L’AQUILA – L’emergenza Covid-19, stravolgendo abitudini e relazioni, sta mettendo a dura prova le dinamiche delle famiglie “spezzate”.
Tanti, i genitori separati o divorziati che chiedono se, viste le restrizioni imposte dal governo, possono continuare a vedere i figli conviventi con l’altro genitore.
A fare il punto è l’avvocato aquilano Selene Pascasi, matrimonialista, socio Ami, giornalista, esperto e firma decennale de Il Sole 24 Ore.
La gestione dei figli minori, a seguito di separazione, divorzio o cessata convivenza, è un tema delicatissimo con cui noi matrimonialisti ci confrontiamo quotidianamente. Mai come ora, però, avvertiamo un forte senso di smarrimento da parte dei genitori non conviventi con la prole (solitamente i papà) che ci chiedono se e come poter esercitare il diritto di visita.
È opportuno, allora, spiegare in linea di massima – considerato che ogni storia è storia a sé – come comportarsi e quali direttive seguire. In assenza di indicazioni mirate, bisogna sempre partire da quella che è la bussola del post separazione, divorzio, cessata convivenza: il provvedimento con cui il giudice stabilisce il regime di affido dei figli (il condiviso è la regola, l’esclusivo è l’eccezione). In entrambe le ipotesi, il figlio – a prescindere dalla diversa distribuzione della responsabilità genitoriale o dal fatto che viva con l’uno o l’altro genitore – conserva il diritto a mantenere rapporti sia con il padre che con la madre: diritto alla bigenitorialità.
Diritto che, per emergenza Covid-19, viene a scontrarsi con un altro diritto fondamentale: il diritto alla salute. Con DPCM, infatti, è stata in parte ridotta, proprio per ridurre il rischio contagio, la libertà di movimento delle persone. Decisione drastica ma inevitabile che, nella compromessa realtà delle famiglie divise, provoca il conflitto tra la sentenza che autorizza il non collocatario ad incontrare il figlio ed il decreto che, invece, vieta spostamenti non motivati da esigenze lavorative, necessità o ragioni di salute. E allora che fare? Una prima soluzione arriva dal Governo che, sul sito istituzionale, precisa che i movimenti“per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.
Si tratterebbe, in sintesi, di stato di necessità. La conferma viene anche dal Tribunale di Milano (decreto 11 marzo, giudice Gasparini) per il quale il diritto di visita stabilito dal giudice prevale sulle disposizioni governative. Restano irrisolti, però, alcuni nodi: genitori residenti in città o regioni diverse; genitori di figli avuti da più relazioni (residenti in nuclei distinti); genitori che si siano risposati o abbiano intrapreso una nuova convivenza; genitori che svolgano lavori a maggior rischio contagio (infermieri, medici, appartenenti alle forze dell’ordine); genitori che accusino malesseri o sospettino di essere positivi.
Casi che, in teoria, dovrebbero suggerir loro di evitare di propria iniziativa i contatti con i figli per salvaguardarli da infezioni. Genitori che, per coscienza, dovrebbero farsi temporaneamente “da parte” per amore dei figli. Per fortuna, di genitori così ce ne sono. Ma, si sa, esiste sempre quella dose di egoismo che non tutti sanno far tacere.
E allora, l’ingrato compito di districare la matassa spetterà agli avvocati chiamati ad investire non solo in professionalità ma anche in saggezza.
Prima di consigliare il da farsi, sarà importante, ad esempio, valutare diversi fattori e dissuadere gli incontri con i figli se: il collocatario conviva con anziani o malati; il non collocatario conviva con anziani o malati, con un nuovo coniuge o compagno e altri figli (famiglie allargate) o abiti in spazi ridottissimi (monolocali); le abitazioni dei due genitori siano molto lontane; figli piccolissimi. Se, tuttavia, ci si ostini a voler esercitare il diritto di visita esponendo la prole a rischio, il collocatario potrà sempre rivolgersi al legale per ottenere una momentanea limitazione o sospensione degli incontri per poterli impedire senza incorrere in una pesante condanna penale.
Ad ogni modo, a prescindere dagli aspetti giuridici, si auspica che ognuno faccia appello al buon senso, mettendo da parte rancori, evitando di “usare” il minore come arma di ricatto e, più sensatamente, ricorra all’uso della tecnologia (videochiamate, collegamenti Skype) che – se non sostituisce un abbraccio – tampona il disagio dei piccoli facendoli sentire amati.





