L’AQUILA – Il metodo Stamina “si palesa come l’unica concretamente percorribile per provare quantomeno a limitare o ritardare gli effetti altrimenti infausti della patologia di cui risulta affetta Noemi, la cui gravità non è neppure in discussione”.
Bisogna curare Noemi con Stamina e bisogna farlo anche in fretta: questo sottolinea il collegio dei giudici del Tribunale dell’Aquila (presidente Giovanni Novelli, relatore Italo Radoccia, giudice Maria Carmela Magarò) nell’ordinanza che ha imposto l’immediata somministrazione delle cellule staminali, già presenti nella struttura sanitaria di Brescia, in favore della piccola di Guardiagrele (Chieti), secondo la metodologia della Stamina Foundation Onlus.
La decisione è arrivata lo scorso 11 dicembre e ha riformato il provvedimento assunto dal giudice del lavoro Anna Maria Tracanna depositato il 25 novembre, rigettando il ricorso d’urgenza (ex art. 700) presentato dai genitori della piccina affetta da Atrofia muscolare spinale (Sla): una malattia che non lascia scampo, atrofizza i muscoli e riduce via via la cassa toracica, impedendo ai polmoni di espandersi e quindi di respirare.
Anche se nell’ordinanza, consultata da AbruzzoWeb, è scritto a chiare lettere che la somministrazione deve essere “immediata”, l’ospedale di Brescia ancora non si è attivata per Noemi, che a oggi non ha ricevuto alcuna cura.
Su questo è intervenuto anche il presidente della Regione, Gianni Chiodi, che ha annunciato di voler far pressioni sull’ospedale lombardo.
“CASO GRAVISSIMO, NESSUNA SPERIMENTAZIONE POSSIBILE”
Nell’ordinanza i giudici si appellano al decreto Turco-Fazio del 5 dicembre 2006, ancora vigente, sottolineando che per la piccola vengono richieste “cure compassionevoli”, ovvero non sperimentate terapie dedicate a quei malati affetti da gravi patologie e che non hanno altre opzioni terapeutiche.
“La ratio del decreto Turco-Fazio – si legge sul documento – è proprio quella di eludere l’iter burocratico e i lunghi tempi che accompagnano sempre qualsiasi tipo di sperimentazione clinica, non compatibili con la breve aspettativa di vita dei pazienti”.
Una premessa che porta a escludere “che il gravissimo quadro clinico di Noemi possa rientrare nella sperimentazione” mentre “può e deve essere trattato con il cd. Stamina nella struttura a ciò preposta di Brescia”.
IL DIRITTO ALLA SALUTE
In un passaggio del testo i giudici aquilani fanno riferimento al diritto alla salute di Noemi, che “deve ritenersi esigibile dal servizio sanitario nazionale, soprattutto nel caso, come quello in esame, in cui la cura richiesta si palesa come l’unica concretamente percorribile per provare quantomeno a limitare o ritardare gli effetti altrimenti infausti della patologia”.
“BASTA DISPARITA’ DI TRATTAMENTO”
In relazione a quanto stabilito dal decreto Balduzzi, che ha dato la possibilità di proseguire la terapia con le staminali solo a chi era stato già beneficiario del prelievo di cellule prima dell’entrata in vigore del decreto stesso, i giudici parlano di “disparità di trattamento”: “l’esclusione di altri pazienti è lesivo del principio di uguaglianza sostanziale ex Art. 3 della Costituzione”.
Quindi, bisogna estendere la somministrazione anche ai pazienti “che non l’hanno ancora iniziata o non hanno ancora ottenuto una favorevole pronuncia giudiziale”.
L’ATTENDIBILITA’ DEL METODO
I giudici dell’Aquila affrontano anche la questione della validità del metodo promosso da Davide Vannoni, bocciato dal comitato scientifico perché mancante di fondamenti scientifici tali da giustificare l’avvio della sperimentazione.
Per il tribunale del capoluogo “il metodo Stamina sembra attestato non solo dalla documentazione medica che assevera i miglioramenti di alcuni pazienti in cura presso l’ospedale di Brescia, ma anche da pubblicazioni su riviste scientifiche che si occupano di cellule staminali mesenchimali”.
“In questa fase – si legge ancora – non appare esigibile ottenere copiosi dati scientifici e sperimentali, trovandosi in presenza di cure compassionevoli e non di una terapia in fase di sperimentazione”.
Per i giudici, inoltre, al metodo non sono mai emerse controindicazioni “che possano esporre il paziente a rischi maggiori di quelli del normale evolversi infausto della malattia”.
IL PROVVEDIMENTO AIFA
Nell’ordinanza si cita anche il provvedimento dell’Aifa che ha rilevato l’inadeguatezza del laboratorio dell’ospedale di Brescia che ha inibito “solo le cure staminali e non anche altri trattamenti”.
Un’altra disparità che per i giudici appare “lesiva dei principi fondamentali della Costituzione che si sostanziano nel diritto alla salute e all’autodeterminazione della scelta della cura”.





