L’AQUILA – La seconda sezione Giurisdizionale centrale d’Appello, riformando il giudizio della sezione Giurisdizionale per l’Abruzzo, ha assolto da responsabilità e colpa l’ex presidente della Regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco, e l’ex assessore regionale alle Risorse umane Giovanni D’Amico, dopo che entrambi erano stati condannati, per danno erariale, a un risarcimento complessivo di 292.241 euro.
D’Amico, che successivamente è stato consigliere regionale e vice presidente del Consiglio in quota alla minoranza di centrosinistra, con il cambio di maggioranza oggi è portavoce del presidente, Giuseppe Di Pangrazio.
La vicenda risale al 2005, quando era in carica la giunta Del Turco e Isabella Napolione venne rimossa dal suo incarico di dirigente del servizio Attività di collegamento con l’Unione Europea, con sede a Bruxelles.
Al suo posto fu nominata Sara Zatta, già assistente parlamentare di Del Turco al Parlamento europeo.
Alla Napolione, nonostante avesse un contratto in scadenza a settembre 2007, fu applicato il principio dello “spoil system”, che consentiva di sostituire i dirigenti apicali entro 180 giorni dall’insediamento di una nuova Giunta.
La dirigente rimossa fece prima ricorso al Tar, poi al giudice del Lavoro che, con sentenze di primo e secondo grado, stabilì che, non essendo titolare dell’incarico dirigenziale di un servizio apicale, la dirigente non avrebbe potuto essere rimossa prima della naturale scadenza del contratto, fissata per settembre 2007, salvo che per motivi correlati alla propria attività professionale.
Alla donna il tribunale riconobbe un risarcimento di 292.241 euro. La vicenda, a quel punto, fece scattare l’intervento della magistratura contabile che, nel 2012, condannò Del Turco e D’Amico per danno erariale.
Il recente pronunciamento della sezione centrale d’Appello della Corte dei Conti ha invece escluso ogni responsabilità contabile e in atti in capo all’ex presidente ed ex assessore della Regione Abruzzo, riconoscendo le procedure adottate, con il parere degli uffici, dei dirigenti responsabili e dell’Avvocatura regionale, coerenti con le norme stabilite dalla legge regionale 77 del 1999 e con il contratto sottoscritto dalla stessa Napolione, nel 2004, con la precedente Giunta regionale.
Un contratto che, come rilevato dalla Corte dei Conti, prevedeva anche la clausola di decadenza.
“Siamo molto soddisfatti, la Corte ha riconosciuto che all’epoca dei fatti c’era una normativa che consentiva di effettuare sostituzioni per ragioni organizzative e che Del Turco ha agito secondo la legge e in perfetta buona fede”, ha commentato Vincenzo Cerulli Irelli, avvocato difensore di Del Turco.




