L’AQUILA – Il vice presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo Giovanni D’Amico rigetta ogni accusa sulla vicenda del mega-contenzioso da 20 milioni di euro tra un migliaio di dipendenti della Regione e lo stesso ente sulla retribuzione individuale di anzianità (Ria), l’indennità aggiuntiva allo stipendio riservata al personale regionale, una tassa che rischia di paralizzare l’ente.

D’Amico ha inviato una nota alla nostra redazione, che riportiamo di seguito integralmente.

IL TESTO DELLA NOTA

In riferimento alla nota apparsa in data 22 marzo 2013 ”Regione: Maxi vertenza da 20 milioni…”  sul sito di AbruzzoWeb mi preme precisare alcune inesattezze riportate dal Direttore, ritenendole inesatte e dannose per la mia immagine.

Nella ricostruzione delle vicenda  Santilli  riferisce  che tutta la vicenda nasce con l’approvazione in “zona cesarini”, da parte del  Governo regionale  del centro sinistra, della norma dalla quale prende avvio la maxi vertenza , facendo intendere responsabilità  dirette del  vice Presidente Paolini e del  sottoscritto, allora assessore al Bilancio e alle Risorse Umane.

Tanto per rendere  omaggio alla verità, la norma in questione  nasce si in “zona cesarini”, ma  della legislatura a guida centro destra, Pace Presidente, che nella legge finanziaria 2005 (legge regionale n. 6, del 8 febbraio 2005) introduce l’art. 43:

LR6/2005
Art. 43
Modifiche alla L.R. 118/1998
1. All’art. 1 della L.R. 118/1998 è aggiunto il seguente comma 2 bis: “2 bis. Ai dipendenti regionali inquadrati in ruolo a seguito di superamento di corso- concorso pubblico o concorso pubblico è riconosciuta, ai fini perequativi, la stessa retribuzione individuale di anzianità percepita dai dipendenti vincitori delle procedure concorsuali suddette ai quali è stato applicato il comma 1 quantificata tenendo conto dell’ammontare maggiore percepito a parità di anzianità di servizio al momento dell’inquadramento nella qualifica regionale ricoperta”.

2. L’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, comprese le competenze pregresse a far data dall’inquadramento nella qualifica rivestita, grava sugli appositi stanziamenti del bilancio regionale dell’anno 2005 e degli anni successivi, afferenti il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale.

Il sottoscritto ha proposto e  fatto approvare dalla Giunta di centro sinistra, in data 27 novembre 2007 la deliberazione n. 1367/C  DDLR “ Abrogazione  dell’art.43 della LR 8 febbraio 2006, n.6”  anche per la mancanza della necessaria copertura finanziaria.  Il Consiglio regionale non ha ritenuto di dover approvare  nei tempi e con le modalità  suggerite dalla Giunta  il progetto di legge regionale da me proposto.

Nel corso della seduta  del  7 novembre 2008,  una delle ultime del Consiglio regionale ormai in scadenza anticipata, il Consiglio regionale tutto,  nell’approvare la lr n. 16/2008  non ha ritenuto di abrogare quella norma e la soluzione  adottata dal Consiglio è stata quella di  postare, nei capitoli pertinenti il personale sul bilancio 2008,  una somma che consentisse   di avviare procedure conciliative con i personale,  le loro rappresentanze sindacali, anche in ragione delle prime sentenze intervenute a favore dei dipendenti regionali.

questo è l’articolo  della legge  regionale n. 16/2008  –  art. 1 comma 2

“Art. 43 – Modifiche alla L.R. 13 ottobre 1998, n. 118
1. All’art. 1 (Finalità della legge) della L.R. 13 ottobre 1998, n. 118 (Riconoscimento agli effetti economici della anzianità di servizio prestato presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Regioni, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi ed estensione dei benefici previsti dalla L. n. 144 del 1989 al personale ex L. n. 285 del 1977 ) sono aggiunti i seguenti commi:
“2.bis
Ai dipendenti che alla data del 1989 erano inquadrati in ruolo in una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” è riconosciuto, ai fini perequativi, lo stesso trattamento economico di anzianità attribuito ai dipendenti appartenenti alla medesima qualifica ai quali è stato applicato il comma 1, quantificato tenendo conto dell’ammontare maggiore percepito, a parità di anzianità di servizio, al momento dell’inquadramento in ruolo regionale, nella qualifica attualmente ricoperta.

2. ter
Agli oneri derivanti dall’applicazione della disposizione di cui al comma 2bis, comprese le competenze pregresse a far data dal 24/01/1998, presuntivamente quantificate per l’esercizio 2008 in € 400.000,00, trovano copertura finanziaria nell’ambito della UPB 02.01.005

Come è facile capire il “problema” ha origine nel 2005, Giunta Pace, e non certo dalla legge regionale del 2008, e responsabilmente ho cercato di affrontarlo sia quando ero assessore al Bilancio ed alle risorse umane, sia nel corso di questa legislatura, essendomi reso  disponibile ad affrontare la questione con l’assessore competente.

La Giunta Chiodi non ha attivato alcuna strategia e intanto, in questa vicenda che la vede soccombente, ha già pagato ai suoi dirigenti, in virtù di questa norma, somme per 1.170.000,00  euro.

Mentre si moltiplicano le sentenze che danno ragione al personale, infatti, l’assessore Carpineta, nella incapacità di individuare soluzioni possibili ed accettabili, è sostenuta paradossalmente  in questa battaglia dagli stessi dirigenti che hanno beneficiato della norma” incriminata”, e che ora ritengono che la stessa non  debba essere applicata agli altri dipendenti, e resta in attesa di un intervento del Giudice Costituzionale.