ROMA – “Hai cancellato il volo per il Covid? Devi rimborsare gli utenti”.

Nel commentare la sanzione da 4,2 milioni comminata dall’Antitrust a Ryanair per pratiche commerciali scorrette, Assoutenti rileva che tutti i passeggeri che si sono visti cancellare voli previsti dopo il 3 giugno 2020 senza ottenere il rimborso in denaro ma solo il voucher sostitutivo, hanno diritto ad essere risarciti in base alla normativa vigente e si è messa a disposizione dei consumatori per inoltrare le richieste di risarcimento alle compagnie aree coinvolte.

“L’Antitrust ha accertato il comportamento scorretto delle compagnie aeree che ricorrevano alla scusa del Covid per cancellare voli semi-vuoti o poco remunerativi, senza riconoscere rimborsi e indennizzi ai viaggiatori. Ricordiamo che in caso di cancellazione del volo, oltre al rimborso del biglietto, il Regolamento Ue 261/2004 riconosce una compensazione pecuniaria da 250 a 600 euro a passeggero, diritto che è stato negato dai vettori aerei giustificando le cancellazioni con motivi riconducibili al Covid”, spiega il presidente di Assoutenti Furio Truzzi.

“Ora, a seguito della decisione dell’Antitrust, i passeggeri che hanno ottenuto un voucher per voli cancellati da Ryanair, Easyjet e Volotea dopo il 3 giugno, possono chiedere ed ottenere il rimborso in denaro, oltre all’indennizzo previsto dalla normativa comunitaria”, conclude Truzzi.