L’AQUILA- La titolare di alcuni terreni nella frazione aquilana di Sant’Elia, ha chiesto alla corte di Appello una valutazione complessivamente di quasi 5 milioni per la espropriazione e occupazione di urgenza delle aree che i giudici hanno bocciato e, della stessa opinione, è stata anche la Corte di Cassazione ritendendo valida la precedente valutazione inferiore fatta dal Comune.
La Corte d’Appello ha corretto le risultanze della CTU, attribuendo ai terreni un valore alla data di emissione dei decreti di esproprio di €14,00/mq, determinando le indennità spettanti all’attrice in conseguenza della occupazione legittima e della espropriazione degli immobili in complessivi €483.725,26 (di cui €4.284,60 a carico della PCM ed €479.476,66 a carico del Comune), oltre interessi legali.
Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per Cassazione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita in giudizio con controricorso. Il Comune di l’Aquila ed il Commissario Straordinario della Protezione Civile non hanno svolto difese.
“Con riferimento alla pretesa svolta dalla ricorrente nei confronti del Comune di l’Aquila e del Commissario Straordinario della Protezione Civile, il ricorso non è fondato,” dice la Corte di Cassazione “e va osservato che, a seguito dell’udienza pubblica del 9.6.2023, questa Corte ha pronunciato la sentenza n. 20655/2023 (massimata) nonchè altre sentenze con le quali è stato enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di interventi urgenti conseguenti al sisma nella Regione Abruzzo, ai fini della determinazione dell’indennità per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni attuate in forza del piano approvato dal Commissario straordinario, l’art. 2, comma 6, del d.l. n. 39 del 200 si interpreta nel senso che il momento rilevante per la determinazione del valore del bene immobile coinvolto va individuato nella data del sisma e non in quella, successiva, di emissione del decreto di esproprio, in quanto la disposizione retrodatando la determinazione di siffatto valore mira ad evitare che lo stesso possa essere influenzato, in aumento, proprio dalla eccezionale esigenza di unità abitative conseguenti al sisma e dalla decisione di destinare l’immobile al soddisfacimento di tale pubblico interesse, così evitando ingiuste locupletazioni”, ovvero un arricchimento non corretto.
La Corte, dunque, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra la ricorrente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri rigettando il ricorso nei confronti del Comune e del Commissario Straordinario della Protezione Civile.





