PESCARA – Sono 161 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, di età compresa tra un mese e 96 anni, emersi dall’analisi di 1.376 tamponi molecolari e 9.582 test antigenici: il tasso di positività è pari all’1.4%. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza sale a 43.007.
Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi e sale a 1.470, di età compresa tra 74 e 97 anni: uno in provincia di Pescara, uno in provincia dell’Aquila e uno in provincia di Teramo. Del totale odierno un caso è riferito a decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi sono compresi anche 31.101 dimessi/guariti (+209 rispetto a ieri).
Del totale dei positivi, 12.171 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+7 rispetto a ieri), 9.828 in provincia di Chieti (+80), 9.355 in provincia di Pescara (+65), 11.110 in provincia di Teramo (+9), 364 fuori regione (invariato) e 179 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.
I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 37, di cui 1 in provincia dell’Aquila, 13 in provincia di Pescara, 22 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 10.436 (-51 rispetto a ieri).
Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 62.3041 tamponi molecolari (+1.376 rispetto a ieri) e 77.943 test antigenici (+9.582 rispetto a ieri).
401 pazienti (+18 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 47 (+1 rispetto a ieri con 4 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9.988 (-70 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.
“C’è un lieve peggioramento, ma è minore di quello che ci aspettavamo. Siamo in una fase interlocutoria. Tutto sommato gli indicatori sono buoni, ma non dobbiamo fare l’errore di pensare che la zona gialla sia un ‘liberi tutti’. Bisogna stare attenti e sono indispensabili i controlli delle forze dell’ordine, soprattutto nelle zone della movida”.
Lo afferma il referente per le emergenze della Regione Abruzzo, Alberto Albani, a capo della task force per il coronavirus, al termine della riunione del Gruppo tecnico scientifico regionale. Nel corso dell’incontro si è parlato, tra l’altro, degli ultimi numeri dell’emergenza, dei principali focolai, della situazione nelle scuole e della circolazione delle varianti, in particolare quella inglese che si è diffusa in modo abbastanza trasversale sul territorio regionale.
Le maggiori libertà previste dalla zona gialla, secondo Albani, “non sono motivo di allarme se le persone rispettano restrizioni e misure preventive. Dobbiamo tutelare la zona gialla, perché basta poco per finire in fascia arancione o, peggio, rossa”. Sul fronte scuole l’esperto conferma che “la diffusione del virus sta riguardando soprattutto le primarie” perché i bambini sono “più difficili da gestire”.
ABRUZZO ZONA GIALLA
Un colore, il giallo, che nell’infinita emergenza coronavirus significherà da oggi per l’Abruzzo un parziale ritorno alla normalità. Ma come ovunque è anche un invito al senso di responsabilità individuale, potente vaccino contro il dilagare del virus. Per due settimane sarà possibile muoversi liberamente dentro la regione, seppure con il coprifuoco dalle 22 alle 5. I bar resteranno aperti dalle 5 alle 18 e poi con asporto, i ristoranti potranno finalmente, con le dovute misure di sicurezza servire il pranzo al tavolo fino alle 18, poi fino alle 22 sarà permessa la consegna a domicilio e comprare cibo da asporto. Sarà inoltre possibile visitare un museo e una mostra, ma dal lunedì al venerdì, con ingressi contingentati. Aperti nei giorni feriali i centri commerciali: di sabato e nei festivi farmacie, tabaccherie, edicole e alimentari situati al loro interno resteranno comunque aperti. In tutta Italia in zona gialla calcola Coldiretti, sono stati riaperti oggi per il servizio al tavolo o al bancone ben 293 mila bar, ristoranti, pizzerie ed agriturismi sopravvissuti alle chiusure. Le attività di ristorazione duramente colpite dalle misure restrittive che hanno provocato infatti al settore una perdita del 48% del fatturato per quasi 41 miliardi di euro nel 2020.
L’allentamento dei divieti è stato deciso a causa di un indice Rt che finalmente si è abbassato. Complice anche una nuova interpretazione del Dpcm che ha eliminato la terza settimana di ‘osservazione’ per passare nella fascia di minor rigore, interpretazione sollecitata dai governatori pressati dalle categorie ‘vittime’ della stretta.
DA ZONA ARANCIONE A ZONA GIALLA, COSA CAMBIA
Spostamenti
È consentito spostarsi tra le ore 5.00 e le ore 22.00, all’interno della propria Regione o Provincia autonoma, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate. Dal 16 febbraio al 5 marzo gli spostamenti tornano invece ad essere consentiti da e per tutte le regioni ubicate in area gialla (salva l’eventuale sopravvenienza di nuove disposizioni limitative). Fino al 5 marzo 2021, resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Visite a parenti e amici una volta al giorno
Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
Non serve l’autocertificazione nella Regione
Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno della propria Regione o Provincia autonoma. Dalle 22 alle 5 o in qualunque orario nel caso ci si sposti, per qualsiasi ragione, verso un’altra Regione o Provincia autonoma, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti. Sarà possibile attestare la legittimità dello spostamento anche mediante autocertificazione, che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali.
Ristoranti e bar aperti fino alle 18
È possibile consumare cibi e bevande all’interno dei bar, dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione, dalle 5.00 alle 18.00. Negli stessi orari è consentita senza restrizioni la vendita con asporto di cibi e bevande. La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina o commercio al dettaglio di bevande. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
Centri commerciali
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Negozi aperti
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Palestre e piscine chiuse
Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli. Sospeso lo svolgimento degli sport di contatto. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale. Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il suddetto decreto del ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.
Musei e luoghi della cultura
In zona gialla il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, con modalità di fruizione contingentata e nel rispetto delle misure anti-Covid. Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre.
Seconde case
Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al “rientro”, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.






