L’AQUILA – Gli ex vertici del Parco scientifico e tecnologico d’Abruzzo, non devono risarcire l’ente per mezzo milione di euro, per presunte spese illecite e irregolarità. Ed anzi si vedranno riconosciuti 30 mila euro di spese legali.

Si conclude, con la sentenza del 25 luglio della Corte di Appello dell’Aquila, che ha ribaltato quella di condanna del Tribunale dell’Aquila del marzo 2014, una lunga traversia giudiziaria, che ha coinvolto l’ex consigliere di amministrazione del Parco scientifico, Emidio Antonio Tenaglia, che è stato anche ex consigliere di amministrazione della Fira spa, nonchè ex vice presidente di Eurobic Abruzzo e Molise, e l’ex presidente Parco scientifico, dal 2002 al 2006, Benigno D’Orazio, ex-consigliere regionale di Alleanza nazionale, poi passato a Fratelli d’Italia, e da dicembre 2018 presidente dell’Associazione Ambiente e/è vita.

Figure chiave dell’organismo partecipato dalla Regione Abruzzo, nato nel 1993, con l’ambizione di diventare un incubatore di imprese innovative, e che dopo varie vicissitudini, tra cui la contestata chiusura della sede dell’Aquila, lasciata da anni in stato di abbandono, ha visto nel 2007 l’uscita della Regione Abruzzo dalla compagine sociale, ed è ora composta di soli soggetti privati, in cerca di un non facile rilancio.

“La decisione della Corte d’Appello dell’Aquila – commenta la sentenza Benigno D’Orazio – è immediatamente esecutiva, e si pone in linea con i recenti pronunciamenti della Cassazione. Si chiude così, dopo le sentenze a me favorevoli sul piano penale e contabile, la decennale vicenda del Parco scientifico che vede riconosciute le mie ragioni su tutta la linea. Un sentito ringraziamento all’amico di sempre, prima che collega, Pietro Referza che mi ha assistito in modo mirabile”.

Una vicenda che, per D’Orazio, rischiava di mettersi molto male, dopo che il Tribunale dell’Aquila lo aveva condannato assieme a Tenaglia, e ad Antonio Masoni, altro componente del cda, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della iperbolica somma di 432.264 euro, che superava il mezzo milione di euro, contando anche le spese processuali e le rivalutazioni.

A intentare causa, chiedendo un risarcimento di un milione di euro, erano stati i soci del Consorzio Impiantistica Innovativa, Omnia Res, e Consorzio Citytech, per presunte e gravi irregolarità, come “l’erosione oltre un terzo del patrimonio netto e di conseguenza del fondo consortile”, “la consistente riduzione dei ricavi dell’anno 2005”, “la sottoscrizione del capitale della società Teramo Innovazione per 58.800 euro”.

Ed ancora: per “per l’assunzione di lavoratori a progetto con un costo superiore alle entrate”, “l’irregolare attuazione di un progetto per l’erogazione di contributi in violazione del divieto dell’Unione europea di aiuto di stato alle imprese”, e infine per “l’impedimento dell’attività di controllo e infedeltà nella verbalizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione”. 

Anche il Parco scientifico e tecnologico d’Abruzzo si è costituito in giudizio.

Il Tribunale, nella sentenza del marzo 2014, ha riconosciuto solo gli addebiti concernenti la sottoscrizione del capitale sociale della Teramo Innovazione, e l’assunzione di lavoratori a progetto.

D’Orazio e Tenaglia hanno fatto così ricorso in appello, ottenendo intanto la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza.

La Corte di Appello, presieduta dal giudice Silvia Rita Fabrizio, il 25 luglio scorso, ha sentenziato che in base ai principi affermati dalla Corte di Cassazione, “non è ammissibile un’azione di responsabilità esercitabile dal consorzio nei confronti dei propri amministratori perché questi ultimi rispondono solo direttamente nei confronti dei singoli consorziati”.

Esiste infatti una differente natura e disciplina dei consorzi rispetto alle società per azioni. E non è prevista dunque un’azione sociale di responsabilità, cioè “un’azione per gli atti di amministrazione che abbiano recato un pregiudizio dall’ente, ma solo un’azione individuale per il pregiudizio subito da ciascuno dei consorziati”.

Concludendo: “la domanda di risarcimento proposta dai consorziati in questo giudizio deve essere dichiarata inammissibile per il difetto della loro legittimazione attiva, la quale impedisce l’esame della controversia nel merito”.

La corte ha dunque condannato le società Impiantistica Innovativa, Omnia Res, Consorzio Citytech, e il Parco Scientifico e Tecnologico D’Abruzzo al pagamento in favore di D’Orazio e Tenaglia, di 11.472 euro per le spese relative al giudizio di primo grado, di 15.000 per il secondo grado, a cui si aggiungono rimborsi per spese generali, per un totale di circa 30 mila euro.