L’AQUILA – Proroga della sospensione del pagamento delle rate di mutuo e dei finanziamenti alle famiglie e alle imprese grandi e piccole dei comuni del “cratere”. L’ha annunciata il commissario per la ricostruzione, Gianni Chiodi,  che ha reso noto un accordo tra il suo ufficio e l’Associazione bancaria italiana (Abi), che di fatto proroga, con alcune importanti novità, la sospensione già fissata dal comitato esecutivo dell’associazione alla fine del 2009 e in scadenza il 30 giugno 2010.

La domanda può essere presentata dal 1° luglio al 31 dicembre 2010 e, se accordata, avrà la durata di 12 mesi. “Nell’accordo con Abi – ha spiegato Chiodi – non c’è automatismo, ma la richiesta deve essere presentata dalle aziende e dalle famiglie. Se la banca non dovesse opporsi entro 45 giorni, scatterà il silenzio assenso”.

Il commissario ha sottolineato che finora le misure a sostegno di famiglie e imprese per la ripresa dopo il terremoto ammontano a circa 2 miliardi 200 mila euro per le imprese e circa un miliardo 600 mila euro per le famiglie.

L’AGEVOLAZIONE VA ESPRESSAMENTE RICHIESTA

Si tratta di un accordo articolato, che prevede alcune importanti novità sia per le famiglie, sia per le imprese. Per entrambe, la prima novità consiste proprio nel fatto che l’accordo esce dalla logica dell’automatismo, in base al quale le facilitazioni si applicavano ex lege ai finanziamenti in essere, per tornare verso una situazione di mercato, nella quale le agevolazioni diventano operative dietro specifica richiesta dei soggetti o imprese interessati e con il rispetto di determinati requisiti.

LE FAMIGLIE: SOSPESI MUTUI FINO A 150 MILA EURO

Per le famiglie, l’accordo prevede la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, previa richiesta del cliente, per almeno sei mesi e per una volta sola, al verificarsi di specifici eventi, salvo il caso in cui la banca aderisca offrendo la sola sospensione della quota capitale. La sospensione è operativa entro 45 giorni lavorativi dall’accoglimento della richiesta del cliente. Non sono ricomprese nella sospensione eventuali rate scadute e pagate al momento del verificarsi dell’evento al momento della sospensione.

La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione e non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa istruttoria e avviene senza richieste di garanzie aggiuntive. La presentazione della richiesta di sospensione va sottoscritta da tutti i cointestatari del mutuo oppure dagli eredi.

Questi sono gli eventi che determinano l’avvio della sospensione e che si verificano con riferimento almeno a uno dei cointestatari: cessazione del rapporto di lavoro subordinato, a eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale; cessazione del rapporto di lavoro di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata; morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza; sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro.

Questi requisiti di ammissibilità devono verificarsi dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010. La sospensione si applicherà ai mutui di importo non superiore a 150 mila euro, il cui intestatario abbia un reddito imponibile inferiore a 40 mila euro annui.

IMPRESE, I CONTI AL 6 APRILE DEVONO ESSERE IN REGOLA

Per le imprese, la sospensione dei debiti include le seguenti operazioni: sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo; sospensione per 12 mesi dei canoni di operazione leasing immobiliare e mobiliare; allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa. L’intervento ha natura straordinaria ed è limitato nel tempo. Non sono previsti automatismi nella realizzazione delle operazioni descritte.

Sono ammissibili alle operazioni di sospensione dei debiti le piccole e medie imprese nonché le imprese di maggiori dimensioni con una situazione economica e finanziaria che possa trovare continuità aziendale.

L’Abi chiarisce che sono ammissibili ai benefici del presente accordo le imprese che alla data del 6 aprile 2009 avevano posizioni classificate dalla banca “in bonis”; sono, dunque, escluse le imprese classificate come “ristrutturate”, “in sofferenza” o soggette a procedure esecutive.

Le rate sospese, per la sola quota capitale, vengono ammortizzate utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità. Nel caso del leasing, verrà differito l’esercizio dell’opzione di riscatto. L‘accordo sottolinea che la sospensione del pagamento delle rate non può comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determina l’applicazione dell’interesse di mora.

Non verranno, inoltre, corrisposte spese di istruttoria, ma rimborsate solo le cosiddette “spese vive” certificate. La richiesta deve essere presentata dall’impresa e le banche sono tenute a fornire risposta entro 30 giorni lavorativi. Per quanto riguarda la validità della misura, essa entra in vigore il 1 Luglio 2010 e la sospensione vale per 12 mesi dalla presentazione della domanda; le domande possono essere presentate fino al 31 gennaio 2011. L’Abi, infine, ricorda che: “ciascuna banca potrà aderire su base volontaria alla misura e offrire al cliente condizioni migliori rispetto a quanto previsto”.

CHIODI: ”73 PER CENTO SPORTELLI NON HA CAMBIATO TASSI”

L’AQUILA – “Da nostre rilevazioni ci risulta che il 73 per cento degli sportelli bancari non ha modificato i tassi praticati prima del terremoto. Il 26 per cento, invece, ha applicato interessi particolari sulle operazioni, nonostante la sospensione seguita al terremoto”.

Lo ha detto il commissario per la ricostruzione e presidente della Giunta regionale, Gianni Chiodi, nel corso della conferenza stampa di presentazione della graduatoria delle imprese ammesse al finanziamento per il ristoro dei danni causati dal terremoto.

Il commissario ha riferito questa statistica a proposito dell’annuncio della sospensione dei mutui per cittadini e aziende concordata stamani con l’Abi.