FOSSACESIA – Dal 15 agosto al 15 settembre sarà vietato consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle strade, nelle aree pubbliche e negli spazi assoggettati a uso pubblico di Fossacesia Marina (Chieti), nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del giorno successivo.
È quanto stabilisce l’ordinanza contingibile e urgente n. 30 firmata oggi dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio, con l’obiettivo di prevenire situazioni di rischio per la sicurezza e l’incolumità pubblica, soprattutto nelle ore notturne e nei luoghi maggiormente frequentati.
Il divieto riguarda Via Lungomare di Fossacesia, Via Bartali, la pista ciclopedonale “Via Verde” e i parcheggi circostanti, tutti i parcheggi pubblici del Lungomare e le spiagge libere, cioè le aree demaniali marittime non in concessione.
“È importante chiarire che il provvedimento riguarda il consumo di alcolici nelle strade e nelle aree pubbliche o a uso pubblico – spiega in una nota il sindaco Di Giuseppantonio – e non il consumo negli spazi legittimamente autorizzati. È una misura temporanea e mirata, adottata per prevenire situazioni che possono mettere a rischio la sicurezza delle persone e la civile convivenza”.
L’ordinanza arriva a poche ore di distanza da un analogo provvedimento adottato dal Comune di Pescara il 13 agosto, “a conferma della crescente attenzione delle amministrazioni locali verso i fenomeni legati al consumo di alcol nelle aree pubbliche durante il periodo di maggiore afflusso turistico”, si legge ancora nella nota.
“La misura di Fossacesia tiene conto anche di recenti eventi incidentali di particolare gravità verificatisi sul territorio, che hanno coinvolto anche persone giovani, nonché delle problematiche affrontate nell’ambito del coordinamento istituzionale presso la Prefettura di Chieti”, viene sottolineato.
“Non intendiamo limitare il divertimento né penalizzare le attività di somministrazione – aggiunge il sindaco – ma intervenire sulle situazioni che possono creare condizioni di pericolo negli spazi pubblici. La finalità è esclusivamente preventiva e di tutela della sicurezza urbana”.
L’ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Chieti e trasmessa alla Questura, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Locale. La violazione del divieto è soggetta a sanzione amministrativa, ai sensi dell’articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000.





