L’AQUILA – Nella concessione di 740 mila euro di riserve, ovvero pagamento di spese impreviste, alle società realizzatrici dei nuovi sottoservizi dell’Aquila da parte della stazione appaltante, non è stata applicata una normativa errata.
Inoltre “non corrisponde a verità che la transazione sia stata chiusa in tempi troppo rapidi poiché la stessa è stata attentamente ponderata ed è stata chiusa con efficacia, economicità ed efficienza al fine di evitare che le somme in gioco potessero lievitare a livelli maggiori proprio in ragione della stigmatizzata riserva n. 8 che non è stata quantificata dalla ditta appaltatrice proprio perché in fase di maturazione per somme ulteriori a suo vantaggio e che con la transazione è stata definitivamente chiusa ed azzerata”.
Lo dice in una nota il dirigente amministrativo di Gran Sasso Acqua Spa, Raffaele Giannone, replicando alle accuse del candidato sindaco dell’Aquila del centrodestra, Pierluigi Biondi.
LA NOTA COMPLETA
In qualità di responsabile dell’Ufficio gare della Gran Sasso Acqua S.p.A. ed a tutela dell’onorabilità della società, la prego di pubblicare il seguente commento alle dichiarazioni del candidato sindaco Pierluigi Biondi apparse all’interno dell’articolo di Alberto Orsini pubblicato su AbruzzoWeb il 20 giugno 2017 ed altamente lesive dell’onorabilità della struttura dirigenziale della Gran Sasso Acqua S.p.A. medesima.
Innanzitutto si respinge recisamente l’accusa che al caso di specie sia stata applicata una normativa errata (Dlgs 163/2006 attualmente abrogato dal Dlgs 50/2016) giacché, come dovrebbe essere ampiamente noto (e ci si stupisce che non lo sia), alle procedure ad evidenza pubblica bandite sotto l’egida del vecchio codice degli appalti quest’ultimo si applica fino alla fine della procedura anche se nel frattempo è intervenuta una nuova normativa; e questo sulla base del consolidato principio derivante dal diritto romano “tempus regit actum”.
Successivamente, si chiarisce che il rigetto delle riserve apposte sul registro di contabilità da parte del direttore dei lavori rappresenta una mera clausola di stile che consente alla stazione appaltante di meglio ponderare la bontà delle contestazioni della ditta appaltatrice fino al momento in cui le medesime vengono regolate nella forma giudiziale o stragiudiziale (come nel caso di specie) ritenuta più opportuna.
Non corrisponde a verità che la transazione sia stata chiusa in tempi troppo rapidi poiché la stessa è stata attentamente ponderata ed è stata chiusa con efficacia, economicità ed efficienza al fine di evitare che le somme in gioco potessero lievitare a livelli maggiori proprio in ragione della stigmatizzata riserva n. 8 che non è stata quantificata dalla ditta appaltatrice proprio perché in fase di maturazione per somme ulteriori a suo vantaggio e che con la transazione è stata definitivamente chiusa ed azzerata.
Si ricorda infine che il valore delle riserve, in relazione ad un appalto di euro 30.424.512,91 e tenuto conto delle condizioni della città a seguito del sisma (interferenze dei lavori di ricostruzione degli immobili privati e pubblici, numerosi ritrovamenti archeologici, interferenze con altri gestori di servizi a rete ecc.) appaiono assolutamente fisiologiche ed anzi, in verità, assolutamente contenute.





