L’AQUILA – “Artifizi e raggiri tali da trarre in inganno la Fondartigianato di Roma, poiché il costo sostenuto per l’effettuazione (solo parziale) dei corsi di formazione” per lavoratori impegnati nella ricostruzione post-terremoto del 2009, “sarebbe risultato notevolmente inferiore a quello reale”.

Per questi motivi la Corte dei Conti dell’Abruzzo ha condannato l’ex presidente della Confartigianato dell’Aquila, Luigi Lombardo, e l’ex amministratore delegato, Pio Fulvi, al pagamento di 120mila euro, pari all’ammontare del contributo che secondo la magistratura contabile è stato percepito in maniera indebita.

I giudici contabili contestano 16.768 relativi al canone di locazione dell’immobile, un modulo provvisorio dove si sarebbero svolti i corsi alla sede di L’Aquila, il cui costo “è ritenuto fittizio in quanto relativo a contratto non registrato”, come si legge nella sentenza, “stipulato con una associazione di cui gli stessi convenuti erano esponenti (e quindi sottoscritto dai due, quali rappresentanti del locatore e del conduttore al tempo stesso), contratto avente data anteriore all’acquisto del Map stesso da parte dell’associazione locatrice”.

“Il canone di locazione annuo”, è scritto sempre nella sentenza, “era fissato in euro 20.800 a fronte di un prezzo di acquisto di euro 8.000; non risultavano movimenti di cassa relativi al pagamento del canone di locazione”.

E ancora, “10.754 per acquisto di materiale didattico e di consumo dalla società Azienda Network Srl, con sede in Terni”, per il quale “il costo è ritenuto fittizio in quanto i materiali in questione erano stati forniti gratuitamente dalle società presso i cui cantieri si erano svolti i corsi”.

I giudici contabili, poi, contestano 50mila euro pagati ad una società di Roma che costituirebbero un costo fittizio e 43mila euro circa riferibili a prestazioni didattiche e di tutoraggio.

A nulla sono valse le argomentazioni difensive di Lombardo e Fulvi, che nelle deduzioni hanno sostenuto, tra l’altro, la natura privatistica dei fondi e la mancanza di nesso causale tra condotta e danno. E che quando furono assegnate quelle risorse, proprio per evitare qualunque rischio, su richiesta di Fondartigianato, Confartigianato concesse una polizza fideiussoria.

Facendo proprie le argomentazioni del vice procuratore, Roberto Leoni, la sezione giurisdizionale presieduta da Tommaso Miele nella sentenza ha sostenuto che “non può dubitarsi della natura pubblicistica dei fondi gestiti dai due convenuti”, spiegando come “i fondi in questione non si alimentano finanziariamente con i contributi degli imprenditori che vi aderiscono, ma funzionano con le somme erogate dall’Inps e prelevate, secondo un articolato sistema normativo, da un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero, il quale va ad alimentare anche il sistema pubblico della formazione, incentrato sul Fondo di rotazione”.

“È un primo grado, vedremo bene le motivazioni, non hanno voluto accettare il discorso della polizza fideiussoria – afferma l’avvocato Vincenzo Calderoni, che difende i due – lo studieremo bene ma ci sarà senz’altro da discutere. Faremo ricorso in appello”.