L’AQUILA – Dal direttore generale dell’Agenzia regionale per l’informatica e la telematica, Carlo Greco, riceviamo e pubblichiamo.

LA LETTERA COMPLETA

A norma dell’art. 42 della L. 416/1981 si chiede espressamente l’inserimento della seguente rettifica in ordine all’articolo pubblicato in data 27.06.2013 dal titolo “Precari ARIT: Regione Abruzzo al bivio, la Corte dei Conti boccia le assunzioni” sul vostro quotidiano on-line.

Difatti, all’interno del suddetto articolo vengono segnalati fatti e circostanze non veritiere e lesive dell’immagine dell’ARIT.

Innanzitutto occorre smentire, in quanto non corrispondente al tenore delle statuizione giudiziaria, che il Giudice del Lavoro di Teramo, in Prime Cure, avesse stabilito che i vincitori di concorso fossero inseriti nell’organico dell’Arit.

Solo con le pronunce della Corte di Appello di L’Aquila in data 13.6.2013 è stata sancita la costituzione del rapporto di lavoro dei vincitori del concorso Arit a decorrere dalla pronuncia della sentenza stessa, con il diritto a percepire le retribuzioni globali di fatto dalla data di approvazione delle graduatorie sino alla data di costituzione del rapporto di lavoro, avvenuto con sentenza, detratte le retribuzione che comunque gli stessi vincitori di concorso avevano percepito, prestando la propria attività lavorativa con Arit in qualità di lavoratori a tempo determinato.

Ulteriore dato erroneo che emerge dall’articolo di cui oggi si chiede la rettifica è che l’assunzione in Arit dei soggetti a favore dei quali v’è stato il pronunciamento della Corte di Appello di L’Aquila non può affatto essere pregiudicata dal parere fornito dalla Corte dei Conti.

Infatti detto parere e non decisione, è stato espresso sulla base di una richiesta della Regione e non è dato sapere se con cognizione di tutti gli elementi necessari per una completa rappresentazione della vicenda, ha natura meramente consultiva e non giurisdizionale, in quanto sul diritto all’assunzione e sulle facoltà costitutive di un “pronunciamento” l’unica magistratura competente è quella ordinaria e non contabile.

La Corte di Appello di L’Aquila ha emesso un dispositivo di sentenza costitutivo del rapporto di lavoro; in verità pur in attesa delle motivazioni di sentenza, è legittimo presumere che gli aspetti della invocata nullità della procedura concorsuale, come rilevati dalla Corte dei Conti, siano stati del tutto disattesi dalla Corte di Appello di L’Aquila, la quale nell’emanazione di una sentenza costitutiva del rapporto di lavoro in favore dei vincitori di concorso ha verosimilmente dato per assodata la validità dei concorsi stessi.

Gratuita e fondata su una ricostruzione semplicistica e frammentaria è l’affermazione che l’Arit abbia fatto un “pastrocchio”!

A tal proposito si avverte l’esigenza di segnalare che nel 2006 la stessa Regione Abruzzo aveva denunziato all’Arit la mancata strutturazione dell’ente e l’eccessivo ricorso alle figure flessibili ed atipiche del personale, evidenziando la assoluta necessità di procedersi alla copertura della pianta organica.

Si sottolinea che l’Arit quando avviò tale percorso nel 2008 disponeva di una sola unità di personale assunta a tempo indeterminato! L’avvio della strutturazione dell’Agenzia nasceva pertanto proprio per colmare tale grave carenza di personale, nel tempo vieppiù esponenzialmente cresciuta per effetto dei numerosi progetti affidati dalla Regione Abruzzo all’Arit per lo svolgimento dei quali risulta indefettibile il ricorso a personale in pianta stabile, come richiedono le norme sul pubblico impiego che consentono il ricorso al lavoro flessibile o precario solo in circostanze temporanee ed eccezionali e non strutturalmente.

Infine va dato atto della accorta condotta dell’Arit, che, nonostante l’orientamento della Regione Abruzzo diretto a dichiarare la nullità dei concorsi, e quindi nell’impossibilità di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, ha tenuto ferme le graduatorie attingendo ad esse per le assunzioni a tempo determinato, evitando così la produzione di ingenti danni.