L’AQUILA – Bonus 200 euro per liberi professionisti: tutto quello che c’è da sapere: riceviamo e pubblichiamo l’articolo del commercialista aquilano Luigi Parravano.

BONUS 200 EURO, COSA C’È DA SAPERE

Il decreto Interministeriale attuativo per il bonus 200 euro del DL Aiuti  destinato a lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS e alle Casse private, con reddito fino a 35 mila euro, è stato pubblicato sabato 24 settembre in Gazzetta Ufficiale, mentre l’ INPS ha emanato   con la circolare 103/2022  le istruzioni  destinate agli iscritti alle proprie gestioni per il lavoro autonomo .Per  quanto riguarda i professionisti ordinisti, le Casse avevano già predisposto le piattaforme da tempo in attesa della pubblicazione del decreto.

Per tutti gli autonomi dunque è possibile già dal 26 settembre inviare le domande per richiedere il bonus 200 euro.

Il termine di scadenza per tutti è il 30 novembre 2022.

Viene precisato, che vista la novità del decreto Aiuti ter (144/ 2022)  che stabilisce un’indennità aggiuntiva di 150 euro per chi ha redditi inferiori ai 20.000 euro percepiti nel 2021, le procedure terranno conto del doppio tetto reddituale degli aventi diritto i quali, dichiarando il proprio reddito riceveranno automaticamente 200 o 350 euro .

Bonus 200 euro  autonomi  di cosa si tratta

Come noto il bonus 200 euro istituito con il decreto Aiuti n. 50 del 18 maggio 2022 ha già raggiunto dipendenti e pensionati  per il  tramite di datori di lavoro e INPS mentre per altri  soggetti  sono  in corso la procedura di richiesta all’INPS. Si tratta di un contributo economico esente IRPEF erogato ai percettori di reddito sotto la soglia di 35mila euro annui  L’indennità non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta. Per il periodo di fruizione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.

200 euro autonomi: beneficiari e requisiti

I beneficiari dell’indennità una tantum oggetto del decreto ministeriale  sono:

lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS (commercianti artigiani professionisti esclusivamente iscritti alla gestione separata,  coltivatori diretti coloni e mezzadri, pescatori autonomi)professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 che, nel periodo d’imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

Già iscritti alle menzionate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti (19 maggio 2022) con partita IVA e attività lavorativa avviata devono aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione previdenziale all’ente cui viene richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020.

Bonus 200 euro autonomi: modalità e scadenza domande

Le richieste andranno presentate all’ente di previdenza alla quale il soggetto interessato è obbligatoriamente iscritto, quindi :

all’INPS per gestione separata e gestioni speciali artigiani commercianti e agricoltura, sulla propria piattaforma www.inps.it con le modalità specificate nella circolare 103 del 26 settembre
alle Casse private, con i modelli predisposti da parte dei singoli Enti e rese disponibili nei rispettivi siti istituzionali, dal 26 settembre (ore 12.00) al 30 novembre 2022.

ATTENZIONE: nel caso in cui  il  soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni  previdenziali  dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad uno degli enti gestori  privati,  l’istanza  dovrà essere presentata  esclusivamente all’Inps.

Bonus 200 euro: obbligo di autodichiarazione

Il decreto appena pubblicato precisa che l’istanza  deve essere  corredata   dalla   dichiarazione   del lavoratore  interessato, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria  responsabilità:

a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;

b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

c) di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;

d) di essere iscritto alla  data di entrata in vigore del  decreto-legge 17 maggio 2022,  n. 50 ad   una   delle  gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale  nonché  le  coordinate  bancarie  o  postali  per  l’accreditamento  dell’importo  relativo al beneficio.