L’AQUILA – Il provvedimento con il quale viene rilasciato il contributo definitivo per la riparazione o ricostruzione degli immobili B, C o E deve essere trascritto nei registri della conservatoria immobiliare.

Lo ricorda, con un avviso pubblicato sul sito www.comune.laquila.it, il servizio Emergenza e Ricostruzione del Comune dell’Aquila, che precisa che tale disposizione è contenuta nell’articolo 3, comma 5, della legge 77 del 2009 (conversione del decreto legge n. 39 contenente le misure adottate in seguito al terremoto del 6 aprile del’anno scorso).

L’obbligo in questione, infatti, è strettamente legato al divieto di vendita per due anni di un fabbricato riparato o ricostruito con i fondi del terremoto e pertanto tale informazione è necessaria per garantire trasparenza e correttezza in caso di compravendita.