PESCARA – Due udienze nello stesso giorno, una dietro l’altra, al Tribunale di Pescara. Una unica, estenuante partita, quella della concessione delle sorgenti Sant’Antonio Sponga di Canistro, in provincia dell’Aquila, inutilizzate dal lontano 2015, al centro di quella che è assurta alle cronache come la “guerra abruzzese delle acque minerali”.

Il 27 marzo davanti al Tar, presieduto dal giudice Paolo Passoni, si è entrati nel merito, con due dibattimenti pubblici distinti, dei ricorsi delle due società che hanno partecipato alla gara di concessione indetta a marzo 2023, la terza della serie, ovvero la ex concessionaria Santa Croce, di cui è stato amministratore l’imprenditore molisano Camillo Colella, e la piemontese Acqua Sant’Anna, entrambe clamorosamente escluse dalla stazione appaltante, l’Agenzia regionale dell’Abruzzo per la Committenza (Areacom), a firma del direttore Donato Cavallo. La Santa Croce a luglio dell’anno scorso, per la sua situazione debitoria, la Sant’Anna a novembre per difetti nell’asseverazione nel Piano economico finanziario presentato. 

A difendere le ragioni della Sant’Anna l’avvocato Salvatore Braghini, del foro di Avezzano, per la Santa Croce l’avvocato Matteo di Tonno, del foro di Pescara, mentre Areacom si è affidata agli avvocati Eugenio Galluppi e Fabrizio Rulli, del foro di Pescara. 

Magistrati referendari, per il ricorso della Santa Croce è Giovanni Giardino, per Sant’Anna Silvio Lomazzi

Le due società, in un contenzioso senza esclusione di colpi, si sono poi entrambe costituite come controinteressate al fianco della resistente Areacom, a favore della conferma dell’estromissione della rispettiva avversaria.

Si deve ora attendere la sentenza, con questi scenari possibili: il Tar darà pienamente ragione ad Areacom, ed entrambe le società saranno escluse e si dovrà indire un nuova gara. La quarta, in questa incredibile vicenda, da quando la concessione è stata tolta nel 2015 alla Santa Croce.

Nel 2017 il nuovo bando lo aveva vinto la Norda, con la Santa Croce in corsa ed esclusa, ma poi Norda ci ha ripensato a causa della mancanza di terreni dove realizzare lo stabilimento. Visto che la Santa Croce non ha voluto cedere il suo, di stabilimento, che ancora oggi utilizza come detto per imbottigliare dalla più piccola sorgente Fiuggino.

A seguire un secondo bando, nel 2019, vinto questa volta da Santa Croce, contro la San Benedetto, che opera nelle sorgenti di Popoli, ma poi annullato prima dal Tar nel giugno 2021 su ricorso della San Benedetto, per irregolarità fiscali, e poi dal Consiglio di Stato. Con la San Benedetto che non aveva raggiunto il punteggio minimo. Infine il terzo bando quello attuale, ad un passo dal naufragio anch’esso.

Oppure potranno essere riammesse entrambe le società, e le sorgenti dovrebbero tornare alla Santa Croce, la cui offerta è stata giudicata positivamente a gennaio 2025, tenuto conto che però l’offerta della Sant’Anna non è stata nemmeno valutata, essendo stata esclusa per carenze della documentazione amministrativa,  prima ancora dell’apertura delle buste con l’offerta tecnica ed economica, con il meccanismo dell’inversione procedimentale.

Infine: la concessione andrà ad una una delle due società in gara in caso di esclusione della loro avversaria. Tenuto conto che però si può dare per scontati ulteriori appelli al Consiglio di Stato.

In caso dovesse spuntarla la Sant’Anna, si porrà però il tema della realizzazione dello stabilimento, per evitare lo scenario che ha portato Norda alla rinuncia.

Entrando ancor più nel dettaglio del contenzioso: l’esclusione della Santa Croce è arrivata da parte di Areacom con una determinazione del 18 giugno scorso, facendo seguito ad una decisione del Tar di Pescara, in quanto la Santa Croce è alle prese con una procedura di concordato preventivo, benché in continuità aziendale, motivo considerato comunque ostativo in virtù sia della legge regionale sulle acque, sia del disciplinare di gara. A seguito del ricorso della società, il Consiglio di Stato ad agosto ha sospeso gli effetti della sentenza del Tar, sostenendo che “la finalità del concordato con continuità aziendale, previsto oggi dal Codice della crisi, è proprio quella di permettere all’impresa di proseguire l’attività, incluse le gare pubbliche”. Inoltre, pur riconoscendo che le acque minerali sono materia regionale, il Consiglio di Stato ha sottolineato che le regole di accesso alle gare rientrano nella competenza dello Stato, poiché riguardano la concorrenza e l’ordinamento civile.

La Santa Croce contestualmente ha  proposto davanti al Tar di di Pescara, un secondo​ ricorso contro la determina di esclusione dell’Areacom, per il quale appunto c’è stata l’udienza di merito il 27 marzo, in cui Santa Croce contesta i motivi dell’esclusione, ovvero “la sussistenza di un grave stato di insolvenza”, “la presenza di false dichiarazioni, rese in sede di gara, in ordine all’insussistenza delle cause di esclusione”.

Per quanto riguarda la Sant’Anna: l’esclusione di Areacom è arrivata all’esito della valutazione della documentazione amministrativa, successiva, a seguito della decisione di ricorrere alla “inversione procedimentale”, alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica.

Nella valutazione della documentazione è emerso che il Piano economico finanziario presentato dalla società non è conforme alle prescrizioni del Disciplinare di gara, in particolare per quel che riguarda l’asseverazione del Pef dalla società che ne ha certificato la sostenibilità. La linea difensiva è quella di dimostrare che invece l’asseverazione del Pef è pienamente in linea con la normativa nazionale ed europea. Filippo Tronca