ROMA – La Struttura di Vigilanza sulle concessionarie autostradali può adottare direttive per salvaguardare la qualità delle prestazioni agli utenti dei caselli autostradali, ma è illegittimo l’obbligo di garantire la presenza fisica di un operatore presso le stazioni di esazione ad elevata automazione.
L’ha deciso il Tar del Lazio, accogliendo la gran parte dei motivi di ricorso proposti da Strada dei Parchi, società concessionaria della gestione della rete autostradale costituita dalle Autostrade A24 e A25.
Sul fatto che, secondo la ricorrente, la Struttura di Vigilanza non avrebbe potuto adottare determinazioni in grado di ingerirsi sulla potestà imprenditoriale e organizzativa della concessionaria, il Tar ha ritenuto che la normativa consente “di adottare determinazioni, o meglio direttive, volte a salvaguardare i livelli generali di qualità delle prestazioni da garantire all’utente, come quella impugnata nel caso di specie dalla ricorrente, per cui il motivo deve essere disatteso”.
Discorso diverso sull’imposizione della presenza fisica di un operatore alle stazioni di esazione, anche se di elevata automazione.
Il Tar ha accolto i motivi di ricorso in quanto “la determinazione – si legge nella sentenza – non indica le ragioni che hanno indotto la Struttura ad intervenire in modo così stringente sulla organizzazione del servizio. La Struttura avrebbe dovuto indicare le specifiche ragioni per cui la completa automazione delle stazioni di esazione non era in grado di assicurare gli standard qualitativi necessari al corretto funzionamento della rete autostradale, tanto da rendere necessaria la presenza continuativa di personale presso ogni casello autostradale. Né la medesima Struttura si è occupata di illustrare i motivi per cui ha ritenuto necessario imporre la presenza di tale personale per tutte le barriere-caselli, nonostante la differenza di flusso di veicoli che si registra lungo la rete autostradale e le caratteristiche specifiche di ogni casello in termini di dimensioni e numero di porte”.
Una attività istruttoria che per i giudici amministrativi “si rendeva viepiù necessaria anche per l’assenza di specifiche disposizioni e riferimenti normativi e/o negoziali che potessero fornire precise e chiare indicazioni sulla estensione del sistema di pagamento automatizzato e sulla possibilità di eliminare la presenza degli operatori ai caselli”.






