L’AQUILA – “Nessun passo indietro”.
Così il Consiglio nazionale degli ingegneri rilancia la “guerra contro i sindaci” per l’affidamento dei piani di ricostruzione dei comuni terremotati non direttamente a università ed enti di ricerca ma con gare pubbliche, aperte anche agli studi tecnici privati.
Ieri al Tar non si è affrontata la richiesta di sospensiva per andare direttamente all’udienza di merito: ma non c’è stata nessuna rinuncia, dicono gli ingegneri, rivendicando una posizione di forza: solo il giudice amministrativo ha ritenuto più utile a tutelare gli interessi dei ricorrenti una rapida fissazione dell’udienza di merito, un “piano B” prospettato nel ricorso in subordine alla richiesta di sospensiva.
A questo punto cresce l’attesa per l’udienza vera e propria, dove i tecnici arriveranno confortati da un precedente finito a loro vantaggio in Lombardia, mentre i sindaci risponderanno con la risposta a un quesito della Commissione tecnico scientifica e un’ordinanza commissariale che pare dare ragione alle loro scelte arbitrarie. (alb.or.)
Il Consiglio nazionale degli ingegneri smentisce la notizia relativa a una presunta rinuncia della sospensiva inoltrata al Tar dell’Aquila riguardo al contenzioso che lo vede opporsi alla scelta dei Comuni di Barisciano e Castelvecchio Subequo di affidare direttamente agli Atenei i piani di ricostruzione post terremoto.
Lo stesso Tar, inoltre, non si è ancora pronunciato in merito. Il Consiglio Nazionale auspica una rapida soluzione della vicenda e, nel caso in cui il tribunale amministrativo accogliesse le richieste degli ingegneri, si potrebbe arrivare alla sentenza nel giudizio di merito in tempi brevi.
Non è interesse del Cni ritardare in alcun modo la ricostruzione dei Comuni colpiti dal terremoto.
Nelle diffide inviate ai Comuni del “cratere”, infatti, si è sottolineato la necessità per la stazione appaltant, di ottenere la massima qualità delle prestazioni con la maggiore speditezza possibile.
Questo non si può ottenere stipulando convenzioni senza il rispetto delle norme di legge, ma ampliando la partecipazione alle gare a tutti i professionisti del settore, permettendo così alle amministrazioni di poter attingere al grande patrimonio di conoscenze che gli ingegneri offrono alla collettività e seguendo un percorso legittimo, chiaro e lineare.
Il Cni ricorda come nelle memorie depositate prima dell’udienza, sulla scorta di quanto deciso dal Consiglio di Stato, appena 15 giorni fa, è stata richiesta, come domanda subordinata rispetto a quella di sospensiva, ai sensi dell’articolo 55 comma 10 del codice del Processo amministrativo, la sollecita definizione del giudizio nel merito.
Nell’ordinanza del Consiglio di Stato, il supremo organo aveva accolto il ricorso, presentato dagli Ordini degli Ingegneri Lombardi e dal Cni, avverso il diniego di sospensiva del Tar di Milano in un’analoga vicenda (relativa alla legittimità di un accordo di collaborazione istituzionale finalizzato alla ricerca, analisi e progettazione del Piano di Governo del territorio tra l’Unione dei Comuni Lario e Monti e il Politecnico di Milano).
Gli ingegneri sottolineano come in quella sede il Consiglio di Stato abbia ritenuto che la parte appellante, con la sua tesi di fondo circa la necessità di fare ricorso, nella fattispecie, a normali procedure di evidenza pubblica in aderenza al decreto legislativo numero 163 del 2006, svolga argomentazioni meritevoli di particolare attenzione (cfr. C.d.S. ordinanze 3990 e 3991/2011) e, quindi, che le esigenze cautelari potessero essere utilmente tutelate con la sollecita fissazione della causa di merito.
Infatti, in sede di sospensiva l’emanazione di un’ordinanza cautelare di accoglimento o di rigetto non è l’unica possibilità, potendosi anche verificare che il collegio non emani un’ordinanza cautelare, ma fissi l’udienza di merito per la sollecita definizione del ricorso (articolo 55, comma 10), e ciò accade quando le esigenze del ricorrente siano “apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente” in tal modo.



