BARISCIANO – Presunti favoritismi ed illegittimità nel crono-programma e nell’ordine di priorità adottati nei lavori di ricostruzione a Barisciano, nel cratere sismico aquilano: il Tribunale amministrativo regionale (Tar) ha dato pienamente ragione al Comune e al sindaco Francesco Di Paolo, che è anche uno dei due coordinatori del tavolo dei Comuni del cratere, respingendo i ricorsi presentati a fine 2014 dai cittadini proprietari di immobili danneggiati Carmelita Marinelli ed Emma Lina Eliani, e dall’ex consigliere comunale, e presidente di vari consorzi Walter Salvatore.
Una sentenza molto istruttiva nel suo contenuto.
I cittadini ricorrenti hanno chiesto nel ricorso ai giudici amministrativi di cancellare la delibera consiliare 7 del 22 marzo del 2014, con cui il Comune di Barisciano ha approvato l’atto di indirizzo e le priorità degli interventi di ricostruzione sugli aggregati, in quanto questa delibera “violerebbe l’articolo 11 del decreto 1 del 6 febbraio 2014, dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere (Usrc)”, dove sono stati definiti i “criteri di attribuzione delle priorità di intervento ai quali il Comune di Barisciano, alla stregua di ogni altro Comune del cratere, si sarebbe invece dovuto conformare, in coerenza fra l’altro con il Piano di Ricostruzione predisposto dall’Università degli Studi di Camerino”.
Nel definire le priorità di cantierizzazione degli aggregati, secondo i ricorrenti non sarebbero stati infatti correttamente applicati criteri e punteggi relativi al “rientro della popolazione nelle abitazioni principali danneggiate, al coordinamento logistico della cantierizzazione degli interventi, al contenimento della richiesta di contributo”; contestata poi “l’indebita agevolazione di alcuni aggregati a danno di altri, a causa dei punteggi abnormi nella localizzazione dell’intervento, attribuiti a seguito della indebita rivisitazione del Piano di Ricostruzione, così da determinare il passaggio nelle prime posizioni di aggregati con bassissima percentuale di residenzialità”.
I ricorrenti hanno anche avanzato il tremendo sospetto di un conflitto di interessi “in cui sarebbero incorsi numerosi consiglieri comunali, i cui genitori e parenti avrebbero tratto vantaggio dalla alterata collocazione degli aggregati in cui insistono le loro proprietà”.
Argomenti che non hanno per nulla convinto i giudici Antonio Amicuzzi (presidente), Paolo Passoni e Lucia Gizzi, che hanno giudicato inammissibile il ricorso, argomentando che esso è viziato da un “equivoco” di fondo: è stato confuso infatti “il divieto di violazione dei criteri dell’Ufficio Speciale con la mera integrazione degli stessi, integrazione consentita”, visto che l’Usrc, “ha demandato ai Comuni l’adozione ex novo di criteri operativi di priorità”.
Il Comune insomma non solo era pienamente legittimato ad aggiornare quanto stabilito come linea guida e “macro-criteri” ma era anche incoraggiato a farlo, anche per “rettificare ed aggiornare previsioni di piano non più praticabili”.
COMUNE VINCE ANCHE PER GRADUATORIA AGGREGATI
Con un’altra distinta sentenza il Tar ha giudicato poi inammissibile il ricorso fatto da Walter Salvatore, che chiedeva l’annullamento del decreto sindacale 19 del 1 agosto 2014, con cui il Comune di Barisciano ha approvato la graduatoria relativa agli aggregati al cui interno sono ubicate abitazioni principali, nella parte in cui, secondo Salvatore “attribuisce agli aggregati un punteggio inferiore a quello dichiarato nelle istanze di ammissione, nonché il provvedimento con cui il Comune stesso ha rigettato le istanze di rettifica”. eccepisce il modo in cui il regolamento votato dal Consiglio è stato poi successivamente applicato dal Sindaco.
Nel ricorso si fa riferimento a graduatorie “dopata” da regole “inedite” mai approvate dal consiglio comunale e da “difetti d’istruttoria”,
Il ricorso è stato giudicato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente. Salvatore infatti ha agito in qualità di procuratore speciale e rappresentante dei proprietari dei diversi immobili di cui è amministratore.
Il Tar nella sentenza ha però evidenziato che “ai fini della capacità di stare in giudizio, è necessaria la qualità di rappresentante nel campo sostanziale, nel senso che non si può conferire la legittimazione processuale ad un soggetto che non rivesta al contempo la qualità di rappresentante anche nel campo sostanziale, che non abbia cioè il potere di disporre dei diritti sostanziali che si intendono far valere in quel giudizio”.
Va esclusa cioè “la possibilità di una rappresentanza meramente processuale, cioè dissociata dal potere di disporre dei diritti che costituiscono l’oggetto del giudizio”.



