L’AQUILA – Il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del Tar dell’Aquila del marzo 2011 con cui era stato annullato il provvedimento con cui, a seguito di ripetuti controlli e ispezioni durante i quali l’intestataria dell’immobile e i suoi familiari erano risultati assenti, era stato revocato l’alloggio del progetto C.a.s.e..
I giudici hanno accolto il ricorso presentato dai legali dell’Sge, confermando il provvedimento emesso dal Comune dell’Aquila.
Nel primo grado di giudizio il Tar aveva contestato la revoca, avvenuta “a seguito del mero riscontro negativo di reperibilità nelle visite di controllo effettuate, senza addurre a sotegno dela revoca alcun altro elemento indiziario o probante l’effettiva non utilizzazione dell’alloggio e, soprattutto, senza considerare circostanze di fatto essenziali quali l’attività professionale dei beneficiari e le peculiari modalità di svolgimento della stessa”.
Marito e figlie della beneficiaria dell’immobile, infatti, svolgono la professione di avvocato: una circostanza che, secondo la ricorrente, avrebbe comportato frequenti assenze dalla casa, come avveniva anche prima del sisma del 6 aprile 2009.
La quinta sezione del Consiglio di Stato ha invece ritenuto insufficienti le motivazioni di appellante giudici amministrativi.
“Il Tar – è scritto nella sentenza depositata qualche giorno fa – ha erroneamente applicato la disciplina che regolamenta l’assegnazione e utilizzazione degli alloggi del progetto C.a.s.e., atteso che, contradditoriamente, ha affermato la necessità di evitare assegnazione degli alloggi ‘ di comodo’, per esigenze abitative secondarie e accessorie e contestualmente ha criticato i criteri di verifica utilizzati dall’amministrazione proprio al fine di individuare abusive assegnazioni di alloggi in mancanza di reali esigenze abitative”.
A tutto ciò si aggiunge che “la ricorrente (unica intestataria del contratto di comodato gratuito) non aveva dimostrato esigenze lavorative particolari (essendo da anni in pensione) tali da giustificarne l’assenza dall’alloggio nelle diverse occasioni in cui l’amministrazione aveva ritenuto di disporre la verifica di ‘effettività abitativa’ dell’immobile; nè la ricorrente avrebbe potuto certamente giustificare la propria assenza, rilevata nell’arco di circa sei mesi e ad orari diversi, con le modalità di svolgimento dell’attività professionale degli altri componenti il nucleo familiari (coniuge e figlie)”.
A convincere ulteriormente i giudici del Consigli odi Stato, inoltre, anche le testimonianze acquisite presso i vicini che hanno dichiarato “di non aver mai visto in loco l’intestataria o i suoi parenti”.
Per ottenere l’alloggio, insomma, è stato sancito un principio che sembra nella natura delle cose, ovvero che l’assegnatario debba avere una reale esigenza (ovvero l’inagibilità della casa principale) e che, soprattutto, lo utilizzi realmente. E l’attività di vigilanza degli Enti locali (il provvedimento può essere esteso anche per quanto riguarda i Map nei Comuni del cratere) deve essere costante e puntuale, per evitare abusi e far sì che chi ha perso tutto con il sisma non si veda scavalcato da furberie e comportamenti poco chiari”. Giorgio Alessandri



