L’AQUILA – L’avventato prepensionamento di una dipendente della Regione Abruzzo,  avvenuto a fine 2016, è stato dichiarato illegittimo prima dal Tribunale del lavoro, e poi dalla Corte di Appello, e rischia di aprire un vaso di pandora creando un pericoloso precedente che potrebbe aprire la strada a ulteriori conteziosi di altri 161 dipendenti che hanno subito la stessa sorte.

Intanto il pasticcio è già costato alle casse pubbliche per  risarcimento danni  di circa 20mila euro, più spese legali per oltre 1omila euro. Non un salasso clamoroso, se paragonati ad esempio ai circa 27 milioni di debiti fuori bilancio, parte importante maturati da sentenze sfavorevoli, ma che che potrebbe portare in ogni caso, ad un intervento anche della Corte dei Conti.

Protagonista della vicenda della oramai ex dipendente regionale Antonietta Brasca che dopo un onorato servizio iniziato a marzo 1981, assieme ad altri 161 dipendenti vicini alla quiescenza, è stata  dichiarata in esubero, e con requisiti di prepensionamento, nell’elenco contenuto nella delibera 829 approvata l’ 11 dicembre del 2016, con presidente della Regione del Partito democratico, Luciano D’Alfonso, ora presidente della commissione Finanze e Tesoro del Senato, con assessore al Personale Silvio Paolucci, ora capogruppo Pd in consiglio regionale, con direttore del dipartimento Risorse e Organizzazione Ebron D’Aristotile, oggi dirigente del dipartimento Bilancio.

Delibera motivata dalla necessità di “ridurre la dotazione organica e di diminuire in modo strutturale strutturale la spesa” nonché  dalla volontà di “svecchiamento” dell’organico, anche “in funzione di inserimento di nuove professionalità”,  fortemente voluto da D’Alfonso che con la tecnostruttura regionale ha avuto sempre un rapporto di forte conflittualità. A stretto giro si è proceduto poi all’assunzione di 36 dipendenti, con professionalità ritenute non presenti nel personale già in servizio.

Approvata la delibera, Brasca come altri suoi colleghi anziani si è ritrovata in pensione, con una comunicazione arrivata il 21 dicembre, già dal primo gennaio 2017 e 15 mesi prima della scadenza naturale.

Ma a differenza di altri colleghi e ritenendo illegittima la procedura di cui si è sentita vittima, Brasca, assistita dagli avvocati Sandro Pasquali e Fabio Pasquali del foro dell’Aquila, è andata per le vie legali, chiedendo un risarcimento del danno per il minore trattamento pensionistico rispetto a quello che avrebbe conseguito restando in servizio fino alle effettiva età pensionabile, ed anche per la mancata erogazione del premio di produttività, per un totale di 114.000 euro, oltre al danno biologico morale ed esistenziale calcolato in 7.500 euro.

E a dargli ragione, pur riconoscendogli un ben più modesto risarcimento, appena 20 mila euro, cifra pari a 15 mesi di stipendio, sono stati prima il Tribunale del lavoro dell’Aquila, presieduto dal giudice Anna Maria Tracanna con una sentenza del 28 maggio del 2020 e poi, a seguito del ricorso della Regione con i legali dell’avvocatura Stefania Valeri e Alessia Frattale anche la Corte di Appello dell’Aquila, con sentenza del 3 dicembre scorso del collegio presieduto dal giudice Maria Luisa Ciangola.

In entrambi i casi viene rilevato come la Regione abbia agito nei confronti non rispettando le procedure previste dalla legge.

Nella sentenza  del Tribunale del Lavoro si sostiene che l’elenco del personale in esubero non è stato preceduto da “alcuna valutazioni in merito alle esigenze le carenze agli eccessi di personale con riferimento ai diversi profili riscontrati presso le varie direzioni dell’ente ed alcuna previa mobilità interna”.

Il riferimento è al fatto che la delibera è stata preceduta il 15 novembre da un incontro tra i dirigenti regionali e i sindacati dove si è illustrata la necessità e del vantaggio, in termini economici dell’operazione “svecchiamento” attraverso il prepensionamento delle unità lavorative in possesso dei relativi requisiti.

Ma non risulta che all’esito di tale incontro (e nei successivi 30 giorni) si sia giunti alla individuazione di criteri e modalità condivisi.

E soprattutto prima della delibera dell’11 dicembre è stata approvata dalla giunta, il 22 novembre anche la delibera 774 con il via libera alla Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018  in cui si è affermato che “dalla ricognizione annuale non si evidenziano situazioni di personale in eccedenza nelle categorie e nei profili oggetto dei piani assunzionali di cui al presente provvedimento”. Tanto che a stretto giro si è proceduto all’assunzione di 36 nuovi dipendenti.

Il giudice ha evidenziato dunque che sussiste una “contraddizione” tra “la programmazione triennale del fabbisogno di personale in cui si è scritto su bianco nero su bianco che non si evidenziano situazioni di personale in eccedenza nelle categorie dei profili oggetti del Piano assunzionale”. E quanto poi si è stabilito nella delibera del 11 dicembre, in cui invece si dichiarano 162 esuberi.

E conclude che per quanto riguarda la ricorrente  si è trattato di un vero e proprio “licenziamento in tronco”, operato “in violazione delle previsioni legali e privo di giustificazione in assenza di una preventiva e ragionato individuazione con riferimento a ciascuna direzione e quindi nel complesso tutto il personale regionale, delle figure dei profili professionali necessari e di quelli in esubero e senza l’eventuale previa ricollocazione degli eccedenti in posti vacanti”.

Pertanto il Tribunale del lavoro ha annullato il licenziamento di Antonietta Brasca e ha condannato la Regione al pagamento in favore della stessa di una indennità sostitutiva della reintegrazione in misura di 15 mensilità della retribuzione globale oltre interessi legali e ha condannato la Regione alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in 1.500 oltre Iva e altri oneri.

Davanti alla Corte di Appello la Regione ha richiesto la revisione della sentenza argomentando che non si è trattato affatto di licenziamento in tronco, piuttosto di “un recesso unilaterale previsto dalla legge e motivato sulla base di esigenze finanziarie di contenimento della spesa pubblica, correttamente valutate dal Servizio Risorse Umane”, e effettuato in base alla legislazione vigente.

La Corte di appello non ha messo in dubbio “la scelta amministrativa di ridefinire le dotazioni organiche,  attraverso il divieto di nuove assunzioni nei settori eccedentari ed il prepensionamento del personale in possesso dei necessari requisiti contributivi ed anagrafici per il collocamento a riposo”.

Ma ancora una volta ne ha contestato l’iter, in quanto “è venuta meno l’informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, cui deve seguire l’avvio con le stesse di un esame congiunto sui criteri per l’individuazione degli esuberi o sulle modalità per avviare i processi di mobilità”.

Altra illegittimità, è stato ribadito, è non aver fatto trascorrere 30 giorni dall’approvazione del Piano triennale e la dichiarazione degli esuberi.

Infine il recesso è stato comunicato alla dipendente Brusca il 21 dicembre, “senza il rispetto del termine di preavviso di sei mesi”, come prevedono le norme.

Respinta l’argomento della Regione secondo il quale “l’eccedenza di personale sia stata dichiarata per ragioni legate all’esigenza di risanamento finanziario”. Argomento ritenuto del tutto ininfluente “ai fini della individuazione della procedura da osservare”.

Infine la Regione ha sostenuto che l’assunzione di 36 nuovi dipendenti, ha determinato “un risparmio di spesa complessiva (risparmio di 4.535.000, a fronte di una spesa annua pari a circa 1.200.000”, tenuto conto che non  era stato possibile individuare, “tra il personale già in servizio, di profili e professionalità equivalenti a quelle di cui si è prevista l’immissione”.

Significativo quanto scrive a questo proposito la Corte di Appello: “l’affermazione secondo cui l’immissione di nuovo personale in luogo di quello in esubero avrebbe prodotto un considerevole risparmio di spesa appare del tutto apodittica ed indimostrata, non trovando riscontro documentale in alcun atto del processo e non essendo state specificate le fonti da cui i dati contabili sull’affermato risparmio di spese sono stati estrapolati”.

In conclusione la Regione Abruzzo si è vista respingere il ricorso e dovrà pagare altri 6.500 di spese legali.