L’AQUILA – La bozza di legge finanziaria approvata dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre ha già provocato levate di scudi per i tagli al personale scolastico, gli insufficienti risorse di fatto bruciate dall’inflazione per la sanità pubblica e tanto altro.

Se però si scorre la norma bollinata dalla ragioneria dello Stato, fino all’articolo 113, per L’Aquila e il cratere sismico 2009 si elencano le plurime misure  che confermano che a 18 anni da quel 6 aprile 2009, prosegue il sostegno del  governo centrale. Oltre ai fondi strutturali per la ricostruzione edilizia, in finanziaria ci sono 3 milioni per il rinnovo dei contratti del personale tecnico, 15 milioni di euro in tre anni per compensare le minori entrate e maggiori uscite dovute alle conseguenze del sisma a favore del Comune dell’Aquila, come era già stato pianificato negli anni scorsi elevandola a misura strutturale, 4,5 milioni nel triennio per i Comuni del cratere, come “contributo straordinario”, più 200.000 euro per la viabilità alternativa, nuove norme, con Comuni stazioni appaltanti per la ricostruzione, rimasta drammaticamente indietro delle chiese, 3,4 milioni di euro per il supporto tecnico-operativo per i fondi complementari del sisma. Maggiorazioni del contributo pubblico per la ricostruzione degli edifici privati ubicati nei comuni che presentano una popolazione inferiore a 150 abitanti.

Entrando ne dettaglio, l’articolo 113  (Strutture commissariali sisma e alluvioni)  reca disposizioni volte “ad assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e delle misure di sostegno nei territori colpiti da eventi sismici e calamitosi, attraverso la proroga e il rifinanziamento delle strutture commissariali, del personale dedicato, delle agevolazioni e degli interventi connessi ai processi di ricostruzione pubblica e privata ed altre disposizioni in materia”.

Per quanto riguarda dunque il sisma 2009, in particolare, il comma 1 prevede misure volte ad assicurare la proroga ovvero il rinnovo dei contratti a tempo determinato del personale assunto per le esigenze della ricostruzione post sisma 2009, oltre che dei contratti dei dirigenti assunti in virtù della normativa emergenziale, e viene autorizzata la spesa di 3.003.900 euro per l’anno 2027, di cui 1.791.800 per il comune dell’Aquila e 1.212.100 per i comuni del cratere.

Il comma 2 riconosce poi al comune dell’Aquila un contributo straordinario aggiuntivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per far fronte ai costi connessi alle stabili modificazioni dell’ordinario assetto amministrativo – contabile.

Il comma 3 proroga per il triennio 2027-2029 il contributo straordinario in favore dei comuni del cratere sismico, autorizzando a tal fine la spesa di 1,5 milioni di euro annui. Il medesimo comma, alla lettera b), dispone il riconoscimento di un contributo di 500.000 euro annui, per il medesimo periodo, in favore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione del cratere.

Il comma 4 proroga per l’anno 2027 il contributo di 200.000 euro destinato ai comuni dei territori colpiti dal sisma del 2009 per la realizzazione di interventi volti a favorire forme di viabilità alternativa.

Il comma 5 dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2029, per i comuni dei crateri sismici del 2009 e del 2016, della disciplina che consente di conferire incarichi dirigenziali e posizioni organizzative a contratto fino al limite del 50 per cento della dotazione prevista, “al fine di garantire la continuità amministrativa connessa alla ricostruzione post-sisma e all’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)”.

Mentre il comma 15 proroga al 31 dicembre 2027 la facoltà del Commissario straordinario di avvalersi del contingente di esperti e del supporto tecnico-operativo di Invitalia S.p.A. per l’attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare al PNRR nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. A tal fine autorizza la spesa di 3,4 milioni di euro per l’anno 2027, di cui 0,9 milioni di euro destinati agli incarichi di esperti e 2,5 milioni di euro al supporto tecnico-operativo assicurato da Invitalia.

Il comma 29 con una modifica di legge, prevede che, per gli interventi di riparazione e ricostruzione delle chiese e degli edifici destinati al culto danneggiati dal sisma del 2009 e non ancora finanziati, di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i soggetti attuatori siano individuati nei comuni territorialmente competenti per gli interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

La disposizione stabilisce altresì che “i comuni possano delegare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione o ad altri comuni, al fine di agevolare e accelerare la realizzazione degli interventi. Si prevede, infine, che dall’attuazione del presente comma non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.

Infine il comma 28 prevede che, per gli interventi di ricostruzione privata realizzati nei comuni del cratere del sisma del 2009 caratterizzati dalla presenza di borghi storici di particolare pregio, l’Ufficio speciale per i comuni del cratere (USRC), d’intesa con la competente Soprintendenza e su richiesta del comune interessato, possa definire specifiche modalità di intervento assimilabili al restauro architettonico e urbano, per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro.

In tali casi, la disposizione consente di riconoscere specifiche maggiorazioni del contributo pubblico per la ricostruzione degli edifici privati ubicati nei comuni che presentano una popolazione inferiore a 150 abitanti, una superficie del piano di ricostruzione inferiore a 30.000 metri quadrati, un numero di ambiti del Piano di Ricostruzione inferiore a tre e che abbiano conservato nel tempo le caratteristiche originarie del tessuto storico e delle tecniche costruttive tradizionali.