L’AQUILA – “La Cgil, insieme alle istituzioni, alle associazioni imprenditoriali e ai i sindacati, sosterrà fino in fondo la battaglia che questo territorio ha messo in campo per confermare l’abbattimento al 40% delle tasse e dei contributi sospesi”.
Lo scrive in una nota il segretario generale provinciale Cgil, Umberto Trasatti.
“Una battaglia resa ancora più giusta e urgente dalla richiesta di restituzione dei contributi, senza alcuna riduzione, che l’Inps e l’Inail hanno rivolto alle imprese. Per quanto ci riguarda crediamo che la mobilitazione delle forze sociali e delle imprese sia sacrosanta, e tuttavia non possiamo accettare il fatto che alcune aziende stiano chiedendo ai loro dipendenti di restituire i contributi, una restituzione che non compete ai lavoratori e alla quale (se l’Inps e l’Inail continueranno a non applicare la riduzione al 40%) ci opporremo in tutti i modi”.
“Quella che vi trasmettiamo di seguito per conoscenza e informazione è dunque la diffida che la Cgil dell’Aquila sta inviando alle imprese in questi giorni”.
IL TESTO DELLA DIFFIDA
In relazione alla restituzione dei contributi sospesi… nella parte in cui dispone la riduzione al 40% dell’ammontare dei contributi versati, risulta alla scrivente Organizzazione Sindacale che codesta Azienda sta provvedendo a trattenere, in modo illegittimo, in un’unica soluzione, le rate scadute da gennaio a ottobre 2012 per un importo pari al 100% e le rate in scadenza con trattenute mensili sempre per un ammontare corrispondente al 100% delle quote dovute.
Si ricorda a questo proposito che legge 183 del 2011, all’art. 33, comma 28, dispone che: “l’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento”. E che l’art. 19 della legge n. 218 del 4 aprile 1952, dispone che “il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore…omissis…Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce”.
Il datore di lavoro dunque è l’unico soggetto tenuto al versamento della contribuzione dovuta, non è ammessa la rivalsa per contributi arretrati, salvo che si tratti di arretrati dovuti per contratto o per legge. L’unica norma ad oggi vigente sulla restituzione dei contributi sospesi è la già citata legge 183 del 2011. Si consideri altresì che, a parere della scrivente, non possono essere considerati aiuti di Stato le agevolazioni concesse ai lavoratori, non rientrando, tra l’altro, questi ultimi tra i beneficiari del de minimis, e quindi destinatari della circolare INPS n. 116 del 19 settembre
2012 che, si ricorda, non ha alcun valore di legge.
Tanto dedotto e premesso la scrivente O.S. diffida codesta azienda dal trattenere in busta paga le somme dovute a titolo di restituzione dei contributi per quote superiori da quanto previsto dalla vigente normativa, ossia il 40%, come da trattenute già eseguite dal mese di gennaio 2012. In difetto ci sentiremo costretti, nostro malgrado, a tutelare i diritti dei nostri assistiti nelle sedi che riterremmo più opportune



