L’AQUILA – In vigore, nuove soluzioni per separarsi, divorziare o chiedere la modifica delle condizioni: procedura sprint in tribunale, negoziazione assistita dagli avvocati e iter in comune. Come orientarsi nella scelta? E quali sono i requisiti richiesti?

A chiarirlo ad AbruzzoWeb è l’avvocato Selene Pascasi, aquilana, giornalista, redattore di Ventiquattrore Avvocato, esperto e firma del quotidiano Il Sole 24 Ore.

In crescita esponenziale, le coppie che, negli ultimi anni, si dicono addio. Secondo i dati resi noti da Il Sole 24 Ore dello scorso 25 maggio, sono circa 90 mila le separazioni, 50 mila i divorzi e 200 mila i coniugi che, grazie alla Legge 55/15, possono già divorziare.

Un esercito, dunque, quello dei consorti in procinto di lasciare la fede nuziale nel cassetto. Taglio dei tempi? Sì, ma non solo. Introdotta anche la possibilità di chiudere la pratica presso lo studio di un legale o persino in Comune. Ma vediamo, nel dettaglio, quali sono i punti focali della riforma.

Tempi ridotti per poter chiedere il divorzio in tribunale. Oggi, per poter chiedere il divorzio dinanzi al giudice, la coppia non deve più attendere 3 anni di separazione, ma può agire già decorsi 6 mesi (in caso di consensuale) o 12 mesi (per le giudiziali) dalla prima udienza.

Depositata la richiesta, però, si dovrà pazientare ancora un po’ prima di ottenere il divorzio. È chiaro che, se si raggiunge un accordo su tutte le questioni, basteranno pochi mesi. Ma se non si trova un’intesa, la causa potrebbe durare anni. Nulla vieta, comunque, di chiedere al giudice una sentenza parziale che dichiari il divorzio e proseguire, poi, a discutere in giudizio.

Lo studio dell’avvocato può sostituire l’aula di tribunale. Si, perché oggi non è più necessario entrare in tribunale per separarsi, divorziare o modificare le condizioni esistenti. Lo si può fare anche presso lo studio di un legale.

Si chiama negoziazione assistita ed è la novità prevista dall’art. 6 della Legge 162/14. I vantaggi? Risparmio di tempo, location soft e massima riservatezza. Il tutto, con l’assistenza dei propri avvocati di fiducia. E a poterne fruire, anche le coppie con figli minori o non autonomi.

L’iter, poi, è molto rapido: la coppia firma un documento in cui sono siglate le condizioni di separazione, divorzio o le nuove condizioni, e l’avvocato lo formalizza nei registri di stato civile. L’accordo, sia chiaro, ha lo stesso valore della sentenza emessa dal giudice.

I contro? Se in tribunale, in caso di procedura consensuale o congiunta, ci si potrà avvalere di un solo legale (dividendone le spese), nella negoziazione assistita, ne occorreranno due, uno per ogni coniuge.

Il fai-da-te in Comune. Decisamente economica, invece, è la soluzione introdotta dall’art. 12 della Legge 162/14 che consente di separarsi, divorziare o modificare le condizioni, dinanzi al sindaco. Non essendo obbligatorio rivolgersi a un legale, anche se sarebbe opportuno farsi assistere almeno nella stesura dell’accordo, la coppia dovrà sborsare solo 16 euro di diritto fisso spettante ai Comuni per la ricezione della convenzione.

Ma per accedervi, i requisiti sono rigorosi: i coniugi devono concordare su tutto; non devono avere figli minori o non autonomi (salvo che siano figli di uno solo dei due); non devono effettuare nessun trasferimento patrimoniale, come, per esempio, un passaggio di proprietà.

Ammesso, però, prevedere il pagamento dell’assegno di mantenimento. I passi? Semplice, stilare un accordo e recarsi in comune.

Il sindaco, ricevuta la dichiarazione, inviterà la coppia a tornare, dopo un mese, per confermare la decisione. Così, l’accordo sarà trascritto e varrà, secondo i casi, come una sentenza di separazione, divorzio o modifica delle condizioni.

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