L’AQUILA – Sta destando polemiche ed imbarazzi l’annuncio del primo corso di aggiornamento sulla depressione giovanile promosso dalla associazione “Onlus Ets Veronica Gaia Di Orio” per la ricerca e la lotta alla depressione giovanile”, che si snoda in due fasi, all’Aquila da oggi al tre settembre, ad Avezzano dall’8 al 10 settembre, entrambi dedicati ai docenti delle scuole dei due centri.
I due eventi vedono come direttore l’ex rettore della università dell’Aquila, Ferdinando Di Orio, che sta scontando la pena definitiva di due anni e mezzo di reclusione per induzione indebita, ex concussione, nei confronti del suo collega di ateneo Sergio Tiberti, con la misura alternativa dei servizi sociali, dopo essere stato rinchiuso per circa tre mesi nel carcere Rebibbia a Roma.
Insorge il professor Tiberti che annuncia una esposto al Tribunale di sorveglianza per verificare “se Di Orio, condannato dalla Cassazione nel giugno dello scorso anno, stia rispettando le prescrizioni previste nella misura dei servizi sociali”.
“È normale che un ex rettore condannato in via definitiva per reati gravi nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche – spiega Tiberti -, possa fare da educatore di docenti che a loro volta hanno la responsabilità di educare tanti giovani? Poi, è un caso che l’ex senatore stia facendo questa attività nel suo collegio elettorale L’Aquila-Avezzano?”.
In seguito alla scarcerazione, il 72enne professore, al timone dell’ateneo per una decina di anni, è tornato nella sua casa di Roma, e assegnato per i servizi sociali alla comunità di Sant’Egidio a Roma e presso l’associazione “Veronica Gaia Di Orio”, fondata dallo stesso Di Orio in memoria della figlia scomparsa in giovanissima età qualche anno fa.
“Essendo parte offesa nell’ambito del processo per induzione indebita che ha portato in via definitiva alla condanna di Di Orio a due anni mezzi, chiederò di accertare se il suo comportamento stia causando una violazione delle prescrizioni stabilite dal Tribunale di Sorveglianza di Roma in sede di concessione del beneficio della misura di affidamento al piano servizi sociali – chiarisce Tiberti.
Di Orio, ora in pensione, è stato sospeso dall’insegnamento e dallo stipendio da parte della Università dell’Aquila in attuazione della legge Severino scattata in seguito alla condanna per induzione indebita a dare o promettere utilità, il reato del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, induca qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità anche di natura non patrimoniale”.
Secondo quanto emerso dai dibattimenti, il professor Tiberti sarebbe stato indotto a spendere, a vario titolo, oltre 200mila euro. Attualmente, è in corso la causa per il risarcimento danni in sede civile.
La Suprema Corte di Cassazione ha confermato, nella sentenza emessa il 14 giugno dello scorso anno e resa nota nei dettagli nei mesi successivi, la “sussistenza di pressioni e vere e proprie minacce di ritorsione poste in essere dal preside-rettore, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, nei confronti della parte civile (il docente Tiberti, con il quale Di Orio aveva avuto buoni rapporti n.d.r.), per indurla a plurime, rilevanti e unilaterali dazioni di denaro o altre utilità, effettivamente avvenute e adeguatamente comprovate”.
Molto severo anche il giudizio dei giudici di secondo grado, secondo i quali l’ex padre padrone dell’università dell’Aquila ha agito nell’esercizio della sue funzioni pubbliche.
Di Orio, dice la Cassazione, “si è avvalso in maniera spregiudicata dei suoi poteri e della sua posizione”, mentre Tiberti è stato vittima, “tanto da essere indotto a prestazioni e pagamenti non dovuti e in vero tanto esosi e unilaterali quanto, talvolta (si fa l’esempio del dono di un’autovettura alla figlia di di Orio), addirittura mortificanti”.
A sancire la pena in carcere la controversa attuazione retroattiva della cosiddetta legge “Spazzacorrotti”, approvata dal precedente governo giallo verde, che prevede la reclusione in carcere per alcuni gravi reati, come la induzione indebita, anche per pene sotto i tre anni e per imputati con più di 70 anni. Come accaduto all’ex governatore della Lombardia ed ex senatore, Roberto Formigoni.
Di Orio, in Cassazione, aveva impugnato la sentenza con la quale i giudici di secondo grado, modificando quella di primo grado emessa dal Tribunale della Capitale che lo aveva condannato a tre anni, aveva dichiarato il non doversi procedere per i fatti commessi fino al 30 settembre 2008, essendo estinti per prescrizione e al contempo aveva determinato la pena in due anni e sei mesi per le altre condotte. Con il reato di concussione riformato in induzione indebita.
La Corte di appello, infine, aveva revocato la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici applicata in primo grado e ridotto la confisca per equivalente.
Di Orio, difeso dagli avvocati Guido Calvi del foro di Roma e Mauro Catenacci del foro di Teramo, nel ricorso di terzo grado aveva dedotto l’erronea applicazione dell’articolo 319 del codice penale, quello che norma l’induzione indebita e la violazione del principio di legalità previsto dalla Costituzione e il fatto che sarebbe stata trascurata l’effettiva sussistenza di un elemento costitutivo del reato, ovvero il ricorrere di uno “squilibrio di posizioni” tra i protagonisti del mercimonio e di un corrispondente “timore” della parte civile nei confronti di di Orio.
Una tesi che i giudici della sesta sezione (presidente Andrea Tronci e relatore Stefano Mogini) hanno ritenuto inammissibile.
“Il ricorso – hanno scritto – è meramente reiterativo di doglianze di merito adeguatamente affrontate dalla sentenza impugnata che evidenzia a più riprese, con puntuale aderenza al materiale probatorio e in piena conformità alle valutazioni espresse nella decisione di primo grado, la sussistenza di pressioni e vere e proprie minacce di ritorsioni poste in essere dal preside-rettore”.
Per i giudici, la sentenza d’Appello “sottolinea e giustifica specificatamente e in modo del tutto congruo e immune da vizi logici e giuridici l’esistenza di un rapporto tutt’altro che paritario tra i protagonisti della vicenda”.






