PESCARA – È una sentenza spartiacque, di quelle che tecnicamente si dice “fanno giurisprudenza”, quella depositata dal tribunale di Pescara con la quale Banca Mediolanum viene condannata a risarcire un cliente truffato da un promotore finanziario dell’istituto bancario, Lorenzo Florindi.
La banca, sostanzialmente, è stata ritenuta responsabile per i fatti commessi dal suo “family banker”: un precedente che può aprire uno spiraglio per tutte quelle persone che reclamano una pretesa risarcitoria.
I fatti risalgono al marzo 2008, quando Florindi, negli uffici di viale Bovio dell’istituto bancario, propose al signor S.S. una compravendita di titoli a disinvestimento rapido, garantendo un’alta redditività dei prodotti finanziari e rapidi guadagni.
Un mese dopo, Florindi proponeva altro nuovo investimento al cliente S.S. il quale gli consegnò un assegno postale dell’importo concordato. Il promotore assicurò che tra il mese di agosto e settembre 2008 le somme sarebbero state disinvestite, continuando a garantire alte redditività da quegli investimenti.
Da quel momento una serie di ‘strani’ avvenimenti si succedettero nel corso dei mesi: come la chiusura della filiale di viale Bovio di banca Mediolanum che revocò il mandato ad agire per suo conto a Florindi: fatto del quale S.S. riuscì a venire a conoscenza in maniera informale e del quale chiese chiarimenti al nuovo supervisore della Mediolanum.
Dopo una riunione emerse che a nome di S.S. non era stato intestato alcun conto corrente titoli, ma che di fatto esisteva unicamente un fondo pensione riferibile a una polizza vita precedente attivata sempre con Florindi.
Dì lì la denuncia querela del malcapitato cliente, difeso dall’avvocato Eugenio Galluppi, per chiedere la restituzione delle ingenti somme versate al Florindi oltre al risarcimento danni; richiesta che solo formalmente banca Mediolanum sembrava disposta ad accettare.
Del “caso Florindi” si sono interessati moltissimi media, anche nazionali, e trasmissioni tv: la portata della truffa si aggira su svariati milioni di euro.
L’avvocato Galluppi, che ha seguito il caso per il signor S.S., si è detto disponibile a fornire consigli e indicazioni a persone che dovessero essere rimaste coinvolte nella vicenda attraverso segnalazioni che i lettori potranno inviare alla redazione di AbruzzoWeb.
Davanti al giudice civile del Ttribunale del capoluogo adriatico i legali dell’istituto bancario sostennero che non esisteva alcuna prova che le somme versate da S.S. fossero state utilizzate da Florindi per acquistare prodotti finanziari intermediati dalla Mediolanum, che esistesse un elemento di colpa del cliente, ritenuto “negligente e sconsiderato” perché aveva intestato i pagamenti delle somme corrisposte direttamente in capo al promotore e non all’Istituto bancario, che si chiamava fuori dall’intera vicenda.
Tesi respinte dal giudice, che ha invece accolto richiesta avanzata dal sig. S.S., al quale è stato riconosciuto un risarcimento di 35 mila euro, ritenendo sussistente la responsabilità solidale della Banca per il fatto del promotore.
Dalla decisione, pertanto, si evince che è sufficiente per il cliente dimostrare che il promotore abbia agito e operato in nome della società intermediaria, che la responsabilità di quest’ultima sussiste anche quando promotore non abbia il potere di rappresentanza e a prescindere dal fatto che il promotore stesso sia o meno rappresentante apparente della società.
La responsabilità solidale della società di intermediazione, infine, non è esclusa dall’irregolare forma di pagamento adottata dal risparmiatore danneggiato, in difformità dalle indicazioni fornite dalla società preponente e dalla normativa Consob di settore.
Secondo quanto riportato l’articolo 31 del decreto legislativo 58/1998 (contenuto nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) stabilisce espressamente che il soggetto abilitato, che conferisce l’incarico, è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
La vicenda, comunque, potrebbe avere un seguito dal momento che l’istituto bancario con molta probabilità ricorrerà in appello contro la sentenza di primo grado.




