L’AQUILA – Il Consiglio regionale abruzzese, riunito all’Aquila nell’ultima seduta della legislatura, ha approvato alcuni emendamenti per modificare il Testo Unico del Commercio, la nuova legge urbanistica e la nuova legge regionale per l’istituzione del servizio di psicologia di base.
Nel primo caso, si specifica, in primo luogo, che la durata dell’attività di somministrazione stagionale – definita come l’attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a 90 giorni e non superiori a 180 giorni – va calcolata tenendo conto dei giorni di effettiva apertura e in secondo luogo che i Comuni, oltre a stabilire le condizioni per l’esercizio dell’attività stagionale, verificano il rispetto delle suddette condizioni e in particolare il rispetto dei limiti temporali tenendo conto del criterio dell’effettiva apertura. Non vengono introdotte disposizioni in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica, pertanto, l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea presuppone il rispetto della disciplina statale e regionale.
Nel secondo caso, viene revisionata la nuova legge urbanistica, prevedendo il passaggio a 24 mesi del termine entro il quale i Comuni, provvedono alla perimetrazione del territorio urbanizzato nel rispetto dei parametri stabiliti dall’articolo 40. Inoltre, i Comuni approvano il PUC entro e non oltre sessanta mesi dall’entrata in vigore della legge.
Nel terzo, vengono introdotte modifiche tese a sostituire l’osservatorio permanente con il tavolo tecnico.






