L’AQUILA – “Non mi sembra il caso di fare valutazioni sulla causa di lavoro in corso, attendiamo in tranquillità le decisioni del giudice. Posso solo dire che, in 4 anni e mezzo in cui il ricorrente ha lavorato presso la segreteria politica della presidenza del Consiglio regionale, non sono a conoscenza di quello che lui abbia fatto e che attività abbia svolto”.

Non intende aggiungere altro la responsabile dell’ufficio stampa del Consiglio regionale abruzzese, Rita Centofanti, in merito alla causa di lavoro da 70 mila euro intentata dall’assistente addetto stampa Fabio Sciarra, difeso dall’avvocato Ubaldo Lopardi, che chiede gli venga riconosciuto un compenso parificabile a quello di categoria “D”, rispetto alla sua attuale categoria “C”.

La richiesta è stata inoltrata perché svolge, a suo dire, attività giornalistica a tutti gli effetti, e non semplice attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando l’elaborazione e l’analisi dei dati. Rivendica, inoltre, di possedere una laurea, oltre a essere iscritto all’Ordine dei giornalisti.

Da qui l’interesse di una causa di lavoro che ha al centro la figura controversa dell’assistente addetto stampa, introdotta con il concorso del 2010. L’Ordine abruzzese, difatti, ritiene questo profilo “non corrispondente alla dignità professionale e alla retribuzione adeguata dei giornalisti iscritti all’Ordine”, e chiede la parificazione a una categoria “D”.

In questa causa di lavoro la Regione parte da ben altro presupposto: l’essere iscritti all’Ordine dei giornalisti non equivale ad avere una laurea, infatti non è un requisito richiesto per essere giornalisti, e dunque i cronisti assunti in Regione non possono accampare la pretesa di essere in automatico inquadrati nella superiore categoria “D”, che presuppone tassativamente il titolo accademico.

Tutto dipende dal bando che la Regione ha deciso di fare. Quello per assistente addetto stampa non richiedeva la laurea, e non poteva che prevedere un inquadramento “C”. Tutto dipende, insomma, da che cosa la Regione decide nello specifico bando. E in Regione non può essere imposta l’applicazione di un contratto di un’altra categoria privata, in questo caso della professione giornalistica.

Del resto, si osserva, sono tantissimi i dipendenti regionali laureati di categoria “C”.

Il ricorrente, assistente addetto stampa dal giugno 2009, essendo risultato vincitore di un avviso per la procedura di mobilità orizzontale,  osserva invece nel ricorso che “l’attività richiesta al dipendente era quella giornalistica” ed era “ab initio a conoscenza e nelle volontà della Regione Abruzzo; sul punto è sufficiente ricordare che nella selezione pubblica indetta per la copertura del posto acquisito dal ricorrente l’ente pubblico precisava, tra i requisiti per l’ammissione alla selezione, la necessità dell’iscrizione all’albo dei giornalisti (elenco pubblicisti o professionisti)”.

Inoltre, in caso di vittoria del ricorrente, si potrebbero innescare altre controversie simili, visto che ci sono altri giornalisti con quello status.

La Regione, che si oppone al ricorso assistita da Alessia Frattale dell’Avvocatura regionale, che pure non intende entrare nel merito, ha chiamato a testimoniare proprio la Centofanti nell’ultima udienza.

E la sua sottolineatura nella telegrafica dichiarazione resa ad AbruzzoWeb lascia trasparire le mosse legali della Regione, che non intende riconoscere lo scatto di categoria, sostenendo che il ricorrente non avrebbe svolto, come da lui invece sostenuto, attività giornalistica, ma di sola assistenza.

Ma soprattutto la Regione sembra voler non retrocedere di un millimetro rispetto alla legittimità del bando del 2010 per assistente addetto stampa contro cui si è scagliato l’Ordine.

Dopo il concorso del 2010 medesima impostazione è stata replicata dalla Regione per il trasferimento a gennaio 2016 di Gilberto Petrucci e Francesco Flamminio dall’ufficio stampa del Consiglio a quello della Giunta, dalla sede aquilana a quella pescarese, entrambi sempre come “assistenti addetti stampa”.

Da fonti regionali si apprende, poi, che sono molti i precedenti giuridici che si intendono far valere in questa causa di lavoro, a supporto della tesi dell’ente.

C’è, per esempio, un recente parere dei legali della Fnsi, il sindacato unitario dei giornalisti italiani, chiamati a esprimersi su un certo tipo di bando per gli uffici stampa della pubbliche amministrazioni.

In questa bozza predisposta dalla Fnsi, si legge che per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore, e l’iscrizione all’Ordine dei giornalisti professionisti o pubblicisti.

E i legali, dando parere positivo a questa impostazione, osservano che “il requisito della laurea non è previsto correttamente nella bozza di bando in oggetto”.

Ma soprattutto aggiungono che “se per esempio il concorso è bandito per la posizione di addetto stampa da inquadrare nella categoria ‘D’ del contratto collettivo delle autonomie locali, categoria per la quale è prevista, da tale contratto, la laurea, il bando potrà ritenere necessario, quale requisito per l’ammissione, il possesso del diploma di laurea”.

L’ente pubblico, insomma, è libero di fare un bando per un addetto stampa categoria “C”, o se ritiene, e se ha un budget maggiore a disposizione, per un addetto stampa categoria “D”, ovviamente riservato ai laureati.

Emblematica è anche la polemica che si è innescata nel febbraio 2015 in Basilicata a seguito di un bando di concorso della Asl di Matera per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore esperto in comunicazione, da inquadrare in categoria “D”, richiedendo pertanto il requisito la laurea.

L’Assostampa Basilicata ha espresso, però, forti perplessità sul bando, perché discriminante nei confronti degli iscritti all’Ordine, osservando che “i giornalisti non hanno l’obbligo del possesso di un titolo di studio accademico”.

E suggeriscono gli insorti di considerare piuttosto nel bando “il possesso della laurea come titolo facoltativo messo a punteggio e non come titolo vincolante”.

C’è, infine, il precedente di un’Ordinanza del Tribunale del lavoro di Ancona dell’ottobre 2013.

Due dipendenti della Regione Marche, impiegati nell’ufficio stampa, uno di categoria “C”, fotografo, l’altro di categoria “B”, operatore dei servizi generali al servizio stampa e pubbliche relazioni, entrambi iscritti all’albo dei giornalisti, hanno fatto ricorso chiedendo il riconoscimento della qualifica di redattore, con conseguente obbligo di iscrizione all’Inpgi, e al pagamento delle differenze retributive anche arretrate.

Si sono per questo appellati a una legge regionale marchigiana, la 51 del 1997, che prevede che “il personale regionale di ruolo iscritto all’ordine dei giornalisti e che  svolge mansioni giornalistiche negli uffici stampa della Regione può optare per il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro giornalistico. In tal caso il rapporto di lavoro è trasformato in rapporto a tempo indeterminato non di ruolo”.

Il Tribunale del lavoro non ha dato seguito alla richiesta dei ricorrenti, contestando la legittimità costituzionale della legge 51, in quanto, “essa prevede l’applicazione del contratto nazionale  di  lavoro giornalistico nella sua interezza ai giornalisti impiegati negli uffici stampa degli enti pubblici”.

Secondo i giudici, il trattamento economico di chi è assunto in Regione deve comunque essere disciplinato dalla contrattazione collettiva dei dipendenti pubblici , e non può essere “privatizzato”, cioè essere parametrato alle regole contrattuali di un’altra categoria professionale, in questo caso quella del contratto nazionale dei giornalisti.