L’AQUILA – Dopo l’approvazione in senato dell’Emendamento che definisce come “indennizzi” i contributi a fondo perduto per la ricostruzione l’associazione “Avvocati senza dimore”, che plaude all’iniziativa, pone degli interrogativi sui quali è destinato ad aprirsi un articolato dibattito.

“La norma, che fa riferimento esclusivamente  ai privati e ai condomini da questi costituiti, comprende o meno gli aggregati edilizi e i consorzi obbligatori per la ricostruzione? – si chiedono gli Avvocati senza dimora –  Un ente o una società, muniti o meno di personalità giuridica, sono considerati “privati” ai fini dell’applicazione della norma in esame?”

Questioni nodali per il processo di ricostruzione, che non può prescindere da un’armonica definizione di criteri e peculiarità di una norma tanto attesa. L’associazione, al contempo, auspica una fattiva collaborazione tra le Istituzioni per la soluzione dei quesiti. Secondo gli avvocati basterebbe indicare (magari con una modifica da apportare alla Camera) che gli indennizzi siano riconosciuti “a tutti i soggetti aventi titolo”, eliminando il riferimento normativo che si rivolge “ai soli edifici di proprietà privata”.

“Gli “Avvocati senza dimore” – è scritto in una lettera –  nell’evidenziare l’opportunità dell’intervento chiarificatore in materia di contributo ed indennizzo, in relazione alla disciplina degli appalti per la ricostruzione post sisma (argomento già oggetto di un convegno organizzato da Avvocati senza dimore in data 12.07.10), attuato a mezzo della norma di interpretazione autentica, approvata dal Senato in data 22.09.10, che aggiunge l’art. 3 bis al D.L. n. 39/09 come convertito in L.77/09, devono tuttavia far presente,  con l’intento di una fattiva e, si spera,  proficua collaborazione con le Istituzioni preposte alla ricostruzione post sisma, che la suddetta norma interpretativa, per il suo contenuto letterale, potrebbe comportare alcuni rilevanti problemi in sede interpretativa ed applicativa”.

“La norma così articolata, essendo espressamente limitata, dal punto di vista soggettivo, ai soli contributi concessi a “privati o ai condomini costituiti da privati”, nonché ai “danni causati dal sisma … ad edifici di proprietà privata”, sembrerebbe escludere quei casi, peraltro assai frequenti, in cui sussistono comunioni o condomini costituiti da proprietà mista pubblico – privata; poiché la norma non contempla tale ipotesi, anche nel caso in cui la proprietà pubblica rappresentasse una sia pur minima porzione del condominio o dell’aggregato, si verrebbe a riproporre il problema che si è voluto evitare con la formulazione della norma interpretativa”.

“Sorgono spontanei ulteriori interrogativi; la suddetta norma, che fa riferimento esclusivamente  ai privati e ai condomini da questi costituiti, comprende o meno gli aggregati edilizi e i consorzi obbligatori per la ricostruzione?Un ente o una società, muniti o meno di personalità giuridica, sono considerati “privati” ai fini dell’applicazione della norma in esame?”.

“Tutti questi problemi e dubbi interpretativi potrebbero essere evitati ove si facesse riferimento semplicemente a contributi “concessi agli aventi titolo” o definizioni equivalenti, cancellando altresì dal testo della norma il riferimento ai soli “edifici di proprietà privata”, evitando comunque richiami al concetto di “privato”, che peraltro non compare espressamente nel dettato dell’art. 3, comma 1, lettere a), e) ed e-bis), del D.L. n. 39/09,come convertito, oggetto di interpretazione autentica”.

“E’ pertanto auspicabile  una modifica nel senso sopra indicato del testo della norma da approvare alla Camera”.