CHIETI – Non è stata commessa alcuna violazione del principio di imparzialità e il concorso per tecnici di laboratorio espletato nel 2015 dalla Asl Lanciano Vasto Chieti è perfettamente regolare.
Così il Consiglio di Stato ha ribaltato e annullato la sentenza del Tar Abruzzo dello scorso anno, che aveva disposto la sospensione degli atti di approvazione della graduatoria finale accogliendo il ricorso di due concorrenti, risultate non vincitrici, secondo cui doveva essere invalidata la prova concorsuale.
Nello specifico, due erano le contestazioni.
L’una riguardava i rapporti tra alcuni dei concorrenti vincitori e Maria Golato, presidente della Commissione e direttore del Servizio di Patologia clinica della Asl, descritti dalle ricorrenti come ”sodalizio relazionale, collaborativo e di colleganza” comprovato dalla comune partecipazione a convegni e dalla redazione di scritti e pubblicazioni.
L’altra la composizione della Commissione che, sempre secondo le ricorrenti, sarebbe stata viziata dalla presenza di un medico che in precedenza aveva ricoperto una carica sindacale, dalla quale si era dimesso poco prima della nomina a commissario del concorso. Il Consiglio di Stato ha accolto integralmente la tesi dell’Asl, rappresentata dall’avvocato Germano Belli, il quale nel ricorso ha argomentato come in materia concorsuale le cause di incompatibilità, disciplinate dell’art. 51 del Codice di procedura civile, rivestono carattere tassativo e, dunque, non possono essere interpretate analogicamente al fine di tutelare la certezza delle commissione d’esame. Inoltre la pubblicazione di opere da parte di un componente della commissione, unitamente a un candidato, non costituisce motivo di astensione in ogni tipologia di concorso.
Nella sentenza si legge che ”nelle procedure concorsuali i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo se sussiste una delle condizioni tassativamente indicate dall’art. 51, senza che le cause di incompatibilità possano essere oggetto di estensione analogica: l’appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il legame di subordinazione o collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato non rientrano nelle ipotesi di astensione”.
“Pertanto i rapporti personali di colleganza tra determinati candidati e alcuni componenti della commissione non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa”.
“Affinché i rapporti personali assumano rilievo, devono essere diversi e più saldi di quelli che intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio: a fare la differenza è la realizzazione di un sodalizio professionale in quanto tale connotato dai caratteri della stabilità e reciprocità di interessi di carattere economico”.



