L’AQUILA – Il fatto sussiste, ma Guido Bertolaso non lo ha commesso. La chiave del processo bis alla commissione Grandi rischi, concluso oggi dal tribunale dell’Aquila con l’assoluzione dell’unico imputato, è tutta qui, nella formula assolutoria usata dal giudice tra le cinque dell’articolo 530 del codice di procedura penale.

Giuseppe Grieco nella sua sentenza non ha usato il primo comma, “il fatto non sussiste”, quello che fu invece impiegato nel processo principale che, dopo tre gradi di giudizio, ha deciso che no, non ci fu rassicurazione nella riunione dei 7 scienziati a 5 giorni dal terremoto del 6 aprile 2009.

Il magistrato ha assolto Bertolaso con il secondo comma, per non aver commesso il fatto. Questo lascia presupporre che sì, un fatto ci sia stato, appunto la “rassicurazione”, ma non ne è lui l’autore.

Ipotesi che troveranno conferma tra 3 mesi, quando Grieco, all’ultimo grande processo della carriera visto che da domani sarà formalmente in pensione, depositerà le sue motivazioni.

Il fatto, insomma, c’è ed è la condanna definitiva per Bernardo De Bernardinis, che di Bertolaso era numero 2, e che oggi, terminando una volta per sempre tutta la vicenda Grandi rischi, resta l’unico responsabile identificato dal sistema giudiziario italiano.

Tra una settimana questo e tutti gli altri procedimenti ancora aperti del post-terremoto andranno in prescrizione, estinguendo i reati, e calerà la parola fine su un’epoca comunque storica per il tribunale aquilano.

La prova regina di questo processo sarebbe dovuta essere la telefonata intercettata con l’allora assessore regionale alla Protezione civile Daniela Stati, in passato pure lei indagata ma prosciolta, in cui Bertolaso tra le altre cose affermava di voler fare una “operazione mediatica perché vogliamo rassicurare la gente”.

Agli occhi di familiari delle vittime, legali di parte civile e opinione pubblica sembrava una confessione bella e buona, ma la prova nel dibattimento, come vuole il codice, non si è “formata”. Di qui l’assoluzione per quella che, come evidenziato con stizza da alcuni legali di parte civile, per esempio Angelo Colagrande, in passato sarebbe stata una “insufficienza di prove” ora non più prevista dal codice.

Solo le motivazioni lo chiariranno una volta per sempre, ma alla fine deve aver prevalso la tesi difensiva dell’avvocato di Bertolaso, Filippo Dinacci.

“Quelle intercettazioni sono inutilizzabili, non sono valide ai fini probatori, ma solo ai fini investigativi, lo dice la Cassazione – ha spiegato oggi nella sua ultima arringa – In questo processo non c’è prova anche perché gli stessi scienziati hanno testimoniato di non essere mai stati condizionati. Addirittura Barberi ha spiegato che, anche alla luce dei rapporti, Bertolaso non si sarebbe mai permesso”.