TERAMO – Può accadere che in ambito lavorativo tra due avvocati colleghi volino parole grosse. E si finisca a colpi di denunce.

È successo a un legale del foro di Teramo, che si è ritrovato con una condanna a 600 euro di multa per ingiurie, dopo aver definito, tramite comunicazioni scritte a mezzo fax, l’operato del collega ‘stravagante’, ‘bizzarro’, ‘banale’ e dettato da ‘ignoranza’.

Ma la condanna, inflitta dal tribunale di Teramo, è stata annullata dalla Cassazione, che ha rilevato come ‘in caso di interruzione del rapporto fiduciario con un professionista, si possano esporre le ragioni di questa scelta, con esplicito riferimento all’incapacita’ di seguire con la dovuta diligenza e competenza le pratiche affidategli’.

Usando, quindi, anche dei ‘toni aspri’.

Ma c’è di più, scrive la V sezione penale nella sentenza n.32987: ‘L’esposizione di queste ragioni di sfiducia e la disistima è facoltà connaturata al diritto contrattuale prima che a quello del diritto di manifestare il proprio pensiero. La critica che ne consegue può essere aspra, in quanto la continenza non equivale all’obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anodino, ma consente il ricorso a parole sferzanti, nella misura siano correlate al livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati’.

In questo caso, l’avvocato imputato aveva accusato il suo collega di negligenza dopo aver ricevuto una busta raccomandata senza nessun documento dentro e dopo aver notato omissioni negli atti da parte del collega.

I supremi giudici non si fermano nel difendere i toni usati dal legale e, vocabolario alla mano, tirano fuori il significato proprio delle espressioni usate: ed è così che ‘stravagante dal latino medievale ‘extra vagari’ corrisponde a ‘fuori dell’uso comune, strano, bizzarro’; la parola bizzarro dallo spagnolo corrisponde a ‘vivace, singolare’; banale dal francese corrisponde a ‘comune, ordinario, corrente”.

Quest’ultimo aggettivo, aggiungono i supremi giudici, corrisponde all’ignoranza attribuita dall’avvocato al collega per aver omesso di depositare un atto importante dello studio. Tutto questo, insomma, per dimostrare che la ‘sfiducia e disistima nei confronti del collega – concludono i giudici – è da considerare come espressa in maniera formalmente proporzionata’.