L’AQUILA – Il Tar dell’Aquila stanga il Comune capoluogo e lo condanna a risarcire 20 mila euro di danni subìti da un professionista per colpa del ritardo con il quale l’amministrazione ha erogato il contributo per la ricostruzione del suo ufficio.
In particolare, dando ragione al ricorso presentato dall’aquilano Rodolfo Ludovici, avvocato (si è difeso da solo in questa causa), con la sentenza 1064 dello scorso 19 dicembre i giudici amministrativi hanno condannato il Comune a risarcirlo dei canoni di locazione pagati per lo studio preso in affitto in attesa della ristrutturazione di quello di proprietà: 13 mesi d’affitto a 1.500 euro al mese fanno un totale di 19.500.
Questo perché, dopo aver subìto il 12 luglio 2012 una prima condanna a provvedere all’emanazione del contributo, rimandata oltre i 2 mesi consentiti, il Comune ha sì provveduto, il 28 marzo 2013, ma solo per effetto della nomina di un commissario ad acta, sempre su richiesta del cittadino, con altra evidente inerzia di quasi un anno rispetto all’emanazione del provvedimento.
I giudici Saverio Corasaniti (presidente), Paolo Passoni (consigliere) e Maria Abbruzzese (estensore) hanno così stabilito che “la mancata disponibilità degli immobili di proprietà è causalmente imputabile alla mancata definizione della pratica e al Comune sono dunque imputabili i danni, patrimoniali e non, subiti dal ricorrente”.
“Il ritardo nella conclusione del procedimento e il mancato rispetto dei tempi certi vengono a rappresentare, giuridicamente, un danno ingiusto – scrivono i giudici – e, sul piano economico, un costo illegittimo per quanto attiene le prospettive, le aspettative e le scelte del privati”.
In soldoni, l’ente guidato da Massimo Cialente dovrà pagare come risarcimento danni i canoni di locazione, pari a 1.500 euro mensili, sostenuti dal professionista per l’affitto dello studio, oltre agli interessi per il periodo tra la data della domanda di contributo e quella di approvazione della pratica da parte del commissario ad acta.
Va sottolineato che il Tar non sanziona l’amministrazione per il mancato finanziamento, ma per l’inerzia: la mancanza di soldi per la ricostruzione non scagiona le istituzioni per i loro ritardi, è la tesi che passa.
Si tratta di una ulteriore evoluzione della giurisprudenza, che ora crea un ‘pericoloso’ precedente, rispetto alla vicenda nota delle varie condanne dei Comuni per il ritardo rispetto ai 60 giorni previsti nelle ordinanze per l’emanazione del provvedimento di concessione del contributo.
Molte sono state le sentenze in tal senso a partire dal 2011, quando Paolo Costanzi, direttore del Consiglio regionale e in seguito divenuto consigliere comunale di opposizione del paese, vinse un ricorso curato dall’avvocato Alessandro Piccinini contro il silenzio del Comune aquilano di Prata d’Ansidonia.



