L’AQUILA – “Riforma epocale” per la maggioranza di centrosinistra, “deriva autoritaria” per il Movimento 5 stelle, “montagna che ha partorito un topolino” per l’opposizione di centrodestra.

In Regione Abruzzo i giudizi sono discordanti sulla legge numero 5 del 2014, che modifica l’organizzazione del Consiglio delle strutture amministrative della Giunta, a conclusione di una maratona in Consiglio regionale alla vigilia di Ferragosto sotto la minaccia di centinaia di emendamenti ostruzionistici e a seguito di un accordo bipartisan.

In attesa che gli uffici si adoperino alla consueta ‘collettanea’ degli emendamenti e rendano pubblico il testo definitivo, ecco i punti qualificanti del provvedimento.

Per prima cosa, viene introdotta la figura di un direttore generale, d’ora in poi chiamato capo dipartimento, che avrà un ruolo centrale per l’elaborazione dei documenti di programmazione, ma che soprattutto coordinerà le attività dei direttore generali “con potere esecutivo di avocazione, in caso di inerzia nell’adozione di un atto”.

In altri termini, se un direttore impiegherà troppo tempo per licenziare una pratica, per sbloccare un’azione, il direttore potrà sostituirsi a lui. In questo modo, è convinta la maggioranza, saranno solo un brutto ricordo le lungaggini burocratiche e le pratiche lasciate a prendere polvere sulle scrivanie.

Il testo uscito dall’aula ha accolto emendamenti che hanno introdotto un tetto compenso del nuovo direttore generale, che non potrà guadagnare più del 20 per cento dello stipendio di un direttore regionale. Il compenso, in soldoni, si aggirerà intorno ai 20 mila euro l’anno.

Il direttore generale, però, diversamente da quanto scritto nel testo entrato in aula, a seguito degli emendamenti del centrodestra non risponderà direttamente al presidente di regione, ma alla Giunta.

Non sarà insomma una sorta di Cardinal Mazzarino al servizio esclusivo del Re Sole, come paventato ironicamente dalle opposizioni.

Il problema sarà piuttosto stabilire cosa esattamente si intende per “inerzia di un’adozione di un atto”. Ci si penserà in sede di approvazione degli “atti organizzativi”, senza cui la legge non può essere applicabile.

Ma andrà anche stabilito in che misura può il direttore generale avocare a sé una pratica con le responsabilità giuridiche che ne conseguono, tenendo anche conto dell’autonomia che la macchina amministrativa deve avere rispetto al potere politico, di cui a ben vedere il direttore generale è espressione.

La nuova legge introduce poi la figura dei “commissari realizzatori”.

Scelti a costo zero tra i funzionari e i dirigenti della Regione, loro compito sarà quello di “realizzare specifici e puntuali interventi in attuazione del programma”.

Commissari a termine, della durata di 12 mesi con una sola proroga possibile di 6 mesi.

Che cosa potranno fare e con quali poteri questi commissari realizzatori, è l’accordo raggiunto in aula tra maggioranza e opposizione, sarà stabilito da un’apposita legge obiettivo.

La legge approvata fissa poi a 6 il numero dei direttori, ormai chiamati capi dipartimento, un numero pari a quello degli assessori regionali, come impone la legge nazionale. E come inevitabile conseguenza viene ridotto del 40 per cento la dotazione finanziaria per il funzionamento dei dipartimenti, da 2,4 milioni di euro a 960 mila euro.

La legge 5 impone poi di ridisegnare la geografia delle competenze dei nuovi dipartimenti, ma anche questa importante modifica dovrà passare al vaglio del Consiglio regionale e non potrà quindi essere deciso in solitaria dalla Giunta.

Spariscono poi dal testo approvato due commi della discordia evidenziati da AbruzzoWeb: quelli che fissavano fissano il numero dei dirigenti del Consiglio e della Giunta al numero massimo di 11 e 120, rispetto al numero attuale di 7 e 90.  

E consentivano promozioni di un numero imprecisato di dipendenti regionali, dalla categoria C a quella D, con considerevoli aggravi di costo.

Il numero dei dirigenti non potrà essere dunque più di 7 e 90.  Molti di più rispetto ad altre Regioni più virtuose, molti di meno di quelli che sarebbero potuti essere senza l’eliminazione del comma.

Le promozioni, ma era ovvio, si potranno attuare solo con un concorso pubblico aperto a tutti, come impone la Costituzione italiana.