L’AQUILA – Le argomentazioni difensive dei legali di Salvatore Parolisi nel ricorso in Appello hanno “un sapore vagamente paradossale, nel momento in cui invocano clemenza adducendo l’attaccamento del padre alla figlia, tralasciando però di considerare trattarsi della stessa persona che ha arrecato gravissimi danni alla minore, eliminando per sempre la figura materna dall’esistenza e dal mondo affettivo di una figlia in tenerissima età”.
È una bocciatura pressoché totale del ricorso degli avvocati di Salvatore, quella del giudice di Corte d’Assise d’Appello Luigi Catelli, che lo scorso 30 settembre ha confermato anche in secondo grado la colpevolezza dell’ex caporalmaggiore dell’esercito per l’omicidio della moglie Carmela “Melania” Rea.
La donna venne uccisa con 35 coltellate il 18 aprile 2011 nel bosco di Ripe di Civitella. Il 26 ottobre 2012 in primo grado Parolisi era stato condannato all’ergastolo dal gup del tribunale di Teramo Marina Tommolini: una pena su cui il giudice di secondo grado dissente, visto l’utilizzo del “rito abbreviato” che prevede uno sconto di pena e quindi rende impossibile il carcere a vita a dispetto dei gravi fatti contestati.
Le motivazioni, contenute in 148 pagine, sono state depositate oggi, mentre uno dei due difensori di Parolisi, Valter Biscotti, ha già annunciato il ricorso in Cassazione “nei termini previsti dei 45 giorni” che, secondo quanto si è appreso, partono dal prossimo 28 dicembre. L’ex militare è rinchiuso nel carcere teramano di Castrogno.
Nelle motivazioni il giudice Catelli avvalora in toto la ricostruzione del delitto operata in primo grado, condivide le valutazioni tecniche e cliniche sugli orari e sull’operato di Parolisi, sottolinea le bugie dell’ex caporalmaggiore, che ha perfino cercato di depistare le indagini.
Il magistrato conferma in toto anche le aggravanti e non mantiene l’ergastolo, fissando la pena a 30 anni, solo per una questione formale, criticando per questo il giudice Tommolini.
“EVIDENZE OGGETTIVE E VALUTAZIONI CLINICHE CONDIVISIBILI”
“Giustamente il primo giudice ha ritenuto di dover aderire alla evoluzione della dinamica omicidiaria descritta dai consulenti dell’accusa con riferimento alla successione delle ferite”.
Così le motivazioni avvalorano la ricostruzione passata in primo grado della dinamica dell’uccisione di Carmela “Melania” Rea, che viene definita “fondata su evidenze oggettive e documentate e sorretta da motivate valutazioni di tipo clinico che, anche in questa sede, devono essere condivise”.
“NESSUNO HA VISTO SALVATORE E LA PICCOLA ALLE ALTALENE”
Melania Rea “non può essere scomparsa dal luogo e nell’orario indicati dal Parolisi” mentre Salvatore “non è rimasto con la figlia nella zona delle altalene dopo l’asserito allontanamento e fino ai primi tentativi di chiamata all’utenza cellulare della moglie”, prosegue il documento.
Il giudice aggiunge anche che “nessuna tra le tante persone presenti quel pomeriggio nella zona tra le 15 e le 15.30 ha confermato di aver visto l’imputato e la figlia nel citato arco orario, nei pressi delle altalene, benché il Parolisi abbia riferito di essere rimasto in quel luogo almeno fino alle ore 15.26”.
Dopo aver esaminato le testimonianze, si fa notare che “tutte le persone presenti hanno avuto modo di vedersi e ricordare di essersi viste reciprocamente, ma nessuno ha visto Parolisi e la figlia nei pressi delle altalene e ciò conduce alla logica conclusione che non ci fossero, e che l’imputato abbia sul punto, già solo per la concludenza di siffatti riferimenti testimoniali, evidentemente mentito”.
“TROPPO RISALTO MEDIATICO, MA TESTIMONIANZE OK”
Sono “in linea di principio, astrattamente condivisibili” le contestazioni della difesa di Salvatore Parolisi sul “risalto mediatico dato, sin da subito alla vicenda incriminata”.
Un risalto che potrebbe “avere inevitabilmente influito sulla genuinità dei ricordi delle persone informate sui fatti”, ricordi “inconsapevolmente contaminati dalle notizie e dalle immagini ripetutamente diffuse dai mass media”.
Il giudice d’Appello dà parzialmente ragione ai legali di Parolisi anche se, aggiunge, “ciò che nella specie conforta l’attendibilità delle dichiarazioni testimoniali è il riscontrarsi reciproco dei riferimenti anche tra persone che non hanno avuto di confrontare le rispettive percezioni, perché non facenti parte dello stesso gruppo di amici o dello stesso nucleo familiare”.
“FALSE RICOSTRUZIONI, COINVOLGIMENTO DIRETTO”
Secondo Catelli, le acquisizioni processuali “dimostrano con certezza” che Salvatore Parolisi “ha fornito una falsa ricostruzione dei suoi movimenti e di quelli della moglie, collocando non solo se stesso, ma anche la vittima, in concomitanza del lasso temporale in cui la donna è stata uccisa, in un luogo lontano da quello del delitto; condotta che può trovare una ragionevole spiegazione solo per il diretto coinvolgimento dell’imputato nell’evento omicidiario”.
Per il magistrato “non può pertanto condividersi l’assunto difensivo, secondo il quale potrebbe, al più, parlarsi di alibi fallito o non provato, con conseguente irrilevanza del dato sotto il profilo indiziario”.
“L’imputato ha costruito una versione falsa degli accadimenti” che “non ha riguardato, come avviene generalmente della prova d’alibi, solo i suoi movimenti, ponendosi in un contesto spazio temporale lontano da quello del crimine, ma anche quelli della moglie”.
Falsità che “sono state accompagnate da una serie di menzogne e comportamenti logicamente inspiegabili, se non nell’ottica di un diretto coinvolgimento dell’imputato nel fatto delittuoso e dal tentativo di impedire l’accertamento delle sue responsabilità”.
“SALVATORE HA ANCHE DEPISTATO INDAGINI”
“Nelle fasi cruciali dell’attività investigativa” Parolisi “ha segnalato una circostanza che sapeva essere assolutamente irrilevante per le indagini in corso, impegnando le Forze dell’ordine in inutili verifiche, forse, e, anzi, senza forze, al malcelato scopo di ritardare l’accertamento della verità sulla tragica sorte della moglie, a lui già nota”.
Così nelle motivazioni della sentenza d’Appello la Corte bacchetta duramente un’attività descritta come un autentico depistaggio delle indagini tenuta dal marito di “Melania”.
In particolare, i giudici sottolineano questa “singolarità non evidenziata dal primo giudice ma, a giudizio della Corte, degna di menzione”, in riferimento alla rivelazione di Parolisi agli inquirenti di una “ricevuta di un fax indirizzato a un numero del distretto di Napoli a lui sconosciuto” che era una scuola guida di Somma Vesuviana, paese di origine della Rea, ma gli accertamenti “hanno evidenziato che il Parolisi, prima della segnalazione, aveva verificato, tramite Internet, di cosa si trattasse”.
“E i falsi riferimenti dell’imputato sono proseguiti anche dopo il ritrovamento del cadavere di Melania”.
“BUGIE SULLA RELAZIONE CON L.”
Parolisi “ha reso dichiarazioni incontestabilmente mendaci anche sul suo rapporto coniugale, nascondendo la relazione sentimentale che, ininterrottamente, da circa 2 anni, intratteneva con un’ex allieva conosciuta in caserma, tale P.L.”.
La Corte d’Appello affronta la relazione extraconiugale di Parolisi nella sezione delle motivazioni dedicata al “movente” dell’omicidio di Melania Rea di cui lo ritiene colpevole.
Il magistrato rileva che “nella denuncia di scomparsa l’imputato ha riferito che con la moglie non esistevano motivi di contrasto e analogamente si è espresso nel corso della trasmissioni televisive andate in onda” prima che si scoprisse la sua altra relazione.
Inoltre “l’imputato si è preoccupato di contattare l’amante e di far sparire ogni traccia della loro relazione, oltre che di assicurarsi il silenzio dei colleghi sull’argomento”.
“I tabulati telefonici – si precisa – hanno riscontrato migliaia di contatti, oltre 5 mila telefonate e 3 mila sms” che rivelano “da un lato l’intensità del legame tra i due, dall’altro l’atteggiamento assunto negli ultimi tempi dalla Perrone, decisa a ufficializzare la loro storia”.
Inoltre negli scambi tra i due amanti “non mancano nei suoi riferimenti alla moglie espressioni forti e significativamente inquietanti, se lette nell’ottica del successivo, tragico evolversi degli eventi (‘manca poco’, ‘andrò fino in fondo’, ‘massimo una settimana e dovrà sparire dalla mia vista’)”.
Per i giudici è una “doppia vita”, “l’uomo doveva fronteggiare da un lato le incalzanti insistenze della P.”, e dall’altro “le legittime aspettative della moglie”.
“35 COLTELLATE RABBIOSE E NON PIANIFICATE”
Nella dinamica dell’uccisione di Carmela “Melania” Rea secondo il giudice d’Appello si riscontra il “dolo d’impeto”.
La donna è stata uccisa con “35 coltellate sferrate disordinatamente, senza una pianificazione operativa, uno sfogo rabbioso e sintomatico del profondo coinvolgimento emotivo dell’agente, ma anche della sua superiorità fisica e della capacità di aggressione, da riconoscere a un istruttore dell’esercito, un militare addestrato, che, per quanto indolente o non particolarmente brillante, come assume la difesa, vanta al suo attivo lunghe ore di esercitazioni e impegnative missioni in zone di guerra”.
Una dinamica che, prosegue Catelli, “riscontra l’atteggiamento dell’imputato subito dopo il delitto: l’agitazione, il nervosismo, il tremore” ma anche “il perdurare della tensione che si allenta man mano che il tempo passa, e che svanisce progressivamente nei giorni successivi”.
“L’ERGASTOLO E’ TROPPO PER IL RITO ABBREVIATO”
Nella sentenza di primo grado del delitto Rea il tribunale di Teramo ha “in modo del tutto apodittico, senza la benché minima motivazione, irrogato la pena perpetua, senza esplicitare, nemmeno per inciso, le ragioni, in fatto e in diritto, che, a fronte del rito premiale prescelto, dovevano ritenersi inadeguate al fine di evitare al Parolisi il carcere a vita”.
Nel quantificare la pena di secondo grado, si registra l’aggravante dell’“omicidio commesso dal marito in danno della moglie” e della “minorata difesa”, perché Melania aveva “pantaloni, collant e slip abbassati al di sotto delle ginocchia”.
Inoltre “il numero esorbitante di fendenti appare rivelatore di assenza completa di ogni sentimento di pietà e compassione” e “i colpiti sono stati inferti non tutti in rapida successione o in sequenza ininterrotta, ma in un contesto spazio-temporale più dilatato, che ha consentito all’omicida di rendersi conto della vittima, mentre ancora con violenza ha infierito su di lei”.
Quanto a possibili attenuanti, l’unica possibile consisterebbe nella “incensuratezza del prevenuto”, ma è “assolutamente inconsistente in concreto se rapportato alla rilevante gravità dei fatti”.





