L’AQUILA – Si va allo scontro sulla richiesta di risarcimento dei danni contro Stato e giudici del Tribunale dell’Aquila per uno dei processi per truffa aggravata e turbativa d’asta più importanti del post sisma, ovvero l’appalto di 11 milioni per la trasformazione della ex caserma Campomizzi: uno dei due imprenditori, condannati in primo grado e poi assolti in appello, Enzo Romano Marinelli, ha chiesto i danni dopo gli esiti rovinosi di quel verdetto per la sua azienda. Ma l’Avvocatura si oppone.
E’ stato depositato, infatti, un ricorso finalizzato a demolire con decisione ogni richiesta di risarcimento in relazione alla sentenza pronunciata dal collegio formato da Adolfo Di Zenzo, Daria Lombardi, Marfisa Luciani (onoraria) chiamato in causa insieme allo Stato. La controversia pende davanti al tribunale di Campobasso, competente per territorio, dopo la richiesta avanzata dall’avvocato aquilano Filippo Scopano: l’Avvocatura, pertanto, sollecita il rigetto della domanda “per inammissibilità ovvero per manifesta infondatezza”.
L’atto difensivo contesta, come si legge nella corposa comparsa di costituzione e risposta di cui riportiamo i tratti salienti, l’adozione di un provvedimento lesivo rappresentato da una sentenza sfavorevole.
La legge sulla responsabilità dei giudici prevede che in caso di “errores in iudicando” è solo lo Stato a doversene far carico. Una norma (a prescindere da questo caso) ritenuta da alcuni giuristi discutibile, in quanto esclude l’ammissibilità di una responsabilità diretta dei magistrati.
Nell’atto si ricorda che il collegio, in relazione a 9 imputati su 11, ha pronunciato l’assoluzione con formula piena anche per Marinelli, il quale è stato scagionato in relazione a 8 capi di accusa.
Inoltre nei suoi riguardi è stata dichiarata la prescrizione per un reato tributario (art.2 D.l.gs. 74/2000).
“Deve rilevarsi come il pm avesse chiesto”, dice l’Avvocatura, “la condanna di 8 imputati su 11 e la dichiarazione di responsabilità delle due società, oltre alla condanna personale di Marinelli. Tutte le decisioni sono divenute irrevocabili nel maggio 2020. Si deve pertanto evidenziare come il collegio sia stato particolarmente rigoroso nel valutare il quadro probatorio emerso all’esito del dibattimento essendo pervenuto a un giudizio di completa assoluzione di 9 imputati su 11 e avendo pronunciato una sentenza di condanna in relazione a 2 capi di imputazione su 20. Si può affermare come le richieste di condanna, tali da ricomprendere 8 imputati su 11, fossero state valutate con particolare rigore al punto da essere prevalentemente disattese. Tale rigorosa valutazione è stata applicata anche in relazione a Marinelli il quale è stato assolto da 8 capi di imputazione e condannato solo in relazione a 2”.
“Si può ritenere”, sostiene l’Avvocatura, “che il lavoro svolto dal Tribunale dell’Aquila sia risultato accurato e professionale essendo divenute irrevocabili tutte le pronunce di assoluzione ed essendo stata dichiarata la prescrizione di cui al capo R a carico di Marinelli, senza che all’esito dell’appello si sia pervenuti a una sentenza di assoluzione”.
La difesa di Marinelli ha rappresentato che un errore, forse decisivo, commesso dai giudici di primo grado sarebbe stato provocato da un eccesso di fiducia nelle valutazioni dei consulenti del pm, pedissequamente e acriticamente fatte proprie dal Tribunale
“Se realmente il collegio”, dice l’Avvocatura, “avesse seguito in modo acritico le valutazioni dei consulenti tecnici del pm, l’esito non sarebbe stato di assolvere 9 imputati su 11 e di condannare solo per 2 capi di imputazione su 20”.
In relazione alla asserita responsabilità dei magistrati l’Avvocatura ricorda come il giudice salvo i casi di dolo o colpa grave, non può essere chiamato a rispondere per la sua attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto o delle prove. Si allude alla clausola di salvaguardia della legge Vassalli. “Anche secondo l’interpretazione prevalente della Suprema Corte”, afferma l’Avvocatura, “non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto o di valutazione del fatto e della prova, dovendosi considerare che la clausola di salvaguardia non tollera letture riduttive perché giustificata dal carattere fortemente valutativo dell’attività giudiziaria”. “La Cassazione”, dice ancora l’avvocatura, precisa “che in tema di risarcimento del danno la responsabilità civile del magistrato sussiste quando si concretizza in una violazione grossolana e macroscopica delle norme o in una lettura di essa contrastante con ogni criterio logico…”.
Qui, dunque, ci sarebbe un generico rimprovero alla magistratura decidente per non aver adeguatamente giustificato le ragioni della condanna.
Ripercorriamo la storia di questo caso giudiziario complesso. Il Tribunale dell’Aquila condannò i due imprenditori Enzo Romano Marinelli e Ettore Barattelli rispettivamente a 2 anni e a un anno e mezzo di reclusione “per aver svolto lavori altrui compiendo una operazione truffaldina per ottenere un profitto illecito rappresentando come propria un’attività svolta da altro soggetto imprenditoriale”. Tutti gli altri imputati, per lo più dirigenti o funzionari del Provveditorato alle opere pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna, furono assolti.
Ci furono ripercussioni enormi per i due accusati visto che Barattelli si dimise dalla presidenza di Ance provinciale mentre Marinelli ebbe un tracollo per la sua pur avviata azienda. Due anni dopo, nel febbraio 2020, i due furono assolti in appello con formula piena, ma i danni civili del precedente verdetto si erano già prodotti. Almeno per Marinelli che con una decisione rara, ha citato per danni la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo di dichiarare la responsabilità civile, tutta da provare, (per violazione manifesta della legge e travisamento di prove) dei tre magistrati che in primo grado formarono il collegio giudicante.
Dopo il 6 aprile 2009, Romano Marinelli aveva fondato con altri imprenditori il Consorzio Federico II, al fine di contribuire alla ricostruzione della sua città. Attraverso una procedura derogatoria negoziata (e secondo il criterio della “somma urgenza” previsto dalle norme emergenziali di fonte governativa) il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche affidò a una società consorziata, la Marinelli ed Equizi srl, i lavori di trasformazione della Caserma “Campomizzi” in alloggi per terremotati.
Tuttavia, ad avviso della Procura, l’imprenditore era intervenuto (insieme ad Ettore Barattelli) “in modo anomalo” nella procedura di aggiudicazione dei lavori, allo scopo di ottenere con certezza l’affidamento dei medesimi.
Seguì, come noto, la condanna per i due imprenditori per il reato di cui all’art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e poi l’assoluzione definitiva in appello. Nell’atto introduttivo del giudizio l’avv. Scopano ha sostenuto che, con riferimento al reato di turbativa d’asta – estinto per prescrizione, ma ritenuto dal Tribunale provato e da questo definito “quale vicenda fondamentale, in quanto origine di tutto lo sviluppo successivo del processo”, tale da orientare anche la pronuncia relativa all’accusa di truffa aggravata – la Corte d’appello ha accertato l’irrilevanza degli elementi probatori valorizzati in primo grado, affermando che il quadro indiziario a carico dell’imputato non rispondeva a nessuno dei criteri legali “di valutazione della prova di cui all’art. 192 c.p.p., apparendo anzi del tutto inconsistente”.
In sostanza gli indizi sui quali il Tribunale aquilano avrebbe articolato la sua tesi accusatoria non erano ne’ gravi, ne’ precisi ne’ concordanti.
“Al riguardo”, si legge nell’atto di citazione, “la Corte d’Appello ha evidenziato che il Tribunale, senza in alcun modo spiegare attraverso quali condotte integranti il reato contestato (doni, promesse, collusioni) si sarebbe concretizzata la turbativa di gara, aveva valorizzato elementi d’accusa inadeguati a fondare un giudizio di colpevolezza e consistenti, a giudizio della Corte, “in congetture e travisamento di elementi di prova”.
In particolare il Tribunale aveva ritenuto dimostrativo dell’illecita manipolazione della gara un incontro istituzionale avvenuto dopo il sisma a Palazzo Chigi. Ma si sarebbe trattato di un fatto non rilevante visto che in quella circostanza Barattelli e altri imprenditori si erano confrontati con Gianni Letta (ex Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio) al solo scopo di trattare la questione emergenziale conseguente a un terremoto devastante.
Queste valutazioni, a parere del difensore, avevano indotto il Tribunale a ritenere che Marinelli avesse avviato il cantiere presso la caserma ancor prima dell’affidamento dei lavori, così dimostrando di avere la certezza preventiva dell’assegnazione. Tuttavia vi era la prova che il primo accesso (come risultante dai registri della porta carraia) avvenne successivamente alla data di aggiudicazione dei lavori.
Infine, a giudizio del Tribunale, Marinelli e Barattelli avevano dichiarato in modo fraudolento di aver eseguito lavori (alla mensa-cucina e alle coperture della caserma “Campomizzi”) che erano stati svolti da altra impresa subappaltatrice, con conseguente duplicazione di fatture.
Al riguardo l’avv. Scopano ha sostenuto che tale ricostruzione era stata il risultato di valutazioni dei consulenti del Pm che il Tribunale aveva recepito in modo passivo e acritico e che la Corte d’Appello ha giudicato “palesemente erronee”, nonchè viziate da “inadeguatezza e superficialità”.
Va ancora ricordato che all’udienza di prima comparizione dello scorso 10 maggio il giudice ha concesso i termini processuali previsti dalla legge e chiesti da entrambe le parti al fine di depositare memorie istruttorie e produrre nuovi documenti.






