L’AQUILA – Da oggi entra in vigore il green pass obbligatorio per bar, ristoranti, musei, cinema, teatri, palestre, piscine e molte altre attività.
Dai dati più aggiornati sono circa 900mila gli abruzzesi che, fatta almeno una dose di vaccino hanno avuto la possibilità di dotarsi di green pass. Hanno effettuato almeno una dose di vaccino 834mila persone circa, su 1.188.922 abruzzesi dai 12 anni in su. Sono 743.500 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Vanno poi conteggiati tra gli aventi diritto coloro che sono guariti negli ultimi sei mesi dal Covid-19.
In virtù delle nuove regole approvate ieri dal Consiglio dei ministri all’unanimità, iI green pass sarà obbligatorio invece dal 1 settembre per il personale della scuola, a cominciare dai docenti, e per i trasporti a lunga percorrenza come treni, aerei e navi.
Dall’inizio dell’anno scolastico tutto il personale insomma dovrà dimostrare di essere vaccinato o guarito, oppure dovrà aver effettuato un tampone con esito negativo. Per chi non ottempera a questa disposizione scatteranno precise sanzioni: al quinto giorno di assenza scatterà la sospensione dello stipendio. Dal 1 settembre scatterà l’obbligo di green pass per i mezzi di trasporto a lunga percorrenza ma non per il trasporto pubblico locale o per altri mezzi che viaggiano all’interno della stessa Regione. La certificazione viene richiesta per gli aerei e i treni Alta velocità, per gli Intercity e per i traghetti extra-regionali.
Il pass viene rilasciato dopo la prima dose di vaccino – passati 15 giorni dalla somministrazione – o a conclusione del ciclo vaccinale e quindi dopo la seconda dose, (valido 9 mesi), con il certificato di guarigione dal Covid (valido 6 mesi), con l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti. L’obbligo di avere il Green Pass non si applica a tutti coloro che hanno meno di 12 anni – per i quali non è autorizzata la vaccinazione – e, dice il decreto, “ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della Salute”.
La lista delle attività e luoghi in cui da oggi accessibili con green pass è stata stilata dal governo nel decreto Covid e comprende: bar, pub, ristoranti e in generale qualsiasi servizio di ristorazione al chiuso. Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive. Cinema, teatri, musei, mostre e tutti gli altri istituti e luoghi della cultura. Piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, ma solo al chiuso. Sagre e fiere, convegni e congressi. Centri termali. Parchi tematici e di divertimento. Centri culturali, sociali e ricreativi, solo per le attività al chiuso. Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò. Concorsi pubblici.
Per chi viola le regole o non effettua i controlli è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Se le violazioni si ripetono in 3 giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
La verifica da parte di esercenti e operatori deve essere effettuata inquadrando il QR Code del Green pass con l’App ‘VerificaC19’ e chiedendo un documento di identità agli utenti.
Se da oggi in molti posti verrà richiesto il green pass, ci sono altrettante attività per cui non è necessario: si tratta soprattutto dei servizi essenziali e di attività che si possono svolgere all’aperto.
Non è necessaria la certificazione verde per entrare in negozi, supermercati, farmacie e in generale negli esercizi commerciali non elencati nella lista.
Si può continuare a svolgere sport individuale all’aperto e non è richiesto il green pass per entrare nelle piscine all’aperto.
Stesso discorso per bar e ristoranti, che come le piscine prevedono la certificazione verde al chiuso: all’aperto si può consumare al tavolo senza green pass.
Escluso ancora il trasporto pubblico locale, che può essere utilizzato a prescindere dal possesso del green pass.
GREEN PASS ITALIA, SCUOLA E TRASPORTI: REGOLE DA SETTEMBRE
La scuola di ogni ordine e grado riaprirà in presenza a settembre, con l’obbligo di green pass per tutto il personale. Per quanto riguarda l’Università l’obbligo di certificazione verde verrà esteso anche agli studenti, oltre che ai docenti. Tali misure, concordate stamattina dalla cabina di regia, hanno trovato applicazione nel decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri.
Il nuovo decreto “punta ancora in maniera molto forte sullo strumento del green pass per gestire questa nuova fase epidemica”, ha spiegato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.
“In questa fase la scelta del governo è quella di provare a investire il più possibile sul green pass per evitare chiusure e con questo decreto è stato fatto un ulteriore passo avanti”, ha rimarcato il ministro.
Ecco tutte le misure previste dal nuovo decreto approvato dal CdM.
SCUOLA E UNIVERSITA’
Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza.
La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus o di sue varianti.
E’ fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive.
Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti. E’ vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.
Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass.
Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
Si prevede inoltre una maggiore tutela legale per il personale scolastico e universitario a condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite dalle linee guida e dai protocolli. Le università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti. Il Commissario straordinario organizzerà e realizzerà un piano di screening della popolazione scolastica.
TRASPORTI
Sempre a decorrere dal primo settembre prossimo, si introducono nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto. In questo caso il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.
In base a questa suddivisione sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio. L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del Cts, non possono vaccinarsi.
EVENTI SPORTIVI
Per questa categoria, per gli eventi all’aperto, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro; per gli eventi al chiuso, il limite di capienza già previsto è innalzato al 35%.






