta che il provvedimento con il quale viene rilasciato il contributo definitivo per la riparazione o ricostruzione degli immobili B, C o E deve essere trascritto nei registri della conservatoria immobiliare. Anche in questo caso c’è un avviso sulla pagina iniziale del sito internet del Comune.

La  disposizione è contenuta nell’articolo 3, comma 5, della legge 77 del 2009 (conversione del decreto legge numero 39 contenente le misure adottate in seguito al terremoto del 6 aprile del’anno scorso).

L’obbligo in questione, infatti, è strettamente legato al divieto di vendita per due anni di un fabbricato riparato o ricostruito con i fondi del terremoto e pertanto tale informazione è necessaria per garantire trasparenza e correttezza in caso di compravendita.