L’AQUILA – Pretendeva di curare un grave tumore al figlio ungendolo con olio al rosmarino e, a suo dire, con quella “terapia” si erano riscontrati miglioramenti.
La mamma, ovviamente, propendeva per scelte mediche convenzionali ma, stante l’opposizione ferma dell’uomo, ella ha fatto ricorso al tribunale per i minorenni dell’Aquila che, con decreto di pochi giorni fa, ha tolto dopo un breve procedimento, la potestà genitoriale al padre dando via libera a una terapia in grado di fronteggiare la patologia.
Una vicenda, dunque, davvero eclatante per la sua unicità ma anche drammaticità, che si è verificata in Abruzzo vista la competenza dei giudici aquilani. Non è possibile fornire altri dettagli territoriali e personali per salvaguardare la tutela rafforzata della privacy dei minorenni come vuole la Carta di Treviso.
In occasione di un interrogatorio il padre del bambino disse di non aver impedito le cure ma chiedeva che non fosse fatta la chemioterapia ma chiedeva il ricorso a trattamenti alternativi. Egli, dunque, riteneva insussistente la diagnosi tumorale. Non si sa bene, però, sulla scorta di quale indicazione medica.
Infatti il padre non è mai stato in grado di dimostrare diagnosi differenti a quella oncologica ma ha sempre sostenuto solo che occorreva bloccare i trattamenti sanitari in atto verso il figlio.
Dopo minacce di voler sottrarre il bambino al suo rientro dall’estero, il tribunale ha disposto per lui il divieto di avvicinamento a 500 metri dai luoghi frequentati da mamma e figlio.
L’uomo non ha mai cambiato il suo atteggiamento di ferma opposizione per cui il tribunale lo ha inevitabilmente dichiarato decaduto in modo definitivo dalla patria potestà confermando la prescrizione del divieto di avvicinamento.
“Si è cosi concluso con una tempistica davvero record “, commentano le avvocate Sara Dori e Martine Menna del Foro di Bologna, che tutelano gli interessi della madre, “l’iter giudiziario iniziato nel mese di ottobre 2022 dalla madre del minore che si era vista costretta ad attivarsi davanti al Tribunale per i Minorenni stante il rifiuto ostinato da parte del padre di far sottoporre il figlio a cure mediche necessarie ed indifferibili per la vita del minore. In questo caso, non si trattava di un contrasto tra i genitori sulle scelte di cura ma di un ostinato rifiuto. La gravità della condotta del padre, pertanto, ha costituito il presupposto per la pronuncia della decadenza/sospensione dalla responsabilità genitoriale ovvero per un intervento del Giudice Minorile ai sensi dell’art. 330 c.c. Tale misura non ha avuto una funzione sanzionatoria ma preventiva e cautelare, perché volta ad evitare che, in futuro, il protrarsi delle condotte negative del genitore possa danneggiare il figlio”.
Il collegio giudicante: Cecilia Angrisano (presidente), Cristina Tettamanti, e i giudici onorari Marco Pezzopane e Fabiana Salucci.






