ROMA – Per la Cassazione, la legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti “derivati dalla coltivazione della cannabis”, come l’olio, le foglie, le inflorescenze e la resina.
Lo hanno deciso le sezioni unite penali della Corte Suprema che così danno uno stop alla vendita della “cannabis light” rendendo reato commercializzarne i prodotti derivati e chiarendo in via definitiva la punibilità per chi mette in commercio prodotti derivati da infiorescenze o resine della cannabis con Thc inferiore allo 0,6%.
Così, i “canapa shop”, che nel frattempo si sono moltiplicati anche in Abruzzo, avranno vita sempre più difficile.
“Una risposta chiara e netta contro il supermarket della droga, quella arrivata dalla Cassazione in merito alla commercializzazione della cannabis. Siamo lieti di questa decisione mirante a tutelare i nostri figli dall’accesso alla cannabis. La cannabis è una droga che va combattuta senza se e senza ma. Chiediamo al governo l’immediata chiusura dei cannabis shop ed un divieto rigoroso verso tutti i prodotti contenenti cannabis. – ha dichiarato Antonio Affinita direttore generale del Moige Movimento Italiano Genitori.
Le sezioni unite penali della Cassazione hanno sciolto il “nodo” giurisprudenziale sulla cannabis light. A sollevare il caso davanti al massimo consesso della Suprema Corte è stata la quarta sezione penale, nell’ambito di un procedimento sul sequestro effettuato a un commerciante: il Riesame di Ancona aveva annullato il sequestro e il procuratore capo del capoluogo marchigiano si era quindi rivolto alla Cassazione. Con un’ordinanza dello scorso 27 febbraio, i giudici di piazza Cavour, evidenziando il “contrasto giurisprudenziale” emerso negli ultimi mesi, hanno trasmesso gli atti alle sezioni unite.
Un “primo indirizzo interpretativo”, infatti, aveva dato “risposta negativa” al quesito se la legge consenta la commercializzazione dei derivati della coltivazione della canapa (hashish e marijuana), ritenendo che la normativa in vigore dal 2016 “disciplini esclusivamente la coltivazione della canapa”, consentendola, in limitate condizioni, “soltanto per i fini commerciali” elencati nella stessa legge “tra i quali non rientra la commercializzazione dei prodotti costituiti dalle infiorescenze e dalla resina”, per cui “i valori di tolleranza di Thc consentiti (0,2-0,6%) si riferiscono solo al principio attivo rinvenuto sulle piante in coltivazione e non al prodotto oggetto di commercio” e “la detenzione e commercializzazione dei derivati della coltivazione disciplinata dalla predetta legge, costituiti dalle infiorescenze (marijuana) e dalla resina (hashish), rimangono, conseguentemente, sottoposte alla disciplina” prevista dal Testo unico sulle droghe.
Invece, si ricorda ancora nell’ordinanza con cui la questione è stata rimessa alle sezioni unite, “secondo un contrario orientamento ermeneutico, è nella natura dell’attività economica che i prodotti della ‘filiera agroindustriale della canapa’, che la legge espressamente mira a promuovere, siano commercializzati”, cosicché “dalla liceità della coltivazione della cannabis deriva naturalmente la liceità dei suoi prodotti, contenenti un principio attivo inferiore allo 0,6%” e che “ove sia incontroverso che le infiorescenze sequestrate provengano da coltivazioni lecite, è esclusa la responsabilità penale sia dell’agricoltore che del commerciante”.
Le sezioni unite, presiedute dal presidente aggiunto della Cassazione Domenico Carcano, hanno quindi risolto il quesito di diritto “se le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà” indicate nella legge del 2016 “e, in particolare, la commercializzazione di cannabis sativa L”, “rientrino o meno nell’ambito di applicabilità della predetta legge e siano pertanto penalmente irrilevanti, ai sensi di tale normativa”.
Niente più foglie essiccate da fumare, o liquidi per la sigaretta elettronica, o ancora gocce e oli da ingerire. Cioè i prodotti di punta degli oltre mille cannabis shop nati in Italia negli ultimi anni, il cui futuro ora sembra più che mai incerto.



