L’AQUILA – La Regione Abruzzo pubblica una lista di ammessi e non ammessi a una selezione pubblica riservata ai disabili, svelando la condizione di salute dei partecipanti, e il Garante per la privacy la condanna.
Il fattaccio è stato sanzionato lo scorso giugno. Intervenuto a seguito della segnalazione di una candidata, il Garante ha vietato “l’ulteriore diffusione in Internet dei dati personali”, intimando poi per il futuro l’ente di adeguarsi a quanto previsto dal Codice della privacy.
L’Autorità si è riservata di valutare, con separato provvedimento, gli estremi per contestare alla Regione la violazione amministrativa prevista per l’infrazione del Codice, che prevede il pagamento di una multa da 10 a 120 mila euro per i funzionari e i dirigenti responsabili del procedimento.
A sentenziare contro palazzo Silone, sono stati Antonello Soro, presidente dell’Autorità garante, Augusta Iannini, vice presidente, tra l’altro aquilana e moglie del giornalista Bruno Vespa, le componenti Giovanna Bianchi Clerici e Licia Califano, e Giuseppe Busia, segretario generale.
“Sul sito web http://www.regione.abruzzo.it, facente capo alla Regione Abruzzo, risultano pubblicati, all’interno della sezione ‘KW’, alla pagina:http:…, gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi alle prove concorsuali relative alla ‘YY’ e ‘JJ’ (n. 2), riservata esclusivamente alle categorie dei disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, come da Determinazione Dirigenziale n. ZZ del XX, pure pubblicata”, rileva il Garante, censurando con le lettere maiuscole le informazioni che potrebbero ricondurre alla selezione e, quindi, alla lista di nomi che doveva e deve restare riservata.
“Gli elenchi pubblicati recano alcune centinaia di nominativi, tra cui anche quello della segnalante, nonché la data ed il luogo di nascita degli interessati e la specifica indicazione ‘ammesso/non ammesso’”, prosegue l’organo di tutela, che rileva contro l’amministrazione che “nell’ambito di una procedura selettiva pubblica, riservata ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999, caratterizzata dall’immediata reperibilità nel web dei nominativi dei destinatari mediante i più diffusi motori di ricerca, ha causato una diffusione di dati sensibili in quanto idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (art. 4, comma 1, lett. d), del Codice), in ragione dell’espresso riferimento allo status di disabile”.
Ma nell’ambito del Codice della privacy, “è vietata la diffusione di dati da cui si possa desumere lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alla condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici”, di qui l’inevitabile sanzionamento della Regione.





