L’AQUILA – La Cassazione ha riaperto la controversia  civile che dura da 40 anni tra Comune dell’Aquila e la società che ha realizzato il megaparcheggio di Collemaggio, struttura voluta negli anni ottanta dal sindaco dell’epoca Enzo Lombardi. I  magistrati hanno annullato la sentenza sulle riserve e sulla revisione dei prezzi e hanno deciso che questo aspetto economico venga stabilito da altri giudici di appello. La HCE Costruzioni, un tempo Impregilo, pretende più soldi  visto il lievitare dei costi durante i lavori e la Cassazione ha detto che il calcolo va rivisto in tale direzione.

“La Corte d’appello” si legge nell’atto, “non ha motivato o ha solo apparentemente motivato il proprio convincimento «in ordine al carattere parziale del riconoscimento espresso dal Comune di L’Aquila in ordine alla revisione dei prezzi». La Corte territoriale non ha spiegato le ragioni per cui il pagamento incondizionato dei compensi revisionali in corso d’opera, unitamente alla menzione del riconoscimento del diritto alla revisione dei prezzi nei documenti contabili, non fossero sufficienti a dimostrare il diritto alla revisione «con riguardo all’intera opera». Sarebbe stato travisato il petitum sostanziale della domanda formulata dalla società, che non era volta ad ottenere la revisione dei prezzi diversi da quelli approvati, almeno implicitamente dal Comune dell’Aquila, ma solo «ad ottenere il semplice ricalcolo dei compensi a tale titolo accordati e liquidati, con decorrenza dalla data di aggiudicazione delle opere e non dalla diversa data impiegata dalla Direzione Lavori».

“All’esito delle operazioni peritali svolte, in primo grado, sia il CTU che il CTP di parte dell’azienda  hanno convenuto sul fatto che i calcoli eseguiti dall’impresa divergevano da quelli operati dalla direzione sotto due soli profili, i quali però attenevano al quantum della pretesa revisionale e non all’an”.

“Le divergenze riguardavano le seguenti circostanze: l’impresa aveva calcolato le variazioni percentuali dei prezzi con riferimento alla data di aggiudicazione delle opere, ovvero il 1° settembre 1986, mentre il Direttore Lavori aveva considerato una data diversa e del tutto arbitraria, ovvero il 1° gennaio 1991; il secondo aspetto, invece, riguardava i lavori considerati ai fini del calcolo revisionale, avendo l’impresa considerato il reale andamento dei lavori, risultante dai SAL, mentre il direttore dei lavori aveva eseguito il conteggio basandosi sul programma redatto ai sensi della legge n. 741 del 1998.  Il motivo è fondato”.

“La sentenza impugnata” conclude la Cassazione deve, “dunque, essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. si accoglie il terzo motivo di ricorso principale”. Respinti invece altri 2 motivi di ricorso. Il Comune è rappresentato in giudizio dagli avvocati dell’ufficio legale Domenico de Nardis e Raffaella Durante.