L’AQUILA – Unioni civili fra persone dello stesso sesso e convivenze registrate. C’è l’ok del Senato alla “legge Cirinnà”, ora all’esame della Camera.
Ma cosa cambia per coppie omosessuali e coppie di fatto? Lo spiega, ai lettori di AbruzzoWeb, l’avvocato Selene Pascasi.
L’aquilana è giornalista, redattore di Ventiquattrore Avvocato, esperto e firma de Il Sole 24 Ore.
Geografia familiare in evoluzione. Ai matrimoni, in netto calo (per l’Istat, nel 2014 ne sono stati celebrati circa 4.300 in meno rispetto all’anno precedente), gli italiani iniziano a preferire le convivenze e, perché no, le unioni civili.
Variopinto, comunque, il ventaglio dei nuovi nuclei. Così, tra libere unioni, single, monogenitori e famiglie ricostituite, si contano (secondo i dati resi noti da Il Sole 24 Ore, articolo di Luca Tremolada, 29 gennaio 2016) – 7,2 milioni di forme familiari alternative a quelle fondate sullo sposalizio.
E se è recente, l’intervento con cui il legislatore ha messo “mano” a procedure di separazione e divorzio, accorciando i tempi per scrivere la parola fine al matrimonio e introducendo la possibilità di chiudere le pratiche presso gli avvocati in negoziazione assistita o in Comune, oggi interviene su coppie omosessuali e convivenze registrate.
LE NOVITA’ PER COPPIE DELLO STESSO SESSO
Due uomini o due donne, maggiorenni, che vorranno formalizzare la loro unione, potranno farlo con dichiarazione all’ufficiale di stato civile, presenti due testimoni. Da quel momento, assumeranno una serie di diritti e doveri.
Dall’unione non derivano né l’obbligo di fedeltà, né la possibilità di adottare il figlio naturale del partner (stralciata la parte della riforma inerente la Stepchild adoption), ma nasce quello di coabitazione.
Pertanto, una volta concordata la comune residenza, il partner che lascerà il tetto familiare senza giusta causa e rifiuti di tornarvi, perderà il diritto all’assistenza morale e materiale.
Scatta, invece, come per i coniugi, la comunione dei beni, nel caso in cui non si scelga diversamente. I beni acquistati durante l’unione, quindi, apparterranno ad entrambi. E se l’amore finisce?
Il giudice potrà disporre il pagamento degli alimenti a favore della parte bisognosa, incapace di mantenersi da sé.
Per “divorziare”, però, si salta la separazione: alla coppia, o a uno solo dei due, basterà manifestarne la volontà all’ufficiale di stato civile e, decorsi tre mesi, il legame sarà sciolto.
Consentiti, come per gli sposati, il divorzio dal giudice o dagli avvocati con negoziazione assistita. E se, invece, il partner muore? Il superstite sarà erede legittimo del defunto e fruirà anche di pensione di reversibilità e trattamento di fine rapporto.
LE NOVITÀ PER I CONVIVENTI
Meno garanzie e meno doveri, rispetto ai partner delle unioni civili, per le coppie etero che optino per la convivenza, pur se formalizzata con dichiarazione ufficiale.
Niente diritti successori, per esempio. Tuttavia, il convivente, per tutelare il partner dopo la sua morte, può sempre ricorrere alla donazione di beni o diritti, intestargli un immobile, nominarlo beneficiario di polizza vita, estendergli le prestazioni garantite dalla propria polizza sanitaria o, con testamento, lasciargli la quota dell’eredità disponibile.
Ampio riconoscimento, invece, del diritto di visita, assistenza e accesso ad informazioni e cartelle cliniche del compagno malato.
Ciascuno, inoltre, potrà indicare l’altro come suo rappresentante, in caso di sopraggiunta incapacità d’intendere e volere, o eseguirne le volontà su donazione degli organi e celebrazioni funerarie.
Sul fronte casa, poi, il convivente potrà restare nel tetto familiare 2 anni dopo la morte del partner che ne sia proprietario, o per un periodo pari alla convivenza se superiore ai 2 anni, ma mai per più di 5 (in caso di figli minori o disabili, non meno di 3). Perde la casa, chi cessi di abitarla o instauri una nuova convivenza, unione civile o matrimonio.
E se la casa era locata, il superstite ha diritto di subentro nel contratto. Oltre che per morte, però, la convivenza, siccome costituita con un accordo scritto, potrà terminare anche per risoluzione del contratto o per recesso unilaterale di una delle parti (a differenza delle unioni civili, per i conviventi non è previsto né il divorzio in Comune, né quello in negoziazione assistita).
Sciolto il contratto di convivenza, se la coppia aveva scelto la comunione dei beni, anch’essa si scioglie e la parte economicamente debole potrà – sempre che ne abbia bisogno e non riesca a mantenersi da sola – ottenere dall’altro il pagamento degli alimenti. Il mensile? Da quantificarsi in base alla durata della convivenza.
Avv. Selene Pascasi ([email protected])






