L’AQUILA – Nessuna rassicurazione, proveniente da chicchessia fosse anche da “figure di rilievo della Protezione civile”, doveva essere presa per certa in una situazione drammatica come quella che stava vivendo L’Aquila nelle ore precedenti le letali scosse sismiche della notte del sei aprile del 2009.
In sostanza, di fronte a un terremoto in corso, l’unica difesa è aver fatto una adeguata prevenzione o, in caso negativo, allontanarsi – e far allontanare le persone delle quali si è responsabili – da edifici non antisismici.
Lo scrive la Cassazione nel verdetto di conferma delle condanne a Livio Bearzi, ex preside del Convitto nazionale crollato all’Aquila nel terremoto del 2009, al cui interno perirono tre studenti minorenni e ne rimasero feriti altri due, e al responsabile provinciale per l’edilizia scolastica. Bearzi è finito in carcere nel novembre dell’anno scorso, tra polemiche e schieramenti pro e contro con tanto di richieste di grazia e di negazione della stessa al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ed è stato scarcerato un mese dopo, per poi essere destinato ai servizi sociali in via provvisoria.
“Nella situazione data, l’allarme era tanto eloquente – scrive la Suprema Corte nel verdetto 2536 replicando alle obiezioni difensive sull’inerzia di iniziative a tutela dei ragazzi dovuta alle rassicurazioni pervenute da figure di rilievo della protezione civile – che nessuna seria rassicurazione poteva essere data da alcuno, mancando la possibilità di compiere affidabili previsioni atte ad escludere eventi del genere di quello concretizzatosi“, ossia il collasso del Convitto che era pericolante.
Ad avviso della Suprema Corte – che recentemente ha confermato l’assoluzione degli esperti della Commissione grandi rischi – il terremoto che ha devastato il centro storico del capoluogo abruzzese “non costituisce per la sua entità, per il sito e per il momento storico nel quale si è verificato, un accadimento eccezionale, straordinario, ingovernabile” e “dunque, un evento di tale natura non sfuggiva all’obbligo di governo del rischio da parte dei soggetti competenti”.
“I terremoti, anche di rilevante intensità – prosegue la Cassazione in questa che è la prima sentenza definitiva del filone giudiziario post-sisma – sono eventi rientranti tra le normali vicende del suolo, e non possono essere considerati accadimenti eccezionali e imprevedibili quando si verifichino in zone già qualificate come ad elevato rischio sismico, o comunque formalmente classificate come sismiche”.
In sostanza, “si tratta di eventi con i quali i professionisti competenti sono chiamati a confrontarsi“.
Con un approccio che deve essere “improntato a speciale prudenza e accurata attenzione agli aspetti tecnico-scientifici ed alle informazioni e direttive che ne giungono”.
I supremi giudici aggiungono inoltre che “qualunque valutazione in tale delicata materia va naturalmente rapportata anche a ciascuna peculiare situazione concreta; e di ciò pure il giudice è chiamato a tener conto, come sempre è del resto richiesto nella delicata valutazione sulla colpa”.
In conclusione, “la adeguatezza del comportamento dell’agente chiamato a gestire il rischio sismico andrà in ogni caso rapportato alle caratteristiche dell’edificio, alla sua utilizzazione, alle informazioni scientifiche, specifiche e di contesto, disponibili in ordine a possibilità o probabilità di verificazione di eventi dirompenti”.
Nel caso del crollo del Convitto, “si era in area a discreto rischio sismico, uno sciame sismico si protraeva da tempo con incalzante intensità e, soprattutto, nella tragica notte già due violentissime scosse avevano suscitato speciale allarme e fondate preoccupazioni nei giovani allievi ospiti del fatiscente Convitto: si tratta di un aspetto di speciale rilievo”.



