L’AQUILA – Un concorso per professori di Scienze in tutto Abruzzo da rifare perché il presidente di commissione ha subito una condanna in primo grado.
Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale, secondo il quale l’ex sindaco di Poggio Picenze (L’Aquila), Nicola Menna, condannato per abuso di ufficio, non poteva presiedere la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di docenti per le scuole medie e superiori dell’Abruzzo, in Scienze chimiche, naturali e biologiche, che si è svolto nel luglio 2016.
Nella sentenza pubblicata il 27 gennaio scorso, il Tar ha dato ragione a una trentina di concorrenti, non risultati ammessi alla prova orale. E salvo sorprese in Consiglio di Stato, ora quella prova dovrà ricominciare daccapo, in quanto la ”illegittima composizione della commissione […] inficia la legittimità di tutti gli atti a valle, come impugnati dai ricorrenti”.
Gli insorti, difesi dall’avvocato Francesco Carchedi, avevano chiesto di annullare la procedura, per una serie di presunte irregolarità, e soprattutto perché il professor Menna, presidente della commissione giudicatrice, risulta aver riportato una condanna penale a 8 mesi di arresto a 20 mila euro di ammenda per abuso d’ufficio nel dicembre 2014.
Questo in quanto nel 2010, nella qualità di sindaco di Poggio Picenze, aveva rilasciato un’autorizzazione per la realizzazione di un alloggio abitativo temporaneo a soggetti che, secondo l’accusa, non avevano titolo per ottenerla.
Per i giudici amministrativi non c’è dubbio: il decreto ministeriale 96 del 2016, che fissa come requisito dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruolo del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, impone il “non avere riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali”.
Requisito che, all’atto della nomina della commissione giudicatrice, Menna non aveva, essendo stato, appunto, condannato.
E sempre secondo i giudici amministrativi, non è necessario che la condanna sia definitiva e passata in giudicato, è sufficiente il primo grado di giudizio.
Visto che l’incompatibilità serve a “prevenire il discredito altrimenti derivante alla pubblica amministrazione, dall’affidamento di incarichi a dipendenti che, a vario titolo, in passato, abbiano commesso, o siano sospettati, d’infedeltà”.
L’illegittimità della nomina del presidente comporta, dunque, “l’illegittima composizione della commissione che inficia la legittimità di tutti gli atti a valle, come impugnati dai ricorrenti”.
Ovvero si dovrà rifare la prova, a meno che, ovviamente, il Consiglio di Stato, a cui si presume si rivolgeranno gli idonei, non ribalterà la sentenza del Tar.
Il Tar ha poi respinto come infondati altri profili di illegittimità avanzati dai ricorrenti, come per esempio gli elaborati sotto i quali è stata apposta la firma leggibile dei candidati, la richiesta di svolgere una diversa prova scritta, senza alcun materiale o strumento di laboratorio, o la carenza del carattere di interdisciplinarietà della prova pratica e “l’illogicità” dei criteri di correzione proposti e utilizzati per la prova pratica.






