L’AQUILA – “Il presidente della Regione, Luciano D’Alfonso, non può avocare a sé la facoltà di proporre e designare figure dirigenziali di vertice perché la legge dice che questa facoltà, propria di ciascuna delega, spetta agli assessori”.

A sentenziarlo, dopo l’ufficio legislativo della Regione, che si è espresso a fine aprile, è ora anche il Collegio regionale per le garanzie statutarie, presieduto dal giurista Giampiero Di Plinio, su richiesta dei consiglieri di opposizione del centrodestra.

Risulta, insomma, illegittimo il contestato decreto 34 dell’aprile 2016 del presidente D’Alfonso, in cui si stabilisce che “il presidente della Giunta regionale esercita direttamente oltre le funzioni che gli sono proprie, tutte quelle non espressamente conferite al vice presidente e agli assessori, ivi compresa qualsiasi proposta e/o designazione riguardante ogni incarico dirigenziale, della Giunta regionale, nonché la proposta e/o la designazione dei rappresentanti degli organi amministrativi di vertice di enti, aziende agenzie, e società, consorzi e organismi controllati vigilati e partecipati della Regione”.

Un decreto che ha sollevato la levata di scudi da parte delle opposizioni, con il consigliere forzista Paolo Gatti in testa, in quanto ritenuto in palese contrasto con legge 77 del 2009 che dice che gli incarichi di vertice sono “conferiti dalla Giunta regionale su proposta del componente la Giunta competente in materia”, e non dal presidente.

Lo staff dalfonsiano aveva però ribattuto che il decreto è del tutto legittimo, perché non prevede nessun accentramento di potere, nessuno stravolgimento della legge regionale con un decreto, visto che le nomine dei capi dipartimento e dei dirigenti restano di competenza della Giunta: si chiarisce solo che la designazione, come consente la legge, non fa parte della delega dei singoli assessori, ma spetta al presidente”.

Tradotto: è preferibile che sia il presidente a designare le figure giuridiche di amministrazione e di vertice, per un “miglior coordinamento”, ovvero per evitare sul nascere possibili conflitti interni alla Giunta sulle designazioni. Ci sono, del resto, ambiti di competenze, come i lavori pubblici, le materie ambientali, che sono distribuite su più assessorati.

Il consigliere di Forza Italia e presidente della commissione di Vigilanza Mauro Febbo aveva a maggio denunciato il fatto che il decreto 34 fosse stato utilizzato, nonostante il parere negativo dell’ufficio legislativo, per procedere alla nomina del dirigente regionale pescarese Luigi Fusco ad amministratore unico dell’Ater di Lanciano (Chieti). “Una nomina proposta dal presidente D’Alfonso umiliando – aveva aggiunto Febbo – l’assessore Donato Di Matteo, che pure ha la delega all’Edilizia residenziale”.

Scendendo dal gergo tecnico del diritto alla prosa della cronaca politica, questo conflitto latente tra le prerogative del presidente e quelle dei suoi assessori è stata causa di un forte conflitto interno alla Giunta e alla maggioranza.

Basti ricordare la recente ribellione degli assessori Andrea Gerosolimo di Abruzzo civico e lo stesso Di Matteo del Pd, che hanno neanche tanto velatamente accusato D’Alfonso, nella lettera di metà ottobre, di accentrare i poteri e lasciare pochi spazi di manovra ai suoi assessori, lamentandosi di “non potere esprimere il nostro parere in un contesto di confronto democratico, e allo scopo di concorrere a definire la progettualità regionale nella maniera più condivisa e organica possibile”.

Parole di fuoco a cui è seguita una crisi di maggioranza, per superare la quale è ancora in corso un chiarimento e la ricerca di un precario equilibrio.

CHE COSA HA DETTO IL COLLEGIO GARANZIE STATUTARIE

Il primo quesito, avanzato dai consiglieri del centrodestra, chiedeva al Collegio se il presidente di Giunta potesse emettere decreti di carattere normativo, come appunto, si ipotizza, il contestato decreto 34.

La risposta del collegio è stata che non può farlo. “L’attuale cornice statuaria- si legge infatti nel parere – non consente di riconoscere la legittimità di un potere normativo atipico da esercitarsi con atto monocratico del vertice dell’esecutivo regionale”. Insomma, il decreto presidenziale non può modificare o contraddire una legge regionale in vigore, visto che questa facoltà spetta al Consiglio.

Al Collegio è stato poi chiesto se il decreto 34 violi o meno la legge regionale 77, ovvero, semplificando, se il presidente possa proporre e designare figure dirigenziali di vertice in settori che fanno capo alle deleghe di altri assessori.

Anche qui la risposta è stata negativa: non può farlo. Esiste infatti una specifica norma in vigore che lega la titolarità della delega alla potestà di proposta e designazione, e questo legame non può essere scisso, tanto meno con un decreto in contrasto con la legge.

Detto altrimenti, il presidente può designare figure dirigenziali di vertice negli ambiti dove ha mantenuto le deleghe, non può sconfinare in quelle dei suoi assessori.

Può, al limite, ritirare la delega al suo assessore e “riassorbirla nella propria sfera giuridica”. Stesso discorso vale, per lo stesso ragionamento, per la facoltà di proposta e designazione dei rappresentanti degli organi amministrativi di vertice di enti aziende agenzie società, consorzi e organismi controllati vigilati e partecipati della Regione.

POTERI DEL PRESIDENTE E “FEUDALESIMO ASSESSORIaLE”

Il Collegio evidenzia, infine, che il decreto 34 è in contrasto con la legge 77, e dunque illegittimo, ma non con lo Statuto regionale e con la Carta costituzionale.

Mostra, così, il “carattere anfibio” delle norme che regolano il funzionamento dell’esecutivo regionale abruzzese,

Da una parte, infatti, è in vigore, in virtù della legge 77, quello che giuristi eminenti chiamano “feudalesimo assessoriale”, che attribuisce potere di designazione nomina delle figure di vertice, ma che è di ostacolo all’”effettivo esercizio delle funzioni presidenziali di mantenimento dell’unità dell’indirizzo politico amministrativo”.

Ovvero al potere che la Costituzione, e a cascata lo Statuto regionale, attribuiscono al presidente, che, evidenzia il Collegio, non considera il presidente di Giunta un “primus inter pares”, ma una figura che assume un “inequivocabile ruolo di direzione politica nel confronto degli altri membri”, investito di una “una preminenza politica e funzionale”.

Il Collegio ricorda, infatti, che, secondo l’articolo 121 della Costituzione, “il presidente della Giunta rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile”, “nomina e revoca i componenti della Giunta”. E che “al venir meno del presidente eletto, conseguono necessariamente le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio”.

Tanto è vero che gli assessori, dice lo Statuto all’articolo 46, “esercitano le proprie funzioni secondo le direttive impartite dal presidente”.

In questa ottica ci potrebbe anche stare la facoltà di proposta e designazione attribuita al presidente, e separata dalle singole deleghe, essendo egli il centro di gravitazione dei rapporti interni all’esecutivo. Tuttavia, in materia di designazioni di figure apicali, la legge 77 pone un limite stando così le cose non eludibile.

LE REAZIONI

GATTI E SOSPIRI: “NON HA PIU’ MAGGIORANZA E ACCENTRA”

La notizia di AbruzzoWeb è stata ribadita oggi in un incontro con la stampa all’Emiciclo dai consiglieri regionali di Forza Italia Paolo Gatti e Lorenzo Sospiri, che sulla legittimità del decreto avevano chiesto specifico parere al Collegio regionale per le Garanzie Statutarie.

La richiesta di parere (a firma dei consiglieri Chiodi, Di Dalmazio, D’Ignazio, Febbo, Gatti, Iampieri e Sospiri), poneva al Collegio una serie di domande sulla legittimità del decreto di D’Alfonso e il risultato, secondo Gatti , è che “il Collegio ha dato ragione al centrodestra: D’Alfonso deve rispettare le regole e non può derogare alle leggi regionali vigenti nell’operare le nomine”.

Sempre secondo Gatti, il parere reso dal Collegio “è categorico e risponde nel merito alle domande poste da Forza Italia”.

Per il vice presidente del Consiglio in quota all’opposizione, quindi, D’Alfonso “non può aggirare con un decreto la legge regionale n.77/1999, e, nel caso volesse, il Collegio afferma che dovrebbe togliere la delega ai suoi assessori a cui spetta il potere di proposta. D’Alfonso deve quindi revocare il suo decreto e conseguentemente anche le nomine che ha effettuato in forza dello stesso a partire da quella del Commissario dell’Ater di Lanciano”.

“Al momento – precisa Gatti – non abbiamo trovato altre nomine che potrebbero essere illegittime in forza del decreto di D’Alfonso, ma approfondiremo e vigileremo sul rispetto del parere del Collegio”.

Per Sospiri, invece, “D’Alfonso non ha più una maggioranza politica e lo dimostra l’ultima seduta del Consiglio regionale dove, senza le proposte e la presenza del centrodestra, la maggioranza non avrebbe avuto la forza e i numeri di approvare importanti leggi”.

“Questo decreto è la dimostrazione delle difficoltà di D’Alfonso nel gestire la sua fragile maggioranza politica – ha aggiunto – Avoca a sé tutti i poteri per tenere sotto scacco gli assessori regionali”.